Covid19: DPCM 11 giugno 2020 e Ordinanza Lombardia n. 566/2020
Varie le misure di interesse, che si applicano dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020, efficaci fino al 14 luglio 2020
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 147
dell’11/06/2020 il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure di interesse, che si applicano
dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 17
maggio 2020, e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, si segnalano le seguenti.
In particolare, all’art. 1, lett.g) viene
prevista, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, la sospensione anche delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a
distanza.
All’art. 2 del DPCM in esame viene, poi, ribadita la necessità che tutte
le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio
nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettino
i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli
ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le
parti sociali (allegato 12), nonché, per l’ambito di competenza, il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e le parti sociali
(allegato 13).
Ribadite all’art. 4 le misure in materia di ingresso in Italia.
In particolare, è stato chiarito che le
persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono
sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora
preventivamente indicata ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di
segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con
tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
A tal fine, è stato previsto che l'operatore
di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico
di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l'eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
Sul punto è stato
chiarito che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra
gli altri, a:
-
i cittadini e ai residenti nell'Unione
Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in
Italia per comprovati motivi di lavoro (lett. c);
-
i lavoratori transfrontalieri in ingresso e
in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro
nella propria residenza, abitazione o dimora (lett. e);
-
al personale di imprese aventi sede
legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero
per comprovate esigenze lavorative di durata non
superiore a 120 ore(lett. f);
-
ai movimenti da e per la Repubblica di San
Marino o lo Stato della Città del Vaticano (lett. g).
Prevista, inoltre, la possibilità, in
casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di
protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, di prevedere deroghe
specifiche e temporanee alle disposizioni suddette.
All’art. 5 sono state, poi, confermate le
previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.
In particolare, è stato previsto al comma 1
che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 e esclusivamente per le
motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020 (1) e
per un periodo non superiore a 120 ore,
che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante
mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio
ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
Sarà necessario, inoltre, rendere
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle
competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione
o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile,
presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.
Sarà, altresì necessario, allo scadere del periodo di permanenza, lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di
isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno
indicata nella comunicazione medesima, nonché di segnalare, in caso di
insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione
con tempestività al Dipartimento
di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle
more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad
isolamento.
All’art. 6 sono state, poi fornite ulteriori
comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.
Previsto che, fatte salve le limitazioni
disposte per specifiche aree del territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 33/2020, nonché le
limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e
territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n.
33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i
seguenti Stati:
a. Stati
membri dell'Unione Europea;
b. Stati
parte dell'accordo di Schengen;
c. Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
d. Andorra,
Principato di Monaco;
e. Repubblica
di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
Chiarito che restano vietati, fino
al 30 giugno 2020, gli spostamenti, da e per Stati e territori
diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di
salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza.
Confermato, infine, che sarà cura del
prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, assicurare l'esecuzione delle misure del decreto,
nonché monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle
amministrazioni competenti, avvalendosi delle forze di polizia, con il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale
del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del
lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.
Il 12 giugno u.s. il Presidente della
Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n.
Nel rimandare alla
lettura dell’Ordinanza si segnala che restano confermati:
-
l’obbligo di
indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di
naso e bocca, anche all’aperto
- l'obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
EM.mb
(1) Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli
spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020; resta in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A
decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere
limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
D.L. n. 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e
territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.