Coronavirus: Decreto Legge 172/2020 e Ordinanza Ministero della Salute 20 dicembre 2020
Le nuove disposizioni fanno salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 158/2020 e pertanto rimangono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
Si informano le imprese associate che è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 313 del
L’articolo 1 del nuovo
Decreto-Legge prevede che:
- nei giorni
festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020
e il 6
gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale
si applicano le
misure di cui all'articolo
3 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri
3 dicembre 2020 (trattasi delle misure
associate alle cd. “zone rosse”);
- nei
giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4
gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 dicembre 2020 (trattasi delle misure associate cd.
“zone arancioni”); ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a 5.000
abitanti e per una distanza non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione
in ogni
caso degli spostamenti verso
i capoluoghi di
provincia.
- durante i giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il
6 gennaio 2021
è altresì consentito lo spostamento verso una sola
abitazione privata, ubicata nella
medesima regione, una
sola volta al
giorno, in un
arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti
di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi,
oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino
la potestà genitoriale e alle
persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Per quanto di interesse delle imprese si
segnala che le nuove disposizioni fanno salvo quanto previsto dall’art. 1,
comma 2 del D.L.
Nel rimandare alle pagine dedicate del sito
del Governo, per ulteriori approfondimenti e per le FAQ
aggiornate, si allegano alla presente le slides
riassuntive in esso pubblicate.
Si informa, inoltre, che è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 315 del
In particolare, è stato previsto che, ai
fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e, ferme restando le disposizioni di
cui al DPCM 3 dicembre 2020 il traffico
aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è interdetto.
Pertanto, sono vietati l'ingresso e il
transito nel territorio nazionale alle
persone che, nei quattordici giorni antecedenti alla presente Ordinanza, hanno
soggiornato o transitato nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le persone che già si trovano nel territorio
nazionale e che,
nei quattordici giorni antecedenti alla presente Ordinanza, hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche,sono obbligate a
comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al
Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e
a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di
tampone.
EM.mb