COVID-19 - Tutela previdenziale della malattia per quarantena e sorveglianza precauzionele – Messaggio Inps n. 3653
L’Istituto ha precisato che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa
Si fa seguito alla Notizia n. 324 del
26/06/2020 di Linea Diretta, per informare le Imprese associate che l’Inps, con
il Messaggio
n.
L’Istituto ha
precisato, in primo luogo, che la quarantena
e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (cfr. art. 26, commi
1 e 2) non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in
fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa
(presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia
comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività
tutelate dal legislatore con equiparazione, ai fini del trattamento economico,
di tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Ne deriva che nei casi richiamati non è possibile
ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera
qualora il lavoratore continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di
lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile,
poiché non si determina la sospensione dell’attività lavorativa con la
correlata retribuzione.
Nell’ipotesi di malattia conclamata (cfr. art. 26,
comma 6), invece, il lavoratore è
temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente
prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
In secondo luogo,
viene evidenziato che in tutti i casi di
ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano
lo svolgimento dell’attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela
della quarantena ai sensi del citato art. 26, comma 1, in quanto la stessa
prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (cfr. art. 19, D.L.
n.
L’Inps precisa,
inoltre, che in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e
oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del
Paese straniero, gli stessi non siano tutelati dal comma 1 dell’art. 26,
poiché, in base alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica, la tutela si ritiene ammessa solo in conseguenza di un
provvedimento proveniente dalle autorità sanitarie italiane.
Infine, alla luce
del principio di prevalenza del
trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia previsto
dall’art. 3, comma 7, D.Lgs. n.
Nota
[1] D.L. n. 18/2020, Art. 26
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato
1.
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo
1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è
computabile ai fini del periodo di comporto.
2.
Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i
lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi
medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima
legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al
ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del
presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché
dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base
documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei
competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati,
per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza
primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda
da fatto illecito di terzi. (132)
3.
Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato
di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla
quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e),
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4.
Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima
dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del
provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.
5.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di
lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell’INPS connessi con
le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel
limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. L’INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori
domande.
6.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il
certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche,
senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità
pubblica.
AI.mb