COVID-19 - Proroga delle misure di emergenza - Disposizioni in materia di lavoro

Posticipati al 31 ottobre prossimo i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020

09 ottobre 2020 - 457

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, è stato pubblicato il  Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, entrato in vigore l’8 ottobre 2020.

 

Si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto in materia di lavoro.

 

All’art. 3 è stato previsto il differimento al 31 ottobre 2020,dei termini previsti dai commi 9 [1] e 10 [2] dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto di Agosto”, in materia di ammortizzatori sociali.

 

In particolare, sono stati posticipati al 31 ottobre prossimo i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020 (comma 10 – cfr. nota n. 2).

 

Il differimento al 31 ottobre riguarda anche i termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati di pagamento scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020 dal D.L. n. 104/2020 (comma 9 - cfr. nota n. 1).

 

Viene inoltre prevista la proroga al 31 gennaio 2021 delle seguenti disposizioni:

-       misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, di cui al comma 1 [3] dell’art. 1 del D.L. n. 19/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;

-       ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L. n. 33/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, ivi compreso il rispetto dei Protocolli  anti-contagio di settore, di cui al comma 14 [4] dell’art. 1.

 

E’ stata, poi, disposta la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalle disposizioni legislative riportate nell'allegato 1, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 124/2020.

 

Ne consegue che viene prorogato sino a tale data il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 [5], nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il rispetto della normativa vigente (punto 32 dell’Allegato 1).

 

L’art. 4 ha, invece, modificato l’allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici, nella sezione VIRUS.

 

L’articolo recepisce la Direttiva n. 2020/739 del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE, la quale si applica alle attività in cui i lavoratori sono esposti ad agenti biologici a causa della loro prestazione lavorativa: pertanto, tale previsione non si applica ai lavoratori edili.

 

All’art. 5 è previsto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti i luoghi all’aperto qualora ci si trovi in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti per le specifiche attività economiche, produttive e sociali.

 

E’ stata, inoltre, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera  del  Consiglio  dei Ministri  7 ottobre 2020  che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

 

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[1] I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

[2] I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020

[3] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

[4] Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020 o del comma 16.

[5] in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa

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