COVID-19 ammortizzatori sociali – Messaggio INPS n. 3729/2020

L’Inps conferma che le istanze di CIGO/CIGD/Assegno ordinario e i dati utili per il pagamento diretto inviati dalle aziende oltre le suddette scadenze saranno considerate utilmente trasmesse, purché presentate entro il 31 ottobre 2020

21 ottobre 2020 - 478

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia per informare le Imprese associate che l’Inps, con il Messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle istanze di CIGO/CIGD/Assegno ordinario, e dei dati per il pagamento diretto.

 

Tale proroga, disposta dal D.L. n. 125/2020, riguarda i termini precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 dall’art. 1, commi 9 e 10, del D.L. n. 104/2020 (vd. Notizia n. 456 del 08/10/2020 di Linea Diretta).

 

L’Inps conferma che le istanze di CIGO/CIGD/Assegno ordinario e i dati utili per il pagamento diretto inviati dalle aziende oltre le suddette scadenze saranno considerate utilmente trasmesse, purché presentate entro il 31 ottobre 2020.

 

Inoltre, in considerazione del susseguirsi di disposizioni che hanno modificato nel tempo i termini decadenziali di cui trattasi, l’Istituto, in allegato al Messaggio n. 3729/2020 in oggetto, ha fornito un prospetto riepilogativo delle scadenze che sono state prorogate al 31 ottobre 2020, nonché delle scadenze a regime.

 

Con l’occasione, l’Istituto precisa che, per quanto riguarda i termini di decadenza relativi alla trasmissione dei dati per il pagamento diretto, deve ritenersi valida, quale data di notifica, quella di invio della PEC relativa all’autorizzazione: pertanto, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate ad aziende e consulenti dalle strutture territoriali dell’Istituto anteriormente alla pubblicazione del messaggio qui in esame.

 

Con lo stesso Messaggio, l’Istituto ha dato ulteriori indicazioni in merito all’invio delle domande relative al secondo periodo di 9 settimane di CIGO/CIGD/Assegno ordinario, già oggetto del precedente Messaggio n. 3525/2020 (vd. Notizia n. 451 del 07/10/2020 di Linea Diretta).

 

La precisazione si riferisce alla disposizione del D.L. n. 104/2020 secondo cui le ulteriori 9 settimane (delle 18 complessive) “sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato” (art. 1 comma 2).

 

In proposito, l’Istituto segnala che la trasmissione delle domande relative alle predette ulteriori  9 settimane (che riguardano, in via generale, periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020) è già possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione relativa alle prime 9 settimane da parte delle strutture territoriali dell’INPS medesimo: il rispetto di quest’ultimo requisito sarà, infatti, verificato dall’Istituto in sede di istruttoria delle domande.

AI.mb