Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli - D.L. n. 111/2020 - Istruzioni Inps
Il congedo è fruibile, qualora non sia possibile prestare l’attività di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento, da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi ma non negli stessi giorni
Si fa seguito alla Notizia n. 400 del
09/09/2020 di Linea Diretta per informare le Imprese associate che l’Inps, con
la Circolare
n. 116 del 02/10/2020, ha fornito istruzioni sulla fruizione del c.d. “congedo COVID-19 per quarantena scolastica
dei figli conviventi e minori di anni quattordici”, introdotto dall’art. 5
del D.L. n.
Il congedo in esame è fruibile, qualora non
sia possibile prestare l’attività di lavoro in modalità agile e comunque in
alternativa a tale tipologia di svolgimento, da uno solo dei genitori
conviventi con il figlio oppure da entrambi ma non negli stessi giorni, per
periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020
(data di entrata in vigore del D.L. 111/2020) e il 31 dicembre 2020.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti del
settore privato, l’Istituto precisa quanto segue.
Per la fruizione del congedo di cui
trattasi, esclusivamente giornaliera e non anche oraria, devono sussistere i
seguenti requisiti:
-
il genitore richiedente deve avere un
rapporto di lavoro dipendente in essere.
In
caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la
fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei
figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla
cessazione o sospensione non possono essere indennizzate: per tali motivi, il
genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del
rapporto lavorativo;
-
il genitore richiedente non deve svolgere
lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo;
-
il genitore richiedente deve essere convivente
durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è
richiesto il congedo stesso.
Ai
fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il
figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore
richiedente: pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe
residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non
rilevando le situazioni di fatto.
Nel
caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal
provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il
congedo;
-
il figlio deve essere minore di anni 14 (al
compimento del 14° anno di età, il congedo non sarà più fruibile) e deve essere
stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione
della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi
all’interno del plesso scolastico.
La durata massima del congedo coincide con
il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento ASL
(considerate anche proroghe del provvedimento o
nuovi provvedimenti emessi dalla stessa ASL competente, per il medesimo
oppure per altro figlio convivente); nel caso di più provvedimenti, per periodi
parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni
giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Il congedo può essere richiesto per tutto il
periodo di quarantena o per una parte dello stesso e, sussistendo il diritto in
capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono
alternarsi nella fruizione del congedo.
Per il periodo di fruizione del congedo,
coperto da contribuzione figurativa, è riconosciuta al genitore un’indennità
pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs.
n.
La domanda, che può avere ad oggetto periodi
di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda
stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020,
deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale
Inps, il Contact center integrato o i Patronati, e deve riportare gli elementi
identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento ASL
(qualora non ancora nella disponibilità del richiedente entro 30 giorni
dall’istanza).
Per quanto concerne le situazioni di
compatibilità (malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non
retribuita, soggetti “fragili”, permessi e congedi ai sensi della legge n.
104/92, inabilità e pensione di invalidità) e incompatibilità (congedo per
quarantena per medesimi giorni da parte dei genitori, congedo parentale, riposi
giornalieri della madre o del padre, cessazione del rapporto di lavoro o
dell’attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa, lavoro agile, part-time e lavoro
intermittente) del congedo COVID-19 in esame, nonché le specifiche istruzioni
per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro (flusso
Uniemens – nuovo codice evento MV9), si rinvia alla circolare dell’Istituto.
AI.mb