Covid-19 - Direttiva Ministero dell'Interno sull'applicazione del DPCM 26 aprile 2020 e FAQ del Governo d’interesse per il settore

Le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile si applicano, sull’intero territorio nazionale, dal 4 maggio al 17 maggio 2020 - Sono consentiti, in via generale, e ora anche in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative

04 maggio 2020 - 227

Si fa seguito alla Notizia n. 225 del 30 aprile u.s. per comunicare l’avvenuta emanazione della direttiva del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2020 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle diposizioni introdotte dal DPCM 26 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

La direttiva, nel ricordare che le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile si applicano, sull’intero territorio nazionale, dal 4 maggio al 17 maggio 2020, ha chiarito che sono consentiti, in via generale, e ora anche in ambito regionale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (…), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a).

Confermato, poi, il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative (…).

Resta consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, una volta fatto rientro, non saranno più consentiti gli spostamenti fuori dalla Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento suddetti.

Al riguardo è stato, inoltre, chiarito che, in caso di eventuali controlli, la giustificazione del motivo di lavoro potrà essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili), idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Confermato, poi, con riferimento alle attività produttive industriali e commerciali di cui all’art. 2, comma 6 del DPCM 26 aprile 2020, che la prosecuzione di tutte le attività consentite è subordinata al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile  2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo di sicurezza nei cantieri, anch’esso sottoscritto il 24 aprile 2020, e il protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del  20 marzo scorso, eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.

Il sistema di verifica non si baserà più sulle comunicazioni ai Prefetti, ma sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli suddetti.

Chiarito, inoltre, che il DPCM, rinviando espressamente ai contenuti dei suddetti protocolli, attribuisce alle prescrizioni ivi contenute la natura di misure di contenimento del contagio e, pertanto, la loro violazione comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto contestato costituisca reato.

La verifica di eventuali illeciti penali dovrà fare riferimento al quadro normativo in materia di salute e sicurezza disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008.

Al di fuori di tali ipotesi, si procederà sulla base di quanto previsto dal suddetto art. 4 del D.L. n. 19/2020 che prevede, per talune ipotesi di violazioni delle misure anti contagio, la possibilità da parte dell’organo competente, già all’atto dell’accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell’attività per un periodo non superiore a 5 giorni.

Nella successiva fase di adozione del provvedimento sanzionatorio di competenza del Prefetto, tale periodo di chiusura provvisoria dovrà essere scomputato dalla durata della sanzione inflitta.

E’ stato, inoltre, chiarito che l’obbligo di preventiva comunicazione al Prefetto resta unicamente per le attività sospese (non incluse nell’allegato n. 3) e al fine di ammettere l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino.

Alle Regioni viene affidato il compito di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e delle condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, a garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive.

Nell’ipotesi in cui dovesse emergere un aggravamento, le Regioni, d’intesa con il Ministro della Salute, potranno attuare misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive del territorio interessato dall’aggravamento.

Ribadito, inoltre, all’art. 10, che continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

 

Si riportano, inoltre, per quanto di interesse, le seguenti FAQ pubblicate sul sito del Governo:

 

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

 

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal DPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il DPCM del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

 

Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l'estero?

Per le informazioni relative agli spostamenti da e per l'estero, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Con il DPCM  26 aprile 2020 quali attività produttive possono riprendere?

Dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere.

Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al DPCM del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del DPCM deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

 

È consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e restauro di opere d'arte?

Sì, sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.

Tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell'allegato 3 del DPCM 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95).

 

I cantieri rimangono aperti?

Sì. Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al DPCM.

EM.mb