Ammortizzatori sociali per COVID-19 – Circolare INPS n. 115/2020 - Messaggio n. 3525/2020
Illustrate le novità apportate dal D.L. n. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, in materia di misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in
materia (vd. Notizie n. 391 e 392 del 31/08/2020 di Linea Diretta), per informare
le Imprese associate che l’Inps, con la Circolare n. 115 del 30/09/2020, ha illustrato
le novità apportate dal D.L. n.
Come noto, l’articolo 1 del D.L. n.
A tal fine vanno però scomputati i periodi
decorrenti dal 13 luglio 2020 già richiesti o autorizzati ai sensi della
precedente normativa: l’Istituto ricorda infatti che i periodi di integrazione
salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi dei precedenti decreti legge (n.
18/2020 e n. 34/2020), che si collocano, anche parzialmente, in periodi
successivi al 12 luglio 2020, devono essere computati, limitatamente ai periodi
successivi alla predetta data, nelle prime 9 settimane del nuovo periodo di
trattamenti previsto dal D.L. n.
Tali 9 settimane sono incrementate di
ulteriori 9 settimane, da utilizzare nel medesimo arco temporale, per i soli
datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente
periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
L’accesso alle ulteriori 9 settimane è
possibile esclusivamente qualora siano già state autorizzate le precedenti 9
settimane, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo: in particolare, una
volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo,
i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo
di 9 settimane, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento
delle prime 9 settimane, qualora le stesse non fossero state effettivamente
fruite per intero.
La durata massima dei trattamenti
cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane
complessive, e l’accesso a tale periodo può avvenire a prescindere dall’utilizzo
degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020.
Il ricorso agli ammortizzatori sociali in
oggetto può avvenire esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze
dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020,
data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure.
Resta confermato che i periodi di
trattamento ordinario di integrazione salariale in parola non sono conteggiati
ai fini delle durate massime complessive nel biennio e quinquennio mobile, nel
computo del terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e che non
è richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità in capo ai lavoratori
destinatari.
Prima tranche di 9 settimane
Per le istanze relative alle prime 9
settimane, o il minor periodo che risulta qualora si debbano scomputare i periodi
già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio
2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” e saranno esentati
dalla predisposizione della relazione tecnica.
Qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto
legge n.
A tal fine, le aziende dovranno inviare
un’apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, indicando gli estremi
della domanda originaria e le settimane per cui si richiede la conversione della
causale.
Seconda tranche di 9 settimane
La seconda tranche di 9 settimane, la cui
fruizione deve concludersi entro il 31 dicembre 2020, può essere richiesta
esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente
autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente
decorso, indipendentemente dalla sua effettiva e totale fruizione.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 9
settimane di integrazione salariale ordinaria o in deroga, i datori di lavoro
dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale
denominata “COVID 19 con fatturato”.
Per tale tranche, si rammenta, a carico
delle imprese cha non abbiano avuto un calo di fatturato superiore al 20% nel
primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, è previsto il versamento
di un contributo addizionale, determinato come segue:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto
una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al
primo semestre 2019;
b) 18% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno
avuto alcuna riduzione del fatturato.
Nessun contributo addizionale è invece dovuto
dai datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato pari o
superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, ovvero
che abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Il datore di lavoro dovrà rendere l’apposita
dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno dell’istanza di accesso
al trattamento di integrazione salariale, con la quale autocertifichi la sussistenza
dell’eventuale riduzione del fatturato, secondo i criteri dettati dall'Agenzia
delle Entrate.
A scioglimento della riserva espressa nella
Circolare n.
Si allega una tabella di sintesi predisposta
dall’ANCE, che riepiloga le indicazioni contenute nella Circolare.
Per quanto non riportato nella presente si
rimanda alla Circolare ed al Messaggio in oggetto.
AI.mb