Covid-19 – Conversione in legge del DL 18/2020 “Cura Italia”
A seguito della conversione in legge del provvedimento, viene definitivamente eliminata la proroga di 2 anni dei termini a disposizione degli Enti impositori per effettuare i controlli fiscali, prevista dal Decreto Cura Italia
Pubblicata sul S.O. n.16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile
2020, la legge 24 aprile 2020, n.
27, di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, cd “Decreto Cura Italia”.
A seguito della conversione in legge del provvedimento, viene
definitivamente eliminata la proroga di 2 anni dei termini a disposizione degli
Enti impositori per effettuare i controlli fiscali, prevista dal Decreto Cura
Italia.
Si ricorda, infatti, che tra le numerose proroghe introdotte dal
provvedimento vi era anche quella, al 31
dicembre 2022, dei termini, di prescrizione e decadenza relativi all’attività
degli uffici degli Enti impositori, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, che
invece, in linea con quanto auspicato dall’ANCE, è stata eliminata.
Restano invariate, salvo qualche limitata modifica, le ulteriori
disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute
nel D.L. Cura Italia, di seguito riepilogate.
ADEMPIMENTI E
VERSAMENTI TRIBUTARI (artt. 60, 61, 61-bis, 62)
I termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti previsti dal
testo originario del decreto legge sono stati sostanzialmente confermati anche
a seguito della sua conversione in legge.
In merito, si fornisce, in allegato, uno schema riepilogativo delle nuove scadenze, che tiene conto anche di
alcune proroghe previste dal D.L. 23/2020 (“D.L. Liquidità”).
In sede di conversione in legge del provvedimento, è stato inoltre
inserito l’art. 61-bis che recepisce quanto già previsto dal D.L. 9/2020 in merito ai termini riguardanti la
dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, per tutto il territorio nazionale, viene confermata
l’anticipazione al 1° gennaio 2020 dei termini per la presentazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, previsti dell’art. 16-bis del D.L.
Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei
redditi al proprio sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, o a un
CAF dipendenti.
Confermato, inoltre, che, per il 2020, l’Agenzia delle Entrate rende
disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito da lavoro
dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.
L’art. 61-bis del D.L. 18/2020 posticipa invece al 2021 l’entrata in
vigore della disposizione che prevede la messa a disposizione agli interessati
della certificazione unica (CU), nell'area autenticata del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate (anch’essa originariamente fissata al 2020 dal D.L.
9/2020).
PREMIO AI
LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)
Questa misura riconosce ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo
inferiore o pari a 40.000 euro un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100
euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di
lavoro nel predetto mese.
Sul tema, alla luce dei chiarimenti forniti
dall’Amministrazione finanziaria, è stato precisato che:
- il premio spetta solo per i
giorni in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la
sede di lavoro. Quindi, il bonus è
altresì escluso per i giorni in cui l’attività lavorativa è stata
espletata in telelavoro o in smart working, ovvero in caso di assenza
per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non
retribuiti, congedi, ecc.);
- il bonus erogabile al
lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per uno dei seguenti criteri:
1.
rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili,
2.
rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero
di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo o
individuale
- il premio di 100 euro
spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in
sede, indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia full time o part
time;
- qualora il lavoratore abbia
più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto
d’imposta individuato dal lavoratore.
CREDITO
D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 64)
Tale disposizione riconosce alle imprese, solo per il 2020, un credito
d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti
di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro
per l'anno 2020.
Si ricorda che l’ambito applicativo del beneficio è stato esteso alle
spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed
all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’art. 30 del D.L. 23/2020.
INCENTIVI
FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI (art. 66)
Confermata la detrazione dall’imposta lorda
ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
30.000, per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare
gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non
commerciali, nei confronti di:
- Stato
- Regioni
- Enti locali territoriali
- Enti o istituzioni
pubbliche
- Fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
Per le erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d’impresa,
si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche.
In particolare, gli importi versati per il tramite di fondazioni,
associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità
pubbliche sono deducibili dal reddito d’impresa, anche ai fini IRAP.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate
nella CM 8/E/2020, ciò comporta:
- la deducibilità delle
erogazioni liberali in denaro;
- la non tassazione del
valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi
rilevanti fiscalmente.
Inoltre, la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale
realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione
liberale.
SOSPENSIONE
DEI TERMINI DELL’ATTIVITÀ D’ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI – (art. 67)
Confermata sospensione dall’8
marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli
uffici degli enti impositori. Sono
sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, che
riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020.
CARICHI
AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO –
(art. 68)
Nessuna modifica per quanto riguarda la
sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio
2020, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, relativi a:
- cartelle di pagamento
emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi
dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e
dell’IVA;
- avvisi di addebito emessi
dall’INPS;
- atti di accertamento emessi
dall’Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento
emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai
medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
Resta spostato al 31 maggio 2020 il termine
di pagamento della rata in scadenza:
- al 28 febbraio 2020
relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla “rottamazione-ter”;
- al 31 marzo 2020, relativa
al “saldo e stralcio”.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la CM n. 5/E/2020 e con specifiche FAQ.
MISURE IN
MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, TRIBUTARIA E MILITARE (art. 83)
Viene confermata la sospensione d’ufficio, dal 9 marzo, delle udienze di
tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi
alle Commissioni Tributarie. Sempre dal 9 marzo, inoltre, sono sospesi i
termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi
quelli relativi alle impugnazioni.
Sulla disposizione, si segnala
che l’iniziale sospensione d’ufficio, disposta dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è
stata prorogata sino all’11 maggio 2020 dal D.L. 23/2020 (“D.L. Liquidità”).
PROROGA DEI
TERMINI PER LE ASSEMBLEE – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L. (art. 106)
La disposizione sposta il termine per la convocazione dell’assemblea
ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine
dell’esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato
il bilancio relativo all’esercizio precedente.
LB.mb