Covid-19 - Ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020
Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, che contiene specifiche indicazioni, valide dal 4 al 17 maggio, integrative delle disposizioni nazionali previste dal DPCM 26 aprile u.s..
Si segnala
che la Regione Lombardia ha emanato
l’Ordinanza
n. 539 del 3 maggio 2020, che contiene specifiche indicazioni, valide dal 4 al 17 maggio, integrative delle disposizioni nazionali
previste dal DPCM 26 aprile u.s..
Inoltre, con l’Ordinanza Regionale n. 538 dello scorso 30 aprile, valida dal 4 maggio al 31 agosto, si è invece regolamentato il trasporto pubblico locale con
l’intento:
- di regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare
guanti e mascherine a bordo dei
mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
- minimizzare le possibilità di assembramento nei principali
interscambi;
- ripristinare
progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza”
sull’intero territorio regionale.
Di seguito si riassumono le indicazioni contenute
nell’Ordinanza n.
Mascherine
Quando ci si trova al di fuori della propria
abitazione è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro
indumento a protezione di naso e bocca. La mascherina non è obbligatoria per i
bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che
interagiscono con loro.
Spostamenti
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso
camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in
proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello
svolgimento di attività di manutenzione
necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del
bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori
professionali.
Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al
dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta
eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli
esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee
soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai
gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di
rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di
autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione,
limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
Mercati
I comuni possono riaprire uno o più mercati
scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari,
a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione
igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti
possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie
consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e
faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di
vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività
per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo
alberghiero.
Navigazione di imbarcazioni private
È consentita la navigazione di imbarcazioni
private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul
demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione
affidati mediante autorizzazione o concessione.
MV.mb