Covid-19 - Ordinanza Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020

Regione Lombardia ha emanato l’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, che contiene specifiche indicazioni, valide dal 4 al 17 maggio, integrative delle disposizioni nazionali previste dal DPCM 26 aprile u.s..

04 maggio 2020 - 229

Si  segnala  che  la Regione  Lombardia  ha  emanato  l’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, che contiene specifiche indicazioni, valide dal 4 al 17 maggio, integrative delle disposizioni nazionali previste dal DPCM 26 aprile u.s..

 

Inoltre, con l’Ordinanza Regionale n. 538 dello scorso 30 aprile, valida dal 4 maggio al 31 agosto, si è invece regolamentato il trasporto pubblico locale con l’intento:

-   di regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;

-   minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;

-   ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

 

Di seguito si riassumono le indicazioni contenute nell’Ordinanza n. 539/2020, valide nel territorio regionale, ritenute di interesse anche per il nostro settore.

 

Mascherine

Quando ci si trova al di fuori della propria abitazione è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.

 

Spostamenti

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

 

Commercio al dettaglio

L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C  dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

 

Mercati

I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.

Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.

 

Altre attività economiche

È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

 

Navigazione di imbarcazioni private

È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione.

MV.mb