COVID-19 - Proroga delle misure di emergenza - Disposizioni in materia di lavoro
Posticipati al 31 ottobre prossimo i termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria, sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n. 104/2020 aveva differito al 30 settembre 2020
Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7
ottobre 2020, è stato pubblicato il Decreto
Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione
della direttiva (UE)
Si riportano di seguito le principali
disposizioni contenute nel decreto in materia di lavoro.
All’art. 3 è stato previsto il differimento
al 31 ottobre 2020,dei termini previsti dai commi 9 [1]
e 10 [2]
dell’art. 1 del D.L. n.
In particolare, sono stati posticipati al 31 ottobre prossimo i
termini di invio delle domande e dei dati di pagamento che, in via ordinaria,
sarebbero scaduti tra il 1° e il 31 agosto e che lo stesso D.L. n.
Il differimento al 31 ottobre riguarda anche
i termini decadenziali per l’invio delle domande e dei dati di pagamento
scaduti entro il 31 luglio 2020 e già differiti al 31 agosto 2020 dal D.L. n.
Viene inoltre prevista la proroga al 31
gennaio 2021 delle seguenti disposizioni:
-
misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19, di cui al comma 1 [3] dell’art. 1 del D.L. n. 19/2020, come convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 35/2020;
-
ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1 dell’art. 3 del D.L.
n. 33/2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, ivi
compreso il rispetto dei Protocolli anti-contagio
di settore, di cui al comma 14 [4] dell’art. 1.
E’ stata, poi, disposta la proroga al 31 dicembre 2020 dei termini
previsti dalle disposizioni legislative riportate nell'allegato 1, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, come convertito,
con modificazioni, dalla L. n.
Ne consegue che viene prorogato sino a tale data il diritto allo svolgimento delle
prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a
rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 [5], nonché la possibilità per i datori di lavoro privati di attivare tale modalità di
lavoro, anche in assenza degli accordi individuali previsti, fermo restando il
rispetto della normativa vigente (punto 32 dell’Allegato 1).
L’art. 4 ha, invece, modificato l’allegato
XLVI del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti
biologici, nella sezione VIRUS.
L’articolo recepisce la Direttiva n.
All’art. 5 è previsto l’obbligo di avere
sempre con sé un dispositivo di protezione per le vie respiratorie, nonché
l’obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e in tutti
i luoghi all’aperto qualora ci si trovi in prossimità di altre persone non
conviventi, e comunque nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti per
le specifiche attività economiche, produttive e sociali.
E’ stata, inoltre, pubblicata, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, la Delibera
del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che ha prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
-----------------------------------
[1] I termini decadenziali di invio
delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di
trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,
compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio
2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
[2] I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati
all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o
per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si
collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020
[3] Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale
ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo
quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al
comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta
giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020,
termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del
predetto virus
[4] Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o
le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle
attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai
sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19 del 2020 o del comma 16.
[5] in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una
situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito
della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile
con le caratteristiche della prestazione lavorativa
AI.mb