Coronavirus: Decreto Legge 172/2020 e Ordinanza Ministero della Salute 20 dicembre 2020

Le nuove disposizioni fanno salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 158/2020 e pertanto rimangono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

22 dicembre 2020 - 570

Si informano le imprese associate che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 313 del 18-12-2020, ed è entrato in vigore il giorno successivo, il  Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172  “Ulteriori  disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.”

 

L’articolo 1 del nuovo Decreto-Legge prevede che:

-       nei  giorni  festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre  2020  e  il  6  gennaio  2021  sull'intero territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di  cui  all'articolo 3  del  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri  3 dicembre 2020 (trattasi delle misure associate alle cd. “zone rosse”);

-       nei giorni  28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  3  dicembre  2020 (trattasi delle misure associate cd. “zone arancioni”);  ma sono altresì  consentiti gli spostamenti dai comuni  con  popolazione  non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli spostamenti  verso  i  capoluoghi  di  provincia. 

-       durante  i  giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il  6  gennaio  2021  è  altresì  consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata,  ubicata nella medesima  regione,  una  sola  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei  limiti  di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già  conviventi,  oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone  esercitino  la  potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per quanto di interesse delle imprese si segnala che le nuove disposizioni fanno salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 158/2020 e pertanto rimangono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità ovvero per motivi di salute.

 

Nel rimandare alle pagine dedicate del sito del Governo, per ulteriori approfondimenti e per le FAQ aggiornate, si allegano alla presente le slides riassuntive in esso pubblicate.

 

Si informa, inoltre, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 315 del 20-12-2020, l’Ordinanza 20 dicembre 2020 del Ministero della Salute, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni producono effetti  dalla data di adozione al 6 gennaio 2021.

 

In particolare, è stato previsto che, ai fini del contenimento della diffusione  del virus  COVID-19 e, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 il  traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è  interdetto.

Pertanto, sono vietati l'ingresso e il transito nel  territorio nazionale alle persone che, nei quattordici giorni antecedenti alla presente Ordinanza, hanno soggiornato o transitato nel  Regno Unito di  Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le persone che già si trovano nel territorio  nazionale  e  che, nei quattordici giorni  antecedenti  alla  presente  Ordinanza,  hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche,sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

EM.mb