CIG per COVID-19 - Compilazione Uniemens - Istruzioni INPS

Le istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate al trattamento di integrazione salariale richiesta con causale “COVID-19 D.L. 9/2020” (territori delle c.d. “zone rosse””) e “COVID-19 Nazionale”

30 aprile 2020 - 221

Si informano le Imprese associate che l’INPS, con il Messaggio n. 1775 del 27/04/2020, ha fornito le istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate al trattamento di integrazione salariale richiesta con causale “COVID-19 D.L. 9/2020” (territori delle c.d. “zone rosse””) e “COVID-19 Nazionale”, per procedere al conguaglio di quanto anticipato dal datore di lavoro a tale titolo, nonché gli adempimenti da attuare per il caso di pagamento diretto.

 

Nel rinviare al Messaggio in oggetto per quanto attiene le indicazioni specifiche relative al D.L. 9/2020 ed ai casi di accesso all'integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, si riepilogano di seguito i chiarimenti forniti dall’Istituto limitatamente alla CIG per COVID-19  nazionale, di cui all’art. 19 del D.L. 18/2020 (convertito, con modifiche, nella legge n. 27/2020, pubblicata sul S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, ed in vigore dal 30 aprile 2020)

 

Si rammenta innanzitutto che per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria in esame non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile.

 

Per quanto attiene al recupero delle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, anche le suddette fattispecie soggiacciono alla disciplina del termine semestrale di decadenza.

 

L’Inps ricorda altresì che, durante i periodi di integrazione salariale ordinaria, le quote del trattamento di fine rapporto maturate restano a carico dei datori di lavoro: i datori di lavoro soggetti alla disciplina del “Fondo di Tesoreria INPS” dovranno pertanto continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.

 

PRESTAZIONI CIGO RICHIESTE A CONGUAGLIO

 

Fermo restando che per le autorizzazioni che rientrano nel regime ordinario di cui al decreto legislativo n. 148/2015 deve essere utilizzato il codice di conguaglio già in uso “L038 -“Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.Lgs.148/2015”, per quanto attiene alle integrazioni salariali di cui al D.L. 18/2020, sono stati istituiti nuovi codici di conguaglio.

 

Con riferimento alle integrazioni salariali con causale “COVID-19 Nazionale”, successivamente all’autorizzazione per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, nell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in  “DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre”, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L068”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”, e riporteranno nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’importo dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

 

PRESTAZIONI CIGO PER LE QUALI E’ STATO RICHIESTO IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS

 

Le imprese che avessero optato per il pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Istituto dovranno inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

 

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato nella denuncia individuale, nei dati retributivi, esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00, senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.

 

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

 

Ferme restando le modalità operative sopra descritte, l’Inps precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.

AI.mb