Assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 - Esonero contributivo - Istruzioni Inps

Le istruzioni operative relative all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani fino a trentacinque anni di età.

13 maggio 2020 - 248

L’Inps, con l’allegata Circolare n. 57 del 28/04/2020, ha fornito le istruzioni operative relative all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani fino a trentacinque anni di età.

 

Il beneficio in esame (disciplinato unicamente dall’art. 1, commi 101-107 e 113-114 della legge n. 205/2017, così come modificata dalla legge n. 160/2019) è previsto a favore dei datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore) per un periodo massimo di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione del lavoratore con qualifica di operaio, impiegato o quadro, e può essere riconosciuto, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.

 

Ai sensi della normativa vigente, il limite anagrafico del giovane per l’applicazione dell’esonero strutturale per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è di 35 anni di età (ossia massimo trentaquattro anni e 364 giorni): a decorrere dall’annualità 2021, invece, il limite anagrafico sarà quello dei 30 anni di età (da intendersi ventinove anni e 364 giorni).

 

La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

 

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, pari a 250 euro (euro 3.000/12); per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (euro 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

L’esonero è elevato nella misura del 100% nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato intervengano entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, e riguardino giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello.

 

L’esonero contributivo attiene tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato: oltre alle nuove assunzioni, è esteso alle trasformazioni di precedenti contratti a termine, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato.

 

L’incentivo è applicabile anche ai rapporti part-time e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

 

Sono invece esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato (oltreché quelli di lavoro domestico), in relazione ai quali sono già previste aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

Non rientra fra le tipologie incentivate neanche l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato, in quanto tale rapporto è strutturalmente concepito con lo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua.

 

I giovani assunti non debbono comunque mai essere stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva l’ipotesi di contratti di apprendistato svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

 

II datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato, continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di trentasei mesi, indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età.

 

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro sei mesi dall’inizio del precedente rapporto agevolato, riguardanti il lavoratore assunto con l’esonero o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

 

Pertanto, nelle ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante.

 

Si sottolinea che l’esonero contributivo può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

 

Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione, in considerazione della circostanza che i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.

 

Nel caso in cui il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, si determina la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Si evidenzia, infine, che l’esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

L’esonero contributivo è cumulabile, invece, con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

a)      l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;

b)      l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI;

c)      con l’incentivo “Occupazione Sviluppo Sud”;

d)      con l’incentivo “Occupazione NEET”;

e)      con l’“IncentivO Lavoro (IO Lavoro)”.

 

Per quanto attiene le specifiche condizioni per fruire dell’esonero in parola (tra le quali si rammentano la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), l’esposizione dell’incentivo nelle denunce mensili Uniemens e quant’altro ivi non richiamato, si rimanda ad una attenta lettura della circolare in esame e della precedente Circolare n. 40/2018.

AI.mb