Covid-19 - Direttiva Ministero dell'Interno sull'applicazione del DPCM 26 aprile 2020 e FAQ del Governo d’interesse per il settore
Le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile si applicano, sull’intero territorio nazionale, dal 4 maggio al 17 maggio 2020 - Sono consentiti, in via generale, e ora anche in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative
Si fa seguito alla
Notizia
n. 225 del 30 aprile u.s. per comunicare l’avvenuta emanazione della
direttiva del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020 con la quale sono stati
forniti chiarimenti in merito alle diposizioni introdotte dal DPCM 26 aprile
2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.
La direttiva, nel
ricordare che le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile si applicano,
sull’intero territorio nazionale, dal 4
maggio al 17 maggio 2020, ha chiarito che sono consentiti, in via generale,
e ora anche in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative (…), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1,
lett. a).
Confermato, poi,
il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in
cui attualmente ci si trova, salvo che
per comprovate esigenze lavorative (…).
Resta consentito,
in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Pertanto, una volta fatto rientro, non saranno più consentiti gli spostamenti
fuori dalla Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi
legittimi di spostamento suddetti.
Al riguardo è
stato, inoltre, chiarito che, in caso di eventuali controlli, la
giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo
adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili),
idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Confermato, poi,
con riferimento alle attività produttive industriali e commerciali di cui
all’art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, che la prosecuzione di tutte le
attività consentite è subordinata al rispetto dei contenuti del Protocollo di
sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali,
nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei
cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e il protocollo di
sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20 marzo scorso, eliminando ogni altra forma
di comunicazione o autorizzazione preventiva.
Il sistema di
verifica non si baserà più sulle comunicazioni ai Prefetti, ma sull’osservanza
delle prescrizioni contenute nei protocolli suddetti.
Chiarito, inoltre,
che il DPCM, rinviando espressamente ai contenuti dei suddetti protocolli,
attribuisce alle prescrizioni ivi contenute la natura di misure di contenimento
del contagio e, pertanto, la loro violazione comporta l’applicazione del
sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020, che prevede
sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato
costituisca reato.
La verifica di
eventuali illeciti penali dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia
di salute e sicurezza disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008.
Al di fuori di
tali ipotesi, si procederà sulla base di quanto previsto dal suddetto art. 4
del D.L. n. 19/2020 che prevede, per talune ipotesi di violazioni delle misure
anti contagio, la possibilità da parte dell’organo competente, già all’atto
dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per un
periodo non superiore a 5 giorni.
Nella successiva
fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto,
tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della
sanzione inflitta.
E’ stato, inoltre,
chiarito che l’obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente
per le attività sospese (non incluse nell’allegato n. 3) e al fine di ammettere
l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione,
gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso
terzi di merci giacenti in magazzino.
Alle Regioni viene
affidato il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive.
Nell’ipotesi in
cui dovesse emergere un aggravamento, le Regioni, d’intesa con il Ministro
della Salute, potranno attuare misure restrittive necessarie e urgenti per le
attività produttive del territorio interessato dall’aggravamento.
Ribadito, inoltre, all’art. 10, che
continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle
Regioni, d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree
del territorio regionale.
Si riportano, inoltre, per quanto di
interesse, le seguenti FAQ pubblicate sul sito del Governo:
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà
rientrarvi?
Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza,
anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.
Una volta che si sia fatto rientro presso il
domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal DPCM 26 aprile 2020, è
possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di
domicilio/abitazione/residenza raggiunta?
Il DPCM del 26 aprile 2020 consente lo spostamento
fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate
esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta
che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche
provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020),
non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in
cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento
più sopra indicati.
Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?
Per le informazioni relative agli
spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Con il DPCM 26 aprile 2020 quali
attività produttive possono riprendere?
Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse
attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e
delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.
Nel dettaglio risultano pertanto consentite
tutte le attività indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, tra le
quali, rispetto al DPCM del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche
quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria
estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del DPCM deve considerarsi
esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per
proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività
dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli
impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la
sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad
assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le imprese le cui attività non sono sospese
dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel
settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati
all’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La
mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle
condizioni di sicurezza.
Alle imprese, che riprendono la loro
attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere
tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27
aprile 2020.
È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro
di opere d'arte?
Sì, sono consentite le attività di restauro,
finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture,
mosaici, arazzi, beni archeologici.
Tali attività non sono infatti
sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice
Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato
3 del DPCM 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali
(41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e
analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e
tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).
I cantieri rimangono aperti?
Sì. Al riguardo, occorre precisare che
l’allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria
civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano,
a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste
aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di
ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di
fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le
telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di
alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil,
Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, costituente
l’Allegato 7 al DPCM.
EM.mb