Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): attuazione direttiva europea e chiarimenti ministeriali
Alla luce della normativa, già in vigore, il Ministero dell’Interno ha ritenuto di fornire indirizzi operativi uniformi agli enti preposti al controllo, con Circolare del 4 settembre 2020
Si informano le imprese
associate che, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato pubblicato il decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 50 recante “Attuazione
della direttiva (UE)
Alla luce di tale nuova normativa, il
Ministero dell’Interno ha ritenuto di fornire indirizzi operativi uniformi agli enti
preposti al controllo, con Circolare
del 4 settembre 2020 che si allega alla
presente.
Si espone dunque una breve sintesi dei
contenuti della nuova normativa e della relativa circolare ministeriale.
L’obbligatorietà
della CQC sussiste in caso di “attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i
quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
e DE”.
Rimangono le deroghe previste dall’art. 16 del D.Lgs. n.
a) la
cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad
uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di
emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in
conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti
a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o
manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
immessi in circolazione;
d) per
i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza
passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità
della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a
condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del
conducente;
e) utilizzati
per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i
veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati
per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente
di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che
frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito
dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un
istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione
professionale di cui all'articolo 14;
g) utilizzati
per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. Rispetto al
testo previgente, è stata eliminata la condizione per la quale il trasporto
doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini
privati.
Per
esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione
periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali
(senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali;
h) che
trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente
nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli
non costituisca l'attività principale del conducente.
La
circolare ministeriale riporta un chiarimento in merito alla definizione
dell’attività di guida come attività principale: “secondo la direttiva (UE)
Non
rientrano nella casistica di cui alla lettera h) i veicoli immatricolati ad uso
speciale, poiché per loro definizione non sono atti al trasporto.
La circolare elenca inoltre le diverse
sanzioni conseguenti alle violazioni in
materia di CQC:
a) Sanzioni
per mancanza della CQC: il conducente che guida un veicolo per cui è richiesto
il possesso della CQC, senza averla mai conseguita, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da € 409 a € 1637(pagamento entro 5
giorni € 286,30) e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni 60.
b) Incauto
affidamento a conducente privo della qualificazione: è sottoposto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1595 (pagamento entro 5
giorni € 278,60) chiunque, avendo la disponibilità materiale di un veicolo, lo
affida o ne consente la guida a persona che, pur avendo conseguito la patente
di guida, non possiede la CQC.
c) CQC
non rinnovata attraverso i corsi di formazione periodica: il conducente che
guida con CQC scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 158 a € 369 (pagamento entro 5 giorni € 110,60) e al ritiro
della CQC.
d) Mancato
possedimento della qualificazione durante la guida. Il conducente deve sempre
avere con sé la CQC, in caso di controlli degli organi della polizia. In caso
di impossibilità momentanea ad esibire la predetta documentazione, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173
(pagamento entro 5 giorni € 29,40).
e) Decurtazione
di punti dalla CQC
Se
una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un
veicolo che richiede, oltre che la patente, anche la CQC, la decurtazione di
punti si applica su questa abilitazione anziché sulla patente di guida
posseduta. Il presupposto per la suddetta applicazione è che gli illeciti siano
commessi alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la titolarità della
CQC e nell’esercizio dell’attività in cui è obbligatoria.
EM.mb