Coronavirus – Ordinanza regionale - Fermo dei cantieri in Lombardia

Questa disposizione comporta la chiusura dei cantieri a partire dal 22 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi ...

22 marzo 2020 - 122

Nella serata del 21 marzo 2020 il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato l’Ordinanza n. 514 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”.

 

Allo scopo di fornire una prima e immediata informativa sulle ulteriori misure di interesse per il Settore, nel seguito si evidenziano i principali contenuti, frutto di una importante azione di lobby di ANCE Lombardia.

 

Il Presidente Fontana ordina alla lettera a), punto 15, “il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”.

 

Questa disposizione comporta la chiusura dei cantieri a partire dal 22 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, con le eccezioni riportate nel testo sopra riportato. Dal momento che la sospensione dell’attività proviene da un provvedimento dell’Autorità pubblica, dovuto a una causa di forza maggiore, consistente nella continua progressione dell’evento pandemico, ciò non comporterà alcuna forma di responsabilità per le imprese edili e per gli eventuali pregiudizi derivanti dai conseguenti ritardi negli adempimenti contrattuali.

 

Si segnala, inoltre, tra le misure richieste da ANCE Lombardia, che sarà possibile provvedere, prima del fermo delle attività dei cantieri, alla messa in sicurezza degli stessi. Non è previsto un tempo massimo per lo svolgimento di tali attività che si ritiene dovrà essere concordato con il Committente. In ogni caso, si consiglia di provvedervi nel più breve tempo possibile.

 

Il provvedimento, al punto 8, infine, conferma quanto già chiarito nei giorni scorsi dalla Direzione Generale “Ambiente e Clima” (cfr. Notizia n. 101/2020 di Linea Diretta) che “restano garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all’art. 183 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/2006, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, comma 2 del D.Lgs. medesimo”.

EM.mb