Carta di Qualificazione del Conducente (CQC): attuazione direttiva europea e chiarimenti ministeriali

Alla luce della normativa, già in vigore, il Ministero dell’Interno ha ritenuto di fornire indirizzi operativi uniformi agli enti preposti al controllo, con Circolare del 4 settembre 2020

21 ottobre 2020 - 476

Si  informano  le  imprese  associate  che,  sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato pubblicato il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 recante  “Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”, di modifica del precedente decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 in tema di carta di qualificazione del conducente (CQC). La norma è già in vigore.

 

Alla luce di tale nuova normativa, il Ministero dell’Interno ha ritenuto di fornire indirizzi  operativi  uniformi  agli  enti  preposti  al  controllo,  con  Circolare del 4 settembre  2020 che si allega alla presente.

 

Si espone dunque una breve sintesi dei contenuti della nuova normativa e della relativa circolare ministeriale.

 

L’obbligatorietà della CQC sussiste in caso di “attività di guida su strada aperta  all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE”.

 

Rimangono le deroghe previste dall’art. 16 del D.Lgs. n. 286/2005, così come modificato dal D.Lgs. 50/2020, in base al quale sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC,  e dunque all’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti dei veicoli:

 

a)  la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

 

b)  ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

 

c)  sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

 

d)  per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un  centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

 

e)  utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;

 

f)   utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;

 

g)  utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. Rispetto al testo previgente, è stata eliminata la condizione per la quale il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati.

     Per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali;

 

h)  che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

     La circolare ministeriale riporta un chiarimento in merito alla definizione dell’attività di guida come attività principale: “secondo la direttiva (UE) 2018/645 del 18/4/2018 (considerato n. 6), la guida non è ritenuta l’attività principale del conducente se occupa meno del 30 % dell’orario di lavoro mensile continuativo. In analogia con l’interpretazione fornita dalla prassi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di trasporto in conto proprio, la deroga non trova applicazione se il conducente è stato assunto dall’impresa di trasporto con la specifica mansione di autista, anche quando lo stesso non ha un contratto di lavoro da autista”.

     Non rientrano nella casistica di cui alla lettera h) i veicoli immatricolati ad uso speciale, poiché per loro definizione non sono atti al trasporto.

 

La circolare elenca inoltre le diverse sanzioni  conseguenti alle violazioni in materia di CQC:

 

a)  Sanzioni per mancanza della CQC: il conducente che guida un veicolo per cui è richiesto il possesso della CQC, senza averla mai conseguita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 409 a € 1637(pagamento entro 5 giorni € 286,30) e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 60.

 

b)  Incauto affidamento a conducente privo della qualificazione: è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1595 (pagamento entro 5 giorni € 278,60) chiunque, avendo la disponibilità materiale di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che, pur avendo conseguito la patente di guida, non possiede la CQC.

 

c)  CQC non rinnovata attraverso i corsi di formazione periodica: il conducente che guida con CQC scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 369 (pagamento entro 5 giorni € 110,60) e al ritiro della CQC.

 

d)  Mancato possedimento della qualificazione durante la guida. Il conducente deve sempre avere con sé la CQC, in caso di controlli degli organi della polizia. In caso di impossibilità momentanea ad esibire la predetta documentazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173 (pagamento entro 5 giorni € 29,40).

 

e)  Decurtazione di punti dalla CQC

     Se una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre che la patente, anche la CQC, la decurtazione di punti si applica su questa abilitazione anziché sulla patente di guida posseduta. Il presupposto per la suddetta applicazione è che gli illeciti siano commessi alla guida di un veicolo per il quale è richiesta la titolarità della CQC e nell’esercizio dell’attività in cui è obbligatoria.

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