Assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 - Esonero contributivo - Istruzioni Inps
Le istruzioni operative relative all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani fino a trentacinque anni di età.
L’Inps, con l’allegata Circolare n. 57 del 28/04/2020, ha fornito le istruzioni operative
relative all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani fino a trentacinque anni di età.
Il beneficio in esame (disciplinato
unicamente dall’art. 1, commi 101-107 e 113-114 della legge n.
Ai sensi della normativa vigente, il limite
anagrafico del giovane per l’applicazione dell’esonero strutturale per le
assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è di 35 anni di età
(ossia massimo trentaquattro anni e 364 giorni): a decorrere dall’annualità
2021, invece, il limite anagrafico sarà quello dei 30 anni di età (da
intendersi ventinove anni e 364 giorni).
La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000,00
euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La soglia massima di esonero contributivo
fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, pari a 250 euro (euro 3.000/12);
per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia
va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (euro 250/31
gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’esonero è elevato nella misura del 100%
nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei
mesi dall’acquisizione del titolo di studio, e riguardino giovani che abbiano
svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro
o periodi di apprendistato di primo o terzo livello.
L’esonero contributivo attiene tutti i
rapporti di lavoro a tempo indeterminato: oltre alle nuove assunzioni, è esteso
alle trasformazioni di precedenti contratti a termine, fermo restando il
rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova
assunzione o della conversione a tempo indeterminato.
L’incentivo è applicabile anche ai rapporti
part-time e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione,
ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo
determinato.
Sono invece esclusi dal beneficio i
contratti di apprendistato (oltreché quelli di lavoro domestico), in relazione
ai quali sono già previste aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a
quella ordinaria.
Non rientra fra le tipologie incentivate
neanche l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è
strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di
natura discontinua.
I giovani assunti non debbono comunque mai
essere stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, salva l’ipotesi di contratti di apprendistato svolti in
precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in
rapporto a tempo indeterminato.
II datore di lavoro che assume a tempo
indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato,
continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo
sino alla durata complessiva di trentasei mesi, indipendentemente dalla
titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo
indeterminato e indipendentemente dall’età.
Ai fini del computo del periodo residuo
utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro,
l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi
dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto
con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e
inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri
datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione
venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di
fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo
spettante.
Si sottolinea che l’esonero contributivo può
essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della
legge n.
Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di
somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati
all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore,
la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa
utilizzatrice.
Nel caso in cui il datore di lavoro, nei sei
mesi successivi all’assunzione incentivata, proceda al licenziamento per
giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima
qualifica, si determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già
fruito.
Si evidenzia, infine, che l’esonero
contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al
periodo di applicazione degli stessi.
L’esonero contributivo è cumulabile, invece,
con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
a) l’incentivo per l’assunzione dei
lavoratori disabili;
b) l’incentivo all’assunzione di beneficiari
del trattamento NASpI;
c) con l’incentivo “Occupazione Sviluppo
Sud”;
d) con l’incentivo “Occupazione NEET”;
e) con l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”.
Per quanto attiene le specifiche condizioni
per fruire dell’esonero in parola (tra le quali si rammentano la regolarità
degli obblighi di contribuzione previdenziale, l’assenza di violazioni delle
norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri
obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali,
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale), l’esposizione dell’incentivo nelle
denunce mensili Uniemens e quant’altro ivi non richiamato, si rimanda ad una
attenta lettura della circolare in esame e della precedente Circolare
n. 40/2018.
AI.mb