Autorizzazione paesaggistica: il privato attesta l’esclusione
Apportati notevoli snellimenti in materia di autorizzazione paesaggistica prevedendo un procedimento semplificato per gli interventi “minori” e stabilendo l’esclusione dall'autorizzazione per una serie di opere ritenute irrilevanti sotto il profilo dei valori tutelati
Il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 31/2017 ha apportato notevoli snellimenti in
materia di autorizzazione paesaggistica prevedendo, da un lato, un procedimento
semplificato per gli interventi “minori” elencati nell’allegato B e,
dall’altro, ha stabilito l’esclusione dall'autorizzazione per una serie di
opere – contenute nell’allegato A - ritenute irrilevanti sotto il profilo dei
valori tutelati.
Con particolare
riferimento alle opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, si pone nella
pratica il problema dell'individuazione del soggetto a cui spetti decidere ed
attestare che un intervento rientri in una singola fattispecie (voce) fra
quelle elencate nell'allegato A.
Al riguardo, con Circolare n. 42 del 21 luglio 2017,
l’Ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali - intervenuto a
fornire chiarimenti e indicazioni
sull’applicazione del D.P.R. n. 31/2017 - ha precisato che “il sistema
dell’allegato A postula, trattandosi
di interventi liberi … che sia affidata
al privato proprietario, possessore o detentore del bene (e da questi
effettuata personalmente o mediante i
suoi tecnici di fiducia) la valutazione in ordine alla sussistenza dei
presupposti e delle condizioni alle quali le singole voci subordinano l’effetto
di esclusione della previa autorizzazione (ad esempio, presenza di un
vincolo paesaggistici di insieme, rispetto di eventuali piani del colore, rispetto
delle caratteristiche architettoniche o dei materiali esistenti, ecc.)”
(paragrafo 1).
Il Ministero
dunque ha stabilito espressamente che vi debba essere una assunzione di responsabilità da parte del privato in merito
all’esclusione degli interventi dall’autorizzazione paesaggistica.
Ma come avviene
questa assunzione di responsabilità da parte del privato?
Considerato che il
D.P.R. n. 31/2017, per garantire in modo effettivo la semplificazione, non
prevede alcun adempimento preventivo (tipo Cila edilizia o comunicazione per
attività edilizia libera), il Ministero ha precisato che:
- in caso di intervento che
sul piano edilizio richieda una Cila
o Scia, sarà il tecnico di fiducia
del privato ad asseverare in sede di Cila o Scia l’esclusione dall’autorizzazione
paesaggistica, indicando la voce dell’allegato
A in cui l’intervento è ricompreso e il
rispetto delle relative condizioni;
- in
caso di intervento libero anche sul
piano edilizio, la responsabilità è affidata esclusivamente al privato che ne risponderà
in sede di eventuali controlli. Resta ferma, comunque, la possibilità per
il privato, in caso di dubbio, di presentare domanda di autorizzazione
semplificata rimettendo al comune l’accertamento delle condizioni di esclusione
(paragrafo 1).
MV.mb