Cessione del credito Ecobonus e detrazione combinata Eco+Sisma: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’acquirente del credito d’imposta da Ecobonus ed Eco+Sismabonus può cederlo sia per intero, che parzialmente ed anche a più soggetti diversi e in tempi diversi dopo averne già utilizzato in compensazione alcune rate
L’acquirente del credito d’imposta da
Ecobonus ed Eco+Sismabonus può cederlo sia per intero, che parzialmente ed
anche a più soggetti diversi e in tempi diversi dopo averne già utilizzato in
compensazione alcune rate.
Queste sono le precisazioni fornite dall’Agenzia
delle Entrate con la Risposta n. 126
dell’8 maggio 2020, all’istanza di una società che realizza interventi
finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione
del rischio sismico su parti comuni di edifici condominiali, agevolati sia con
l’Ecobonus sia con la cd. detrazione cumulata Eco+Sismabonus.
Da contratto, il corrispettivo dei lavori
effettuati dalla società istante è versato dai condomini, in parte con
l’integrale cessione della detrazione loro spettante e, per la restante parte,
tramite bonifico bancario.
I dubbi della società istante riguardano la
corretta modalità di cessione del credito d'imposta acquisito, ed in
particolare:
- se la facoltà di cedere il credito d'imposta da Ecobonus e
Eco+Sismabonus debba essere esercitata
sull'intero credito attribuito alla Società dal momento in cui lo stesso
diventa disponibile, o se tale facoltà
possa essere esercitata sulla parte di credito che, di anno in anno, residua dall’utilizzo in compensazione;
- e, in entrambi i casi
sopraesposti, se la cessione nei
confronti di uno o più soggetti collegati debba essere effettuata in unica
soluzione, oppure possa essere
effettuata in più fasi temporalmente
distinte.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i Provvedimenti n. 165110 del
28 agosto 2017 e n. 100372 del 18 aprile 2019, accoglie la tesi della società
istante, ammettendo la possibilità di cedere il credito anche
parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per
sé una parte), in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione
alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno
cedibili.
Resta fermo che il cessionario (ovvero i
cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi)
utilizzerà in compensazione i crediti ricevuti in base alle rate che residuano
dall’originaria ripartizione temporale maturata in capo al cedente (ad es., se
il primo cessionario utilizza in compensazione le prime 3 quote annuali,
cedendo le restanti rate, l’acquirente dovrà utilizzare il credito ripartendolo
in 7 rate annuali, così da rispettare, complessivamente, la ripartizione
decennale richiesta dalla norma agevolativa).
Resta fermo, infine, che il cessionario
della società istante non potrà effettuare ulteriori cessioni, essendo ammesse,
complessivamente, solo 2 cessioni.
LB.mb