COVID-19 - Ulteriori misure urgenti – DPCM 17 maggio 2020

Necessario per le attività produttive industriali e commerciali, rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e il protocollo per i cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali

20 maggio 2020 - 258

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020 (consultabile, insieme ai relativi allegati, al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg), il DPCM 17 maggio  2020  recante  “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 

Tra le misure di interesse, che si applicano  dal 18 maggio al 14 giugno 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020, si segnala, in particolare, la previsione di cui all’art. 2 che ribadisce la necessità che tutte le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12), nonché, per l’ambito di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto  il 24 aprile 2020  fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e delle politiche  sociali e le parti sociali (Allegato 13).

 

Ribadite, all’art. 4, le misure in materia di ingresso in Italia.

In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

A tal fine, è stato previsto che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  è assistito anche per l'eventuale certificazione ai fini INPS (Circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020,  0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza  dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Sul punto è stato chiarito che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano a:

-  i cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (lett. c);

-  i lavoratori  transfrontalieri in ingresso e in uscita  dal territorio nazionale  per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (lett. e);

-  al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore (lett. f);

-  ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano (lett. g).

Prevista, inoltre, la possibilità, in casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini  all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, di stabilire deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suddette.

All’art. 5 sono state, poi, confermate le previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

In particolare, è stato sancito al comma 1 che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 ed esclusivamente per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020 (*) e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Al comma 5 dell’articolo medesimo è stato precisato che, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a ad effettuare le comunicazioni suddette.

Sarà necessario, inoltre, rendere contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 

All’art. 6 sono state fornite ulteriori comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.

Previsto che, dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

a) Stati membri dell'Unione Europea;

b) Stati parte dell'accordo di Schengen;

c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

d) Andorra, Principato di Monaco;

e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

 

Chiarito che restano vietati gli spostamenti, dal 3 al 15 giugno 2020, da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Confermato, infine, che sarà cura del Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurare l'esecuzione delle misure del decreto, nonché monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle forze di Polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

 

Si segnala infine alle imprese associate che esercitano anche attività di vendita al dettaglio che queste si svolgono alle condizioni indicate dell’art. 1, comma 1, lett. dd) ed è raccomandata altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.

 

(*) Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

EM.mb