“D.L. Cura Italia” e “D.L. Liquidità”: nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Ricadono nella sospensione dei termini degli adempimenti tributari, che possono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA e del modello TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020
Ricadono nella sospensione dei termini degli adempimenti tributari, che
possono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, anche la
presentazione della dichiarazione annuale IVA e del modello TR relativo al
credito IVA del primo trimestre 2020.
Detraibili dall’Irpef, come spese sanitarie, i costi sostenuti per
l’acquisto delle mascherine, purché provviste di marcatura CE.
Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, con la
quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti
sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 (D.L. “Cura
Italia”, convertito con modificazioni nella legge 27/2020) e dal D.L. n.
23/2020 (D.L. “Liquidità”).
Sospensioni
per adempimenti e procedimenti
La Circolare chiarisce che, tra gli adempimenti
in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, spostati al 30 giugno 2020
dall’art. 62 D.L. 18/2020 (convertito nella legge 27/2020), rientrano:
- la presentazione della
dichiarazione annuale IVA (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
- la presentazione del
modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione
relativo al primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
- la presentazione della
comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020
(in scadenza ordinariamente al 30 maggio);
- la presentazione
dell’esterometro del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30
aprile).
Viene tuttavia precisato che, in
assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli
uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a
credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del
credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che
può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo
giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello
da cui il credito emerge.
Rimane ferma la possibilità
per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR alle
ordinarie scadenze, anche nel corso del periodo di sospensione, e, in questo caso, non sarà preclusa, al ricorrere di
tutte le condizioni, la liquidazione
del rimborso del credito IVA o la sua
compensazione.
Accordi
conciliativi a distanza
La Circolare chiarisce che, durante
il periodo emergenziale, è possibile,
anzi “opportuno”, concludere accordi di conciliazione a distanza. Viene richiamata la
CM n. 6/E del 23 marzo 2020 con cui è stato precisato che le indicazioni
fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di
accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro
procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il
contribuente.
Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza
un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.
Premio ai
lavoratori dipendenti
Viene ribadito che, per il calcolo
del limite reddituale di 40.000 euro conseguito nel 2019, ai fini del
riconoscimento del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti che abbiano
svolto lavoro in sede nel mese di marzo 2020 (art. 63 del D.L. 18/2020,
convertito nella legge 27/2020), deve considerarsi
esclusivamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione
ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad
imposta sostitutiva (come ad esempio i premi di produttività).
Premi
relativi a polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio di
contrarre il Covid-19
La Circolare chiarisce che i premi
versati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, a seguito della
stipula di polizze a copertura del
rischio di contrarre il COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito da
lavoro dipendente imponibile ad Irpef, in virtù di quanto previsto
dall’art. 51, co.2, lett. f-quater, del DPR n.
Proroga al 30
aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili
Viene chiarito che la
proroga al 30 aprile del termine per la consegna e la trasmissione telematica delle
certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di
lavoro autonomo (prevista dall’art. 22 del D.L. 23/2020), non può essere estesa anche alla trasmissione telematica delle
comunicazioni relative agli oneri detraibili (ai fini della predisposizione
delle dichiarazione dei redditi precompilata), la cui scadenza, per effetto
delle proroghe dovute all’emergenza, resta ferma quindi al 31 marzo (si tratta,
ad esempio, della comunicazione che gli amministratori di condominio devono
effettuare all’Agenzia delle Entrate relativamente alle spese sostenute
nell’anno precedente per lavori condominiali che danno diritto alle detrazioni
fiscali).
Sospensione
dei termini nei procedimenti di adesione
Nel caso di istanze di accertamento
con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di
accertamento, si applica la sospensione
per l’impugnazione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (in base all’estensione
prevista dal D.L. Liquidità 23/2020).
A questa, precisa la Circolare, si
sommano sia la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione,
sia quella del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso
ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di
accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione
dell’adesione, o per la presentazione del ricorso, scadrà il 22 settembre 2020.
Disposizioni
su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione
Viene chiarito che la proroga di
6 mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi
di ristrutturazione omologati, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31
dicembre 2021 (previsti dall’art. 9 del D.L. 23/2020), riguarda anche le
rate dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di atti transazione fiscale
(di cui all’art. 182-ter del regio decreto n.
Sono invece esclusi i pagamenti derivanti dall’adesione alle definizioni
agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazioni
bis e ter).
Detraibilità
Irpef del 19% dei costi d’acquisto delle mascherine
La Circolare chiarisce che le
spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come
le mascherine, possono essere detratte
dall’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, come spese sanitarie,
nella misura del 19% per la parte che
eccede i 129,11 euro (art. 15, co.1, lett. c, del TUIR- DPR 917/1986), a
condizione che, nello scontrino o nella
fattura, siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del
dispositivo, attestata dal codice AD “spese
relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In
mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale
risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei
dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per
quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di
conformità alla normativa europea.
LB.mb