Covid-19 - Proroga stato di emergenza - Decreto Legge n. 83/2020
E' stato prorogato al 15 ottobre lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui termine era stato precedentemente fissato al 31 luglio c.a. con il DPCM del 31 gennaio 2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni
sulla materia, per informare che, a seguito della delibera del Consiglio dei
Ministri del 29 luglio scorso, nella Gazzetta Ufficiale n.
Parimenti, sono prorogati alla data predetta
i termini delle specifiche disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1
del provvedimento in esame, tra cui, in particolare, oltre alle misure
sanitarie, incluse quelle attinenti i dispositivi di protezione individuale, anche
quelle inerenti i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento, i congedi, l’istruzione, la
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e l’edilizia
scolastica.
In ordine alle misure di lavoro agile previste dal D.L. n.
34/2020 (vd. n. 32 dell’Allegato 1 del decreto in esame), si evidenzia tuttavia
che per il solo diritto a tale modalità
di lavoro riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato
con almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia
altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore, viene disposta la proroga fino al 14 settembre 2020.
Resta ferma invece la proroga del lavoro
agile al 15 ottobre c.a. per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di
contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di
rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o
dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che
possono caratterizzare una
situazione di maggiore
rischiosità accertata dal medico
competente, e per i lavoratori disabili di cui all’art. 39 del D.L. n.
18/2020.
Fino al 15 ottobre c.a. comunque, ai sensi
del D.L. n. 34/2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai
datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in
assenza degli accordi individuali (vd. Notizia n. 373 nel presente numero di
Linea Diretta).
La proroga dello stato di emergenza non
comporta invece modifica dei termini previsti da disposizioni legislative
differenti da quelle riportate nel predetto Allegato 1, connessi o correlati
alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020, e, pertanto, la relativa scadenza resta
riferita al 31 luglio 2020.
Fino all’adozione dei prossimi DPCM (art. 2,
comma 1, del citato D.L. n. 19/2020), e comunque per non oltre dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, restano in vigore le
disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020. Risulterebbe quindi prorogata
l’efficacia dei Protocolli ivi richiamati per un periodo massimo di dieci
giorni (salvo prossima ulteriore estensione).
Si evidenzia, inoltre, che risulterebbero
confermate sia l’equiparazione dello stato di quarantena alla malattia,
prevista dall’art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, non soggetto ad alcun
termine, sia la previsione dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 che prevede la
sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino alla scadenza del periodo
di emergenza.
Non risulta invece prorogato l’art. 26,
comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, che per alcune tipologie di lavoratori
disabili prevede l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero
ospedaliero, fino al 31 luglio 2020.
Per una visione completa della normativa di
riferimento, si ritiene utile riportare il link
alla sezione “Coronavirus” della Gazzetta Ufficiale
in cui è presente la “Raccolta degli atti emanati per il contenimento e la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
AI.mb