Consiglio dei Ministri: approvato il “DL riaperture” per la Fase 2
Il provvedimento delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali
Nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020,
n. 125, è stato pubblicato il decreto
legge 16 maggio 2020, n. 33 concernente “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ” che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento delinea il quadro normativo
nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi
decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati
gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle
attività economiche, produttive e sociali.
In attuazione del predetto decreto legge è
stato adottato il DPCM
del 17 maggio 2020 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del del 17 maggio 2020.
Il decreto legge prevede, in particolare, le
seguenti misure.
Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli
spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non
saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto
previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare
misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale
relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento
della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno
2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e
privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si
trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3
giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo
con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
Tali norme
varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere
limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e
territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque
consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San
Marino e le regioni confinanti.
È confermato il
divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte
alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto
risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o
al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena
precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti
che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al
virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato,
l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione
di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e
dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il
rischio di contagio.
Attività economiche e produttive
A partire dal 18
maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee
guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative
delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali
emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more
di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo
svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e
sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati
del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della
salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione
epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente
il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
Il mancato
rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in
assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina
la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto
costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale
(“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle
disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne
attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una
somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione
avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a
30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della
violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria
dell’attività o dell’esercizio per una durata non
superiore a 5 giorni, eventualmente da
scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua
esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la
sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella
misura massima.
MV.mb