Covid-19 - Suggerimenti ANAC sulla gestione degli appalti pubblici
Con la Delibera n. 312 del 9 aprile 2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha fornito prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di gara
Con la Delibera n.
312 del 9 aprile 2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ha fornito prime indicazioni in
merito all’incidenza delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo
svolgimento delle procedure di gara.
Ciò, in
particolare, tenuto conto che l’articolo 103, comma 1 del decreto legge “Cura
Italia” (D.L. n. 18/2020) ha disposto la sospensione di tutti i termini,
ordinatori e perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi, ricadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15
aprile, e che tale arco temporale è stato, poi, prorogato fino al 15 maggio,
dall’articolo 37 del decreto legge “liquidità” (D.L. n. 23/2020).
L’obiettivo è di
garantire l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle
stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa
fase di esecuzione, tutelando in tal modo i principi di massima partecipazione
alla gara di appalto e della par condicio tra i concorrenti.
A tale scopo, l’ANAC
suggerisce una serie di comportamenti alle stazioni appaltanti, da adottare sia
in relazione alle procedure di gara ancora da avviare, sia rispetto a quelle
già in corso di svolgimento. In particolare, si prevede che le Amministrazioni
debbano:
- valutare, nelle procedure
di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di
gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, la necessità o
l’opportunità di differirne l’avvio, laddove non ritenute urgenti e
indifferibili;
- assicurare, nelle procedure
di selezione in corso di svolgimento, la massima pubblicità e trasparenza
delle determinazioni adottate a causa dell’emergenza sanitaria, dando atto con
avviso pubblico:
- della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del D.L.
n. 18/2020;
- della nuova scadenza dei termini già assegnati, come ricalcolata
con applicazione della sospensione;
- dell’impegno ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la celere conclusione della procedura, valutando
l’opportunità di rispettare le scadenze originarie per le attività di esclusiva
competenza;
- della possibilità di disapplicare la sospensione di alcuni termini
di gara previsti a favore dei concorrenti, anche acquisendo preventivamente la
dichiarazione in merito dei concorrenti. Tale disapplicazione potrà essere
effettuata già con riferimento al termine di presentazione delle offerte, nelle
procedure ristrette o negoziate in cui i concorrenti sono noti; nelle altre
procedure, con riferimento ai termini relativi alle successive fasi di gara.
Inoltre, le
stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di:
- concedere proroghe e/o
differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.L. “Cura Italia”,
anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di
rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
- adottare modalità
telematiche di gara anche in deroga alle previsioni del bando di gara,
previa adeguata comunicazione ai concorrenti e, per le gare svolte con modalità
non telematiche, svolgere le sedute pubbliche a distanza;
- rinunciare al sopralluogo
laddove non essenziale, ovvero, nel caso in cui sia considerato indispensabile,
prorogare i termini di presentazione delle offerte in data successiva al 15
maggio 2020 al fine di consentirne l’effettuazione;
- prevedere lo svolgimento da
remoto delle sedute riservate della commissione giudicatrice;
- adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla gara
compatibili con le misure restrittive in atto, ad es., consentendo il pagamento
dell’imposta di bollo con modalità telematiche.
Per quanto riguarda
la fase di esecuzione del contratto,
l’ANAC ricorda che il rispetto delle
misure di contenimento del contagio è sempre
valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti (cfr. art. 3, co. 6-bis del D.L. n. 6/2020, convertito dalla L. n.
13/2020).
A tale scopo,
l’ANAC ricorda il Protocollo condiviso tra il MIT e ANCE (oltre che Anas
S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL) recante la
«regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei
cantieri edili», che offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di
esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori (cfr. Notizia
n. 119/2020).
La disposizione
sopra citata si applica anche ai contratti di servizi e forniture per i quali,
quindi, come per i lavori, l’emergenza
sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il
ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo
l’applicazione delle penali di cui all’articolo 113-bis, comma 2, del codice
dei contratti pubblici.
Tutto ciò
premesso, va evidenziato che l’ANAC, dopo aver adottato le suddette
indicazioni, ha inviato una specifica
segnalazione a Governo e Parlamento (Segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020) per
evidenziare come l’applicazione dell’articolo 103 nell’ambito delle gare
pubbliche, comporti il rischio di un “blocco” generalizzato degli appalti -
compresi quelli funzionali alla gestione dell’emergenza sanitaria - con grave
danno per la collettività.
Ciò considerato,
al fine di evitare tali rilevanti problemi applicativi, l’Autorità ha segnalato
l’opportunità che, in vista della cd. “fase 2” e della conseguente ripresa
delle attività produttive, vengano previste misure ad hoc per lo svolgimento
delle procedure di gara e per l’esecuzione dei contratti pubblici, alla luce
delle specifiche peculiarità caratterizzanti tale settore.
Le suddette indicazioni e l’atto di
segnalazione sono consultabili accedendo alla pagina del portale
ANAC ove sono disponibili tutti i provvedimenti
adottati dalla stessa Autorità inerenti le disposizioni per emergenza
Coronavirus.
MV.mb