Casellario informatico ANAC, inserite anche le misure cautelari
L’accesso alla sezione B del Casellario è riservata alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese interessate, cioè quelle destinatarie dell’annotazione e quelle che partecipano alla medesima procedura di gara
Con la delibera n. 721 del 29 luglio 2020, il
Consiglio ANAC
ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario
Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
In particolare, l’art 8 comma 2 è stato
integrato con l’introduzione della possibilità di inserire nella Sezione “B”
del Casellario informatico anche le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie
competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di
procedimenti per l’accertamento di uno dei reati ostativi previsti nell’elenco
di cui all’art. 80, comma 1 del Codice commessi da persone fisiche che
rivestono ruoli apicali all’interno dell’impresa.
L’annotazione è disposta a conclusione di un
procedimento avviato dal dirigente dell’ANAC, destinatario della comunicazione
da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento, in contradditorio
con l’impresa interessata.
Il dirigente, valutata la rilevanza che la
stessa annotazione assume ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità
dell’operatore economico, motiva l’inserimento dell’annotazione -
specificandone gli effetti - nel Casellario.
L’iscrizione viene cancellata nel caso di
annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia
cessato da qualsivoglia carica rilevante all’interno dell’impresa, da più di un
anno.
L’accesso alla sezione B del Casellario è
riservata alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese interessate, cioè
quelle destinatarie dell’annotazione e quelle che partecipano alla medesima procedura
di gara (limitatamente al periodo compreso tra la data di scadenza della
presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara).
MV.mb