Coronavirus - DPCM 3 novembre 2020
Nuovo DPCM con le misure restrittive per contenere l’emergenza coronavirus che entrerà in vigore dal 5 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020
Con riferimento alla necessità di
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente aumento
dei contagi, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM con le misure
restrittive per contenere l’emergenza coronavirus che entrerà in vigore dal 5 novembre 2020 fino al 3
dicembre 2020, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista entro
questa sera.
Tra le novità di
maggiore importanza, si segnalano le seguenti:
-
su tutto il territorio nazionale dalle ore
22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso
fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non
spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze
lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Non è stato pubblicato,
al momento, un nuovo modello di autocertificazione, resta inteso che comunque –
come in passato – le persone oggetto di eventuali controlli potranno autocertificare
il motivo dello spostamento con moduli rilasciati al momento dal personale di
polizia.
-
Il Ministero della Salute, di concerto con
le Regione interessate, può inserire alcune Regioni in contesti di ulteriori
limitazioni secondo due scenari: ad “elevata gravità” e a “massima gravità”.
Elevata gravità
- vietato
ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui tali territori è consentito
qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- vietato
ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune
diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi
di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- sospese
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le
linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino
alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
Massima gravità
- vietato
ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi
territori di “massima gravità”, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza
nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su tali territori è
consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti;
- sospese
le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23,
sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita,
anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle
sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e
prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le
parafarmacie;
- sospese
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo
su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le
linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la
sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico
sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino
alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di
assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
- consentito
svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da
ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva
esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Le Ordinanze con le quali una o più Regioni sono
inserite nelle fasce di elevata o massima gravità, che non risultano al momento
ancora emanate, entreranno in vigore il giorno successivo alla loro
pubblicazione.
Verosimilmente, la Lombardia sarà inclusa in
una delle due fasce di cui sopra.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,
il testo del DPCM ed i relativi allegati sono disponibili sul sito
del Governo.
EM.mb