“D.L. Cura Italia” e “D.L. Liquidità”: nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ricadono nella sospensione dei termini degli adempimenti tributari, che possono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA e del modello TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020

08 maggio 2020 - 243

Ricadono nella sospensione dei termini degli adempimenti tributari, che possono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA e del modello TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020.

 

Detraibili dall’Irpef, come spese sanitarie, i costi sostenuti per l’acquisto delle mascherine, purché provviste di marcatura CE.

 

Queste alcune delle precisazioni contenute nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L. n. 18/2020 (D.L. “Cura Italia”, convertito con modificazioni nella legge 27/2020) e dal D.L. n. 23/2020 (D.L. “Liquidità”).

 

Sospensioni per adempimenti e procedimenti

La Circolare chiarisce che, tra gli adempimenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, spostati al 30 giugno 2020 dall’art. 62 D.L. 18/2020 (convertito nella legge 27/2020), rientrano:

 

-      la presentazione della dichiarazione annuale IVA (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);

-      la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);

-      la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 maggio);

-      la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile).

 

Viene tuttavia precisato che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

 

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR alle ordinarie scadenze, anche nel corso del periodo di sospensione, e, in questo caso, non sarà preclusa, al ricorrere di tutte le condizioni, la liquidazione del rimborso del credito IVA o la sua compensazione.

 

Accordi conciliativi a distanza

La Circolare chiarisce che, durante il periodo emergenziale, è possibile, anzi “opportuno”,  concludere accordi di conciliazione a distanza. Viene richiamata la CM n. 6/E del 23 marzo 2020 con cui è stato precisato che le indicazioni fornite in merito alle modalità di gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione, possono essere adattate a qualsiasi altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa con il contribuente.

 

Le parti del giudizio tributario possono, quindi, concludere a distanza un accordo di conciliazione fuori udienza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui: “Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia”. Il deposito dell’accordo conciliativo deve essere effettuato tramite il Sistema informativo della Giustizia Tributaria.

 

Premio ai lavoratori dipendenti

Viene ribadito che, per il calcolo del limite reddituale di 40.000 euro conseguito nel 2019, ai fini del riconoscimento del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavoro in sede nel mese di marzo 2020 (art. 63 del D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020), deve considerarsi esclusivamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come ad esempio i premi di produttività).

 

Premi relativi a polizze stipulate dal datore di lavoro a copertura del rischio di contrarre il Covid-19

La Circolare chiarisce che i premi versati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile ad Irpef, in virtù di quanto previsto dall’art. 51, co.2, lett. f-quater, del DPR n. 917/1986 (in base al quale, appunto, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra gli altri, i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di gravi patologie).

 

Proroga al 30 aprile 2020 del termine per la comunicazione degli oneri detraibili

Viene chiarito che la proroga al 30 aprile del termine per la consegna e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo (prevista dall’art. 22 del D.L. 23/2020), non può essere estesa anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili (ai fini della predisposizione delle dichiarazione dei redditi precompilata), la cui scadenza, per effetto delle proroghe dovute all’emergenza, resta ferma quindi al 31 marzo (si tratta, ad esempio, della comunicazione che gli amministratori di condominio devono effettuare all’Agenzia delle Entrate relativamente alle spese sostenute nell’anno precedente per lavori condominiali che danno diritto alle detrazioni fiscali).

 


 

 

Sospensione dei termini nei procedimenti di adesione

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (in base all’estensione prevista dal D.L. Liquidità 23/2020).

 

A questa, precisa la Circolare, si sommano sia la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione, sia quella del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione, o per la presentazione del ricorso, scadrà il 22 settembre 2020.

 

Disposizioni su concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione 

Viene chiarito che la proroga di 6 mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 (previsti dall’art. 9 del D.L. 23/2020), riguarda anche le rate dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di atti transazione fiscale (di cui all’art. 182-ter del regio decreto n. 267/1942, cd. “legge fallimentare”).

 

Sono invece esclusi i pagamenti derivanti dall’adesione alle definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (cd. rottamazioni bis e ter).

 

Detraibilità Irpef del 19% dei costi d’acquisto delle mascherine

La Circolare chiarisce che le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte dall’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, come spese sanitarie, nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro (art. 15, co.1, lett. c, del TUIR- DPR 917/1986), a condizione che, nello scontrino o nella fattura, siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, attestata dal codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

LB.mb