Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione: secondo trimestre 2020
Entro il 31 luglio 2020 può essere presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato nel secondo trimestre 2020 (dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020)
Entro il 31 luglio 2020 può essere
presentata la dichiarazione per il recupero delle accise sul gasolio utilizzato
nel secondo trimestre 2020 (dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020).
Con circolare del 24 giugno scorso l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli ha reso nota la disponibilità del software
aggiornato per la compilazione delle
domande ed ha definito la misura del
beneficio riconoscibile pari a:
- €
214,18 per mille
litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e
il 30 giugno 2020.
Circolare e software sono disponibili al
link https://www.adm.gov.it .
Si ricorda
che hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di autotrasporto
merci per conto proprio o per conto terzi con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che, a seguito delle novità
introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio 2016 sono esclusi
dall’agevolazione i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore. A tal proposito,
l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nemmeno l’installazione di sistemi di
riduzione del particolato (FAP) consente di equiparare i mezzi più inquinanti a
quelli di categoria EURO 3 o superiore.
Si ricorda, inoltre che, nella compilazione
della dichiarazione, per litri consumati devono intendersi quelli riforniti
quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Conseguentemente, il
momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro
per imputarne il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento
di accisa (trimestre solare di pertinenza).
Le dichiarazioni devono essere presentate
agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, con le seguenti
modalità alternative:
- utilizzando
il software attraverso cui compilare e
stampare la dichiarazione. La dichiarazione stampata deve essere trasmessa
all’Agenzia delle Dogane unitamente alla seguente documentazione:
-
dati salvati su supporto informatico
(CD-rom, DVD, pen drive USB);
-
copia delle carte di circolazione dei
veicoli interessati dal beneficio;
-
copia di valido documento d’identità del
sottoscrittore.
-
per mezzo del Servizio Telematico Doganale –
E.D.I..
Le dichiarazioni presentate prive del
supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile
dall’Agenzia dovranno essere regolarizzate, causando altrimenti un’interruzione
del procedimento di riconoscimento del credito.
Al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio
delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione, si
rinvia al seguente link: https://www.adm.gov.it
Inoltre, pur non essendo allegata alla
dichiarazione, deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli la
seguente documentazione:
-
fatture di acquisto del gasolio (con indicazione
obbligatoria della targa in caso di rifornimento presso impianti di
distribuzione carburanti);
-
licenza/autorizzazione per l’esercizio dei
servizi di trasporto merci;
-
autorizzazione comunale nel caso di possesso
di distributore privato di carburanti.
Si ricorda
che il credito potrà essere utilizzato in compensazione, mediante il
modello F24 utilizzando lo specifico CODICE TRIBUTO 6740 e indicando come anno
di riferimento quello di presentazione della dichiarazione.
Si può utilizzare l'importo del credito
spettante in compensazione (tramite il modello F24) decorsi sessanta giorni dal
ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della dichiarazione.
Si evidenzia che a decorrere dal 2012 il
credito d’imposta derivante da riduzioni su accise è escluso dal limite di €
250.000,00 per la compensazione nel modello F24.
TERMINI
DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO
NEL
PRECEDENTE TRIMESTRE
I crediti sorti con riferimento ai consumi
relativi al primo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in
compensazione entro il 31 dicembre 2021.
Da tale data decorre il termine per la
presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate
in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno
2022.
NOVITA’
RELATIVE AI CONSUMI DI GASOLIO COMMERCIALE EFFETTUATI A DECORRERE DAL 1°
GENNAIO 2020
L’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa
sul gasolio commerciale), comma 1, del D.L.
26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili” convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, un limite
quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli
che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro
percorso.
Da qui la rilevanza del dato sulla
percorrenza specifica di ciascun mezzo, come anticipato nella precedente Notizia
n. 2/2020 di Linea Diretta, essendo l’importo a credito ammissibile
calcolato non solo a partire dai litri consumati ma anche in base ai
chilometri percorsi nel trimestre solare, quali dichiarati dall’esercente ai
fini del rimborso in esame.
Per poter fruire dell’aliquota ridotta di
accisa, sono state apportate modifiche al
Quadro A della dichiarazione
prevista dal comma
4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n.
ELIMINAZIONE
DEL TERMINE DI DECADENZA DEL BENEFICIO
Si ricorda che con nota del 31 maggio 2012
l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che, a seguito della conversione in legge
del decreto n. 16/2012, è stata eliminata la previsione della decadenza quale
sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del
mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento che, non
avendo più carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del
rimborso. Permane l’obbligo per l’esercente l’attività di trasporto di
presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale
decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
EM.mb