Ammortizzatori sociali per COVID-19 – Circolare INPS n. 115/2020 - Messaggio n. 3525/2020

Illustrate le novità apportate dal D.L. n. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, in materia di misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19

07 ottobre 2020 - 451

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vd. Notizie n. 391 e 392 del 31/08/2020 di Linea Diretta), per informare le Imprese associate che l’Inps, con la Circolare n. 115 del 30/09/2020, ha illustrato le novità apportate dal D.L. n. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, in materia di misure di sostegno al reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Come noto, l’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, in deroga, o assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane.

 

A tal fine vanno però scomputati i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa: l’Istituto ricorda infatti che i periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi dei precedenti decreti legge (n. 18/2020 e n. 34/2020), che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, devono essere computati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, nelle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal D.L. n. 104/2020.

 

Tali 9 settimane sono incrementate di ulteriori 9 settimane, da utilizzare nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

 

L’accesso alle ulteriori 9 settimane è possibile esclusivamente qualora siano già state autorizzate le precedenti 9 settimane, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo: in particolare, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, qualora le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

 

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive, e l’accesso a tale periodo può avvenire a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020.

 

Il ricorso agli ammortizzatori sociali in oggetto può avvenire esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure.

 

Resta confermato che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale in parola non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive nel biennio e quinquennio mobile, nel computo del terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, e che non è richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità in capo ai lavoratori destinatari.

 

Prima tranche di 9 settimane

 

Per le istanze relative alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta qualora si debbano scomputare i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” e saranno esentati dalla predisposizione della relazione tecnica.

 

Qualora, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020, fossero già stati esauriti i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa con la causale “COVID-19 nazionale”, e fosse stato richiesto l’intervento di integrazione salariale ai sensi della disciplina ordinaria di cui al decreto legislativo n. 148/2015, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro.

 

A tal fine, le aziende dovranno inviare un’apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui si richiede la conversione della causale.

 

Seconda tranche di 9 settimane

 

La seconda tranche di 9 settimane, la cui fruizione deve concludersi entro il 31 dicembre 2020, può essere richiesta esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso, indipendentemente dalla sua effettiva e totale fruizione.

 

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale ordinaria o in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

 

Per tale tranche, si rammenta, a carico delle imprese cha non abbiano avuto un calo di fatturato superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato come segue:

a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019;

b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

Nessun contributo addizionale è invece dovuto dai datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, ovvero che abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

Il datore di lavoro dovrà rendere l’apposita dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno dell’istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale, con la quale autocertifichi la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, secondo i criteri dettati dall'Agenzia delle Entrate.

 

A scioglimento della riserva espressa nella Circolare n. 115/2020 in oggetto, con successivo Messaggio n. 3525 del 01/10/2020, l’istituto ha poi provveduto a fornire le istruzioni operative per la richiesta delle ulteriori 9 settimane di GIG, assegno ordinario o CIGD, previste dal D.L. 104/2020, ribadendo che andrà utilizzata la causale specifica “COVID 19 con fatturato”, allegando una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato o l’avvio dell’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

Si allega una tabella di sintesi predisposta dall’ANCE, che riepiloga le indicazioni contenute nella Circolare.

 

Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla Circolare ed al Messaggio in oggetto.

AI.mb