Covid-19 – Ulteriori rinvii di scadenze nel settore dell’autotrasporto

Disposta la proroga di validità di alcuni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate verifiche ed attività formative periodiche nel settore del trasporto stradale

17 giugno 2020 - 300

Si informano le imprese associate che, il Regolamento UE 2020/698, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 165 del 27 maggio 2020, ha disposto la proroga di validità di alcuni certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché il rinvio di determinate verifiche ed attività formative periodiche nel settore del trasporto stradale.

 

Il regolamento è entrato in vigore il 28 maggio 2020, ma si applica dal 4 giugno 2020.

 

Per quanto di interesse nel nostro settore, segnaliamo i seguenti differimenti:

 

CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

 

Occorre distinguere le seguenti ipotesi:

 

a.    per le CQC con scadenza compresa nel periodo 1° febbraio 2020 -29 marzo 2020 è prevista la proroga di validità al 29 ottobre 2020;

 

b.    per le CQC con scadenza compresa nel periodo 30 marzo - 31 agosto 2020, è prevista la proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza.

 

VALIDITA’DELLE PATENTI DI GUIDA

 

Si riportano le seguenti casistiche:

 

a.    per le patenti di guida scadute dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020, è prevista la proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza;

 

b.    per le patenti di guida con scadenza il 31 gennaio 2020, è prevista la proroga di validità al 31 agosto 2020.

 

ISPEZIONE PERIODICA DEI TACHIGRAFI

 

Si prevede che, l’ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi secondo il regolamento n. 165/2014, nel periodo 1°marzo 2020 - 31 agosto 2020, può essere eseguita entro sei mesi dalla data prevista.

 

VALIDITA’ CARTA DEL CONDUCENTE

 

I titolari della carta del conducente che chiedono il rinnovo, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta.

 

In attesa del rilascio, il conducente può circolare procedendo ad annotare le registrazioni manuali, come previsto dall’art.35 del Regolamento n. 165/2014, a condizione che possa dimostrare di aver richiesto la nuova carta entro i 15 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della stessa.

 

La stessa procedura si applica nel caso di impossibilità all’utilizzo della carta per cattivo funzionamento, per furto o smarrimento, a condizione che si possa dimostrare di aver richiesto (nei medesimi termini di cui sopra) la sostituzione e che la carta, se danneggiata o non correttamente funzionante, sia stata restituita all’autorità competente.

 

REVISIONE DEI VEICOLI.

 

Distinguiamo le seguenti ipotesi:

 

a.    proroga di validità al 31 ottobre 2020, per le revisioni scadute prima di febbraio 2020;

 

b.    proroga di validità al 31 ottobre 2020, per le revisioni scadute nel mese di febbraio 2020;

 

c.    per le revisioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 la revisione può essere effettuata entro i 7 mesi successivi alla scadenza;

 

d.    per le revisioni dei veicoli scadute o in scadenza entro il 31 luglio 2020, appartenenti alle categorie 01(rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e 02(rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t) la revisione può essere effettuata entro il 31 ottobre 2020.

 

Si riporta un ulteriore proroga di interesse nel settore dell’autotrasporto.

 

TASSA AUTOMOBILISTICA

 

Con la D.g.r. n. 3214 del 9 giugno 2020 in allegato, è stata prevista la proroga al 31 ottobre 2020, del pagamento della tassa automobilistica, anche in domiciliazione bancaria, limitatamente ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 settembre 2020.

 

Tale adempimento dovrà essere effettuato, entro il 31 ottobre, in un’unica soluzione, senza l’applicazione di interessi e di sanzioni.

 

È comunque prevista la possibilità di procedere ai pagamenti alla scadenza originaria prevista. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

Si ricorda che era stata prevista la proroga suddetta, per i versamenti in scadenza  nel  periodo  compreso  tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, al 30 giugno 2020 (cfr.  Notizia n.148/2020 di Linea Diretta).

EA.mb