COVID-19 - Ulteriori misure urgenti – DPCM 17 maggio 2020
Necessario per le attività produttive industriali e commerciali, rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e il protocollo per i cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 126 del 17 maggio 2020 (consultabile, insieme ai relativi
allegati, al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/17/20A02717/sg),
il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure di interesse, che si applicano
dal 18 maggio al 14 giugno 2020, in sostituzione di quelle del
DPCM 26 aprile 2020, si segnala, in particolare, la previsione di cui all’art.
2 che ribadisce la necessità che tutte le attività produttive industriali e
commerciali, sull’intero territorio nazionale, rispettino i contenuti del
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24
aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12), nonché, per
l’ambito di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e le parti sociali (Allegato
13).
Ribadite, all’art. 4, le misure in materia
di ingresso in Italia.
In particolare, è stato chiarito che le
persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte
alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata ai
sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di
insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione con tempestività all'Autorità
sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
A tal fine, è stato previsto che l'operatore
di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico
di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da
cui il soggetto è assistito anche per l'eventuale
certificazione ai fini INPS (Circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020,
Sul punto è stato
chiarito che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano a:
-
i cittadini e ai residenti nell'Unione
Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di
Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per
comprovati motivi di lavoro (lett. c);
-
i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro
e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
(lett. e);
-
al personale di imprese aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze
lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata
proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore (lett. f);
-
ai movimenti da e per la Repubblica di San
Marino o lo Stato della Città del Vaticano (lett. g).
Prevista, inoltre,
la possibilità, in casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli
obblighi internazionali ed europei, di stabilire deroghe specifiche e
temporanee alle disposizioni suddette.
All’art. 5 sono state, poi, confermate le
previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
In particolare, è stato sancito al comma 1
che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 ed esclusivamente per le
motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020 (*) e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore,
chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo
di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso
in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in
base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Al comma 5 dell’articolo medesimo è stato
precisato che, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 ed esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo
motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intenda
fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto
a ad effettuare le comunicazioni suddette.
Sarà necessario, inoltre, rendere
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da
parte delle competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo
dell’abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico,
anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in
Italia.
All’art. 6 sono state fornite ulteriori
comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.
Previsto che, dal 3 giugno 2020, fatte salve le
limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n.
33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da
specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n.
33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i
seguenti Stati:
a) Stati membri dell'Unione Europea;
b) Stati parte dell'accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della
Città del Vaticano.
Chiarito che restano vietati gli spostamenti,
dal 3 al 15 giugno 2020, da e
per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
Confermato, infine, che sarà cura del Prefetto
territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicurare l'esecuzione delle misure del decreto, nonché monitorare
l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti,
avvalendosi delle forze di Polizia, con il possibile concorso del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela
del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti
comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della
provincia autonoma interessata.
Si segnala infine alle imprese associate che
esercitano anche attività di vendita al dettaglio che queste si svolgono alle condizioni indicate
dell’art. 1, comma 1, lett. dd) ed è raccomandata
altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.
(*)
Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli
ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2
del D.L. n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli
spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020, anche in relazione a
specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità
al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
EM.mb