Covid-19 – Ulteriori rinvii di scadenze nel settore dell’autotrasporto
Disposta la proroga di validità di alcuni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate verifiche ed attività formative periodiche nel settore del trasporto stradale
Si informano le imprese associate che, il Regolamento UE
Il regolamento è entrato in vigore il 28
maggio 2020, ma si applica dal 4 giugno 2020.
Per quanto di interesse nel nostro settore,
segnaliamo i seguenti differimenti:
CARTE
DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Occorre distinguere le seguenti ipotesi:
a. per
le CQC con scadenza compresa nel periodo 1° febbraio 2020 -29 marzo 2020 è
prevista la proroga di validità al 29 ottobre 2020;
b. per
le CQC con scadenza compresa nel periodo 30 marzo - 31 agosto 2020, è prevista
la proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza.
VALIDITA’DELLE
PATENTI DI GUIDA
Si riportano le seguenti casistiche:
a. per
le patenti di guida scadute dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31
agosto 2020, è prevista la proroga di validità di sette mesi dalla data di
scadenza;
b. per
le patenti di guida con scadenza il 31 gennaio 2020, è prevista la proroga di
validità al 31 agosto 2020.
ISPEZIONE
PERIODICA DEI TACHIGRAFI
Si prevede che, l’ispezione biennale alla
quale devono essere sottoposti i tachigrafi secondo il regolamento n.
VALIDITA’
CARTA DEL CONDUCENTE
I titolari della carta del conducente che
chiedono il rinnovo, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto
2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla
richiesta.
In attesa del rilascio, il conducente può
circolare procedendo ad annotare le registrazioni manuali, come previsto
dall’art.35 del Regolamento n.
La stessa procedura si applica nel caso di
impossibilità all’utilizzo della carta per cattivo funzionamento, per furto o
smarrimento, a condizione che si possa dimostrare di aver richiesto (nei
medesimi termini di cui sopra) la sostituzione e che la carta, se danneggiata o
non correttamente funzionante, sia stata restituita all’autorità competente.
REVISIONE
DEI VEICOLI.
Distinguiamo le seguenti ipotesi:
a. proroga
di validità al 31 ottobre 2020, per le revisioni scadute prima di febbraio
2020;
b. proroga
di validità al 31 ottobre 2020, per le revisioni scadute nel mese di febbraio
2020;
c. per
le revisioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31
agosto 2020 la revisione può essere effettuata entro i 7 mesi successivi alla
scadenza;
d. per
le revisioni dei veicoli scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2020,
appartenenti alle categorie 01(rimorchi con massa massima non superiore a 0,75
t) e 02(rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t)
la revisione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2020.
Si riporta un ulteriore proroga di interesse
nel settore dell’autotrasporto.
TASSA
AUTOMOBILISTICA
Con la D.g.r. n. 3214 del 9 giugno 2020 in
allegato, è stata prevista la proroga al
31 ottobre 2020, del pagamento della tassa automobilistica, anche in domiciliazione
bancaria, limitatamente ai versamenti
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 settembre 2020.
Tale adempimento dovrà essere effettuato,
entro il 31 ottobre, in un’unica soluzione, senza l’applicazione di interessi e
di sanzioni.
È comunque prevista la possibilità di
procedere ai pagamenti alla scadenza originaria prevista. Non è previsto il
rimborso di quanto eventualmente già versato.
Si ricorda che era stata prevista la proroga
suddetta, per i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, al 30
giugno 2020 (cfr. Notizia
n.148/2020 di Linea Diretta).
EA.mb