Articolo 56 del D.L. 18/2020: moratoria - Ulteriori chiarimenti del MEF
Nel caso di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alla normativa sulla moratoria sui finanziamenti e sui leasing (art. 56
del decreto “Cura Italia”), di cui è
stata data informativa con la Notizia n. 129/2020 di
Linea Diretta.
Nello specifico:
- riguardo al piano di
rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della
sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano
di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi
sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata
(quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di
ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
Gli interessi che maturano durante il
periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono
calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di
finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà
ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà
invece applicare commissioni in relazione all'operazione di sospensione:
- le PMI appartenenti a
gruppi di dimensioni maggiori secondo quanto disposto nella Raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/361/CE non possono chiedere la sospensione;
- rientrano nella sospensione
tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo),
anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale
rata non pagata;
- la moratoria si applica a
tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art.
56 comma 2;
- il periodo di sospensione
comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in
scadenza il 30 settembre non deve essere pagata;
- possono essere sospesi
anche i finanziamenti contratti per effettuare lavori di efficientamento
energetico;
- le sospensioni si applicano
anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege
n. 130/99;
- il soggetto finanziato può
rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia
dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e
riprendere il pagamento delle rate.
Ulteriori indicazioni
sulla moratoria possono essere consultate sul sito del MEF al seguente link http://www.mef.gov.it
FZ.mb