Articolo 56 del D.L. 18/2020: moratoria - Ulteriori chiarimenti del MEF

Nel caso di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie

01 aprile 2020 - 151

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito alcuni  chiarimenti in merito alla normativa sulla moratoria sui finanziamenti e sui leasing (art. 56 del  decreto “Cura Italia”), di cui è stata data informativa con la  Notizia n. 129/2020 di Linea Diretta.

Nello specifico:

-      riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.

In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione:

-      le PMI appartenenti a gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE non possono chiedere la sospensione;

-      rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata;

-      la moratoria si applica a tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2;

-      il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;

-      possono essere sospesi anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento energetico;

-      le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99;

-      il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

Ulteriori indicazioni sulla moratoria possono essere consultate sul sito del MEF al seguente link    http://www.mef.gov.it

FZ.mb