Credito di imposta per ambienti di lavoro e sanificazione – Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Approvato il modello per comunicare le spese ammissibili ai crediti di imposta che dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per utilizzare e cedere
i crediti d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di
protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro
recentemente introdotti dal cd. Decreto Rilancio. Su entrambi i crediti,
inoltre, l’amministrazione finanziaria ha fornito i primi chiarimenti
interpretativi con un apposito documento di prassi.
In particolare, con il Provvedimento
Prot. n.
Mentre, con la Circolare 20 del 10
luglio 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti a livello interpretativo.
Circolare 20
del 10 luglio 2020
Per quanto riguarda il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020, si ricorda che è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per
un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far
rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la
diffusione del virus Covid-19.
Sono agevolati interventi di
natura edilizia necessari per il
rifacimento di spogliatoi e mense, per
la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di
arredi di sicurezza, e anche investimenti in attività innovative, quali lo
sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo
della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Beneficiari sono i soggetti esercenti
attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le
associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del
Terzo settore.
In merito a tal beneficio la Circolare 20/E
ha precisato, tra l’altro, che:
-
il credito di imposta può essere
fatto valere su un ammontare massimo di
spese sostenute, nel 2020, pari a 80.000 euro. Di conseguenza, ove le spese
effettivamente sostenute fossero maggiori di 80.000, l’ammontare del credito di
imposta vantato dal beneficiario non potrebbe comunque superare i 48.000 euro;
-
l’agevolazione spetta per le spese
sostenute nell’arco del 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020 (data
di entrata in vigore del DL Rilancio);
-
il credito può essere fruito esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
-
sia l’utilizzo del credito
in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono
avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili;
-
il credito può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021,
pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere
utilizzati negli anni successivi, né ceduti o richiesti a rimborso;
-
il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello
F24 sia la quota ceduta.
Per quanto riguarda il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi
di protezione, di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020 si ricorda che è pari al 60% delle spese sostenute nel
2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti
a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Beneficiari sono gli esercenti attività
d’impresa, arte o professione, nonché in favore tutti gli altri enti di natura
privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del
Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di
categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale).
Il credito d’imposta spetta
fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
In particolare, per quanto riguarda questo
beneficio, la Circolare 20/E ha precisato che:
-
le attività di “sanificazione”
devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative
la presenza del virus COVID-19. Questa condizione è soddisfatta tramite apposita certificazione redatta da
operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute,
la sanificazione può essere svolta anche
in economia, tramite dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti. In questo caso
l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, moltiplicando il
costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore
effettivamente impiegate nella medesima;
-
l’agevolazione spetta per le
spese sostenute nell’arco del 2020, quindi
anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio);
-
il limite massimo di 60.000 per
beneficiario è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di
protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, per
un ammontare di spesa inferiore o uguale a 100.000 euro. Ciò significa che il credito spettante sarà
sempre pari al 60.000 euro anche per spese superiori a 100.000 euro;
-
il credito d'imposta, successivamente al sostenimento delle spese
agevolabili, è utilizzabile:
-
in compensazione, ai sensi
dell’art.17 del Dlgs 241/97 (tramite il
modello F24)
-
nella dichiarazione dei
redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
-
o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva
cessione del credito;
-
il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel
quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel
quale la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in
dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.
L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta
successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del
decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.
Provvedimento
Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti crediti, il
Provvedimento ha approvato il modello di
“Comunicazione delle spese per
l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto
dei dispositivi di protezione” con
cui i beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle
spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della
comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, sino al
31 dicembre 2020.
La comunicazione va inviata all’Agenzia telematicamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata
del sito dell’agenzia oppure usufruendo dei canali telematici dell’Agenzia
delle Entrate.
Nell’arco di 5 giorni l’Agenzia
rilascia una ricevuta attestante la presa in carico o il rigetto motivato della
richiesta. Nella stessa comunicazione possono essere indicate le spese
inerenti i due diversi benefici.
La comunicazione va effettuata nei seguenti
termini:
-
dal 20 luglio 2020 al 30
novembre 2021 per il credito d’imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro (art. 120)
-
dal 20 luglio 2020 al 7
settembre 2020 per il credito d’imposta per la sanificazione
e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art.125).
Nel corso dei periodi sopra indicati è possibile sia inviare una nuova
comunicazione in sostituzione integrale
della precedente, sia la rinuncia integrale del credito d’imposta
precedentemente comunicato.
In particolare, solo per quanto concerne il credito di imposta per la sanificazione (art. 125) che prevede
il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, viene precisato
che l’ammontare massimo del credito di
imposta effettivamente fruibile dal beneficiario, sarà pari al credito
d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà comunicata
dall’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 11 settembre.
La percentuale deriverà dal rapporto tra i 200 milioni di euro e
l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui
l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al
limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Il Provvedimento stabilisce
anche le modalità per la cessione di entrambi i crediti, possibile per i
beneficiari sino al 31 dicembre 2021.
La
comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle Entrate e va effettuata:
-
a decorrere dal 1° ottobre
2020, o dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della
comunicazione delle spese, inviata successivamente al 30
settembre 2020 per la cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli
ambienti di lavoro (art. 120);
-
a decorrere dal giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che fisserà la
percentuale che sarà fissata dall’Agenzia delle Entrate per definire
l’effettivo ammontare dei crediti spettanti, come precisato sopra, entro il
prossimo 11 settembre, in caso di cessione del credito per la sanificazione (art. 125).
LB.mb
- 2529354_pdf
- D354A-2020-AdE-Covid-19-Credito-Imposta-Provvedimento-259854-2020_pdf
- D354B-2020-AdE-Covid-19-Credito-Imposta-Modello-Comunicazione-Spese_pdf
- D354C-2020-AdE-Covid-19-Credito-Imposta-Modello-Comunicazione-Spese-Istruzioni_pdf
- D354D-2020-AdE-Covid-19-Credito-Imposta-Allegato-Specifiche-Tecniche-Trasmissione-Telematica_pdf
- D354E-2020-Covid-19-Credito-Imposta-Fruizione-Elenco-Attività-Ammesse_pdf
- D354F-2020-AdE-Covid-19-Credito-Imposta-Circolare-20-E-2020_pdf