Coronavirus - DPCM 3 novembre 2020

Nuovo DPCM con le misure restrittive per contenere l’emergenza coronavirus che entrerà in vigore dal 5 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020

04 novembre 2020 - 496

Con riferimento alla necessità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente aumento dei contagi, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM con le misure restrittive per contenere l’emergenza coronavirus che entrerà in vigore dal 5 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista entro questa sera.

 

Tra le novità di maggiore importanza, si segnalano le seguenti:

-       su tutto il territorio nazionale dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Non è stato pubblicato, al momento, un nuovo modello di autocertificazione, resta inteso che comunque – come in passato – le persone oggetto di eventuali controlli potranno autocertificare il motivo dello spostamento con moduli rilasciati al momento dal personale di polizia.

-       Il Ministero della Salute, di concerto con le Regione interessate, può inserire alcune Regioni in contesti di ulteriori limitazioni secondo due scenari: ad “elevata gravità” e a “massima gravità”.

 

Elevata gravità

-       vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;

-       vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

-       sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Massima gravità

-       vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori di “massima gravità”, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;

-       sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

-       sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

-       consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Le Ordinanze con le quali una o più Regioni sono inserite nelle fasce di elevata o massima gravità, che non risultano al momento ancora emanate, entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Verosimilmente, la Lombardia sarà inclusa in una delle due fasce di cui sopra.

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il testo del DPCM ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Governo.

EM.mb