Covid-19: contratti a termine, smart working, formazione in materia di salute e sicurezza - FAQ Ministero del Lavoro
Forniti importanti chiarimenti in merito a contratti a termine, smart working e soprattutto riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza a fronte delle relative problematiche emerse per la formazione in presenza dei lavoratori del settore
Si fa seguito alle
precedenti comunicazioni in materia per riportare di seguito le ultime FAQ
correlate all’emergenza Covid-19, pubblicate nell’apposita sezione del sito web
del Ministero del lavoro.
In particolare, il
dicastero ha fornito importanti chiarimenti in merito a contratti a termine,
smart working e soprattutto riguardo alla formazione in materia di salute e
sicurezza a fronte delle relative problematiche emerse per la formazione in
presenza dei lavoratori del settore.
Contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato
D Durante il periodo emergenziale, i datori di
lavoro possono prorogare o rinnovare un contratto a termine in assenza delle
condizioni e oltre i termini previsti dagli articoli 19 e 21 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2015?
R Sì, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legge
n. 34 del 19 maggio 2020, per far fronte al riavvio delle attività a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare
fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in
essere alla data del 23 febbraio 2020, anche
in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81
del 2015.
La
durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base
a tale disposizione, non potrà eccedere
la data del 30 agosto 2020.
Smart Working
D Nella comunicazione "massiva"
semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del
settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della
prestazione in modalità smart working?
R Si,
ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori
di lavoro del settore privato devono
comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via
telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito.
Nel
caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo
stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata",
qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure
procedendo con una comunicazione "massiva" o singola di modifica,
qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima
dell'insorgere della pandemia.
Formazione in materia di salute e sicurezza
D In questo periodo di emergenza da COVID-19,
in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di
contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?
R In considerazione della situazione
eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e
prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto
dall'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile,
temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente
proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Diversamente,
per quanto riguarda la formazione da
svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o
nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di
nuove attrezzature di lavoro), si
ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la
possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i
presupposti.
* * * * * * * * * *
D Nel caso in cui non sia possibile svolgere
l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta
la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in
presenza?
R In considerazione della situazione
eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da
preferire.
Tuttavia,
si ritiene possibile erogare formazione
in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed
organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano
in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e
contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
AI.mb