COVID-19 ammortizzatori sociali – Messaggio INPS n. 3729/2020
L’Inps conferma che le istanze di CIGO/CIGD/Assegno ordinario e i dati utili per il pagamento diretto inviati dalle aziende oltre le suddette scadenze saranno considerate utilmente trasmesse, purché presentate entro il 31 ottobre 2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni
in materia per informare le Imprese associate che l’Inps, con il Messaggio
n. 3729 del 15 ottobre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla
proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle istanze
di CIGO/CIGD/Assegno ordinario, e dei dati per il pagamento diretto.
Tale proroga, disposta dal D.L. n.
L’Inps conferma che le istanze di
CIGO/CIGD/Assegno ordinario e i dati utili per il pagamento diretto inviati
dalle aziende oltre le suddette scadenze saranno considerate utilmente
trasmesse, purché presentate entro il 31 ottobre 2020.
Inoltre, in considerazione del susseguirsi
di disposizioni che hanno modificato nel tempo i termini decadenziali di cui
trattasi, l’Istituto, in allegato al Messaggio n.
Con l’occasione, l’Istituto precisa che, per
quanto riguarda i termini di decadenza relativi alla trasmissione dei dati per
il pagamento diretto, deve ritenersi valida, quale data di notifica, quella di
invio della PEC relativa all’autorizzazione: pertanto, devono ritenersi così
intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate ad aziende e consulenti
dalle strutture territoriali dell’Istituto anteriormente alla pubblicazione del
messaggio qui in esame.
Con lo stesso Messaggio, l’Istituto ha dato
ulteriori indicazioni in merito all’invio delle domande relative al secondo
periodo di 9 settimane di CIGO/CIGD/Assegno ordinario, già oggetto del
precedente Messaggio n.
La precisazione si riferisce alla
disposizione del D.L. n.
In proposito, l’Istituto segnala che la trasmissione delle domande relative alle
predette ulteriori 9 settimane (che
riguardano, in via generale, periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non
successivi al 31 dicembre 2020) è già
possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione relativa
alle prime 9 settimane da parte delle strutture territoriali dell’INPS
medesimo: il rispetto di quest’ultimo requisito sarà, infatti, verificato
dall’Istituto in sede di istruttoria delle domande.
AI.mb