Bonus facciate: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, il Bonus facciate spetta per le spese effettivamente pagate nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi
Per le persone fisiche, gli esercenti arti e
professioni, e per gli enti non commerciali, il Bonus facciate spetta per le spese effettivamente pagate nel 2020,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi. Per le spese relative a
interventi condominiali rileva la data del bonifico effettuato dal condominio,
indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del
singolo condomino.
È quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate
con la Risposta n. 191 del 23 giugno 2020
resa all’amministratore di un condominio in merito a una serie di quesiti
inerenti il cd. Bonus facciate.
Come noto, il Bonus facciate è una detrazione d’imposta lorda che consente di
detrarre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro
eseguiti sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle
facciate esterne degli edifici.
Introdotto dalla legge di Bilancio 2020 il Bonus facciate consente di detrarre il
90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi
di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati
nelle zone A o B, come individuate dal D.M. n.
Si ricorda che sono ammessi al beneficio
esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e
che i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache
della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi
di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Inoltre, se l’intervento effettuato
influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10%
dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche
soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto
"requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori
limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro
edilizio.
Diversamente dalle altre agevolazioni
esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus
facciate non prevede un limite di spesa agevolata.
Nella fattispecie affrontata con la Risposta
- si
applicano le modalità di fruizione della detrazione spettante per gli
interventi del recupero edilizio (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986) di cui
al D.M. 41/1998 richiamato espressamente dalla normativa;
- sono
detraibili le spese sostenute per le opere accessorie che servono per
l'esecuzione dei lavori, come quelle relative alla direzione lavori, il
coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;
- rientrano
nel Bonus facciate anche solo le
spese relative al restauro dei balconi, senza interventi sulle facciate e le
opere necessarie per l’isolamento termico della facciata;
- per gli interventi già iniziati
nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, è comunque possibile
usufruire del Bonus facciate.
Per rispondere
ai quesiti l’Agenzia, dopo aver ripercorso la disciplina dell’agevolazione
richiama la CM 2/E/2020 con cui sono state fornite le prime indicazioni sulle
modalità di fruizione del Bonus facciate.
In particolare, in merito alle richieste del
contribuente viene confermato che:
1. le diposizioni di cui al D.M. 41/1998 riferite agli adempimenti
documentali necessari per il cd. Bonus
Edilizia si applicano anche al Bonus
facciate laddove i contribuenti siano persone fisiche soggette ad IRPEF.
Questi ultimi, infatti, sono tenuti a disporre il pagamento delle spese con
bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il
codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA
ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Su questi bonifici, le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di
pagamento autorizzati applicano la ritenuta d’acconto (dell’8 %). È possibile
utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento sia ai fini
dell’Ecobonus che del Bonus per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, indicando, se possibile, in causale, gli estremi della
legge n.
2. rientrano,
come già precisato nella CM 2/E/2020, nel Bonus
facciate anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per
l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori,
il coordinamento per la sicurezza, e la sostituzione dei pluviali;
3. il Bonus Facciate si applica anche solo
agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate. Nel caso in cui gli interventi sulle facciate
abbiano un’incidenza dal punto di vista termico o interessino oltre il 10%
dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio le spese
relative rientrano nel Bonus facciate
purché siano rispettati i requisiti del D.M. del 26 giugno 2015 (decreto
“requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle
strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati
nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto 11 marzo 2008. In tali casi, si
ricorda, è necessario che siano applicate le stesse procedure e gli stessi
adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dall’Ecobonus;
4. è possibile fruire del Bonus
facciate per interventi già iniziati nel 2019, se le spese sono state
sostenute nel 2020.
Per le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali, vale il criterio
di cassa e, quindi, per determinare l’imputazione delle spese all’anno 2020 si
deve fare riferimento alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente
dalla data di avvio degli interventi.
Es.: un intervento iniziato a luglio 2019,
con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, accede al Bonus facciate solo con riferimento alle
spese sostenute nel 2020.
In caso di interventi sui condomini, rileva
la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di
versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Es.: se il
condominio ha effettuato il bonifico nel 2019, le rate versate dal condomino
nel 2020, non danno diritto al Bonus
facciate. Invece se il condominio ha effettuato il bonifico nel 2020, le
rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto
al Bonus facciate.
LB.mb