Coronavirus - DPCM 26 aprile 2020 (Fase 2)
Le misure avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane, sino al 17 maggio. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale
Si fa seguito alla Notizia n.
Le misure avranno valenza dal 4
maggio e per le successive due settimane, sino al 17 maggio. Si continuano
ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni,
anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree
del territorio regionale.
In particolare, viene previsto che dal
4 maggio potranno operare le
attività previste dall’Allegato 3 – incrementate rispetto ai precedenti DPCM
- tra cui quelle manifatturiere, di costruzioni
(codici Ateco: 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI, 42 INGEGNERIA CIVILE, 43 LAVORI DI
COSTRUZIONE SPECIALIZZATI), di intermediazione immobiliare e di commercio
all’ingrosso.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano, per i
rispettivi ambiti di competenza, specifici protocolli di sicurezza, tra cui
il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri,
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali
– tra cui l’ANCE - di cui all’allegato 7 allo stesso DPCM. La
mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
Le imprese, che riprendono la loro attività
a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
Per
quanto riguarda gli spostamenti, sono consentiti solo
quelli motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per
incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in
ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa
rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
Viene disposta,
tra l’altro, la sospensione:
- di manifestazioni organizzate,
eventi e spettacoli di qualsiasi
natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo
d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di
qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- i
congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi
pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto
ogni altra attività convegnistica o congressuale.
Sono adottate,
in tutti i casi possibili, nello
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati
nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Viene, altresì, disposto che fermo restando
quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i
datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli
articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai
datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
accordi individuali previsti.
Viene, in ogni caso, raccomandato ai datori
di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, “fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente
e dall’art. 2, comma 2”.
Ai fini del contenimento della diffusione
del virus COVID-19, è fatto obbligo
sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di
sicurezza. A tale fine, possono essere utilizzate mascherine di comunità,
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle
mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento
fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e
prioritarie.
Vengono, inoltre, dettate specifiche misure
per i trasporti e per gli esercizi commerciali.
EM.mb