COVID-19 - Tutela previdenziale della malattia per quarantena e sorveglianza precauzionele – Messaggio Inps n. 3653

L’Istituto ha precisato che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa

14 ottobre 2020 - 464

Si fa seguito alla Notizia n. 324 del 26/06/2020 di Linea Diretta, per informare le Imprese associate che l’Inps, con il Messaggio n. 3653/2020, ha fornito ulteriori istruzioni operative per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i. [1], in relazione alle casistiche riportate di seguito.

L’Istituto ha precisato, in primo luogo, che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (cfr. art. 26, commi 1 e 2) non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività tutelate dal legislatore con equiparazione, ai fini del trattamento economico, di tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

Ne deriva che nei casi richiamati non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera qualora il lavoratore continui a svolgere, in accordo con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile, poiché non si determina la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.

Nell’ipotesi di malattia conclamata (cfr. art. 26, comma 6), invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.

In secondo luogo, viene evidenziato che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa non è possibile riconoscere la tutela della quarantena ai sensi del citato art. 26, comma 1, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (cfr. art. 19, D.L. n. 104/2020 e § 10 della Circolare Inps n. 115/2020 -  vd. Notizia n. 451 del 07/10/2020 di Linea Diretta).

L’Inps precisa, inoltre, che in caso di lavoratori assicurati in Italia, recatisi all’estero e oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, gli stessi non siano tutelati dal comma 1 dell’art. 26, poiché, in base alle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, la tutela si ritiene ammessa solo in conseguenza di un provvedimento proveniente dalle autorità sanitarie italiane.

Infine, alla luce del principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia previsto dall’art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 e precisato nel Messaggio Inps n. 1822/2020 (vd. Notizia n. 240 del 08/05/2020 di Linea Diretta), l’Istituto chiarisce che nel caso in cui il lavoratore sia destinatario di un trattamento di CIGO, CIGS, CIGD o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, stante la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.

 

 

 

Nota

[1] D.L. n. 18/2020, Art. 26  Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1.     Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

2.     Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. (132)

3.     Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

4.     Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5.     In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6.     Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

AI.mb