COVID 19 – Ulteriore proroga per gli impianti di distribuzione ad uso privato
L’obbligo di comunicazione di attività e il conseguente onere di tenuta del registro di carico e scarico, per i soggetti sopra menzionati, è stato differito al 1° gennaio 2021
Richiamando le precedenti Notizie n. 33/2020
e n. 78/2020 di Linea Diretta, si informano le imprese associate che il decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 – c.d. D.L. Rilancio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020), ha introdotto delle novità in merito
agli obblighi di licenza fiscale e
tenuta di registri di carico e scarico per i depositi e gli impianti ad uso
privato di carburanti.
In particolare, l’obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane territorialmente
competente per il rilascio della licenza
fiscale (a carico degli esercenti di
apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati,
agricoli ed industriali, collegati a
serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non
superiore a 10 metri cubi e dei depositi di prodotti energetici
assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale aventi capacità
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi) è stato sostituito con una comunicazione di attività, con attribuzione
di un codice identificativo.
Si coniugano, in tal modo, le esigenze di
censimento degli operatori da parte dell’Amministrazione finanziaria con le
necessarie semplificazioni procedurali e riduzione degli oneri per le imprese.
L’obbligo
di comunicazione di attività e il conseguente onere di tenuta del registro di carico e scarico,
per i soggetti sopra menzionati, è stato
differito al 1° gennaio 2021.
Si ricorda che tali adempimenti sarebbero
decorsi dal 1° aprile 2020 e che sono stati soggetti ad una prima proroga al 30
giugno 2020 (vedasi Notizia n.
A seguito di chiarimenti da parte
dell’Agenzia delle Dogane saranno trasmesse, con una successiva notizia,
informazioni più dettagliate circa le modalità operative riguardanti l’obbligo
di comunicazione di attività.
Per quanto concerne la tenuta del registro
di carico e scarico, viene confermato l’obbligo di tenuta in modalità
semplificata, secondo le indicazioni della Determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 dell’Agenzia
delle Dogane, che si rende disponibile in allegato, per una pronta consultazione.
EA.mb