D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") - Disposizioni in materia di lavoro
Entrato in vigore il 19 maggio il Decreto che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Sul S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 158
del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), che introduce
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19: il Decreto è entrato in vigore il 19 maggio stesso.
Si riporta di
seguito una sintesi delle principali disposizioni di maggiori interesse per le
aziende in materia di lavoro.
Ammortizzatori sociali
-
Viene reintrodotta
la procedura di informazione e consultazione sindacale anche per le CIGO
Covid-19, in precedenza abrogata dalla conversione in legge del Decreto
Cura Italia;
-
è possibile
richiedere CIGO per Covid-19 per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020, nonché un
ulteriore successivo periodo di 4
settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, a condizione di avere preventivamente utilizzato interamente le 9
settimane già previste dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito
dalla L. n. 27/2020);
-
cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19: l’istanza
di accesso deve essere presentata non più entro la fine del 4° mese, ma entro la fine del mese successivo a quello
in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; sono
fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo
ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo
termine è fissato al 31 maggio 2020.
Per
le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale
non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data
di presentazione della domanda stessa.
-
E’ prevista la possibilità di ricomprendere
nelle richieste di CIGO Covid-19 anche i
lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.
Congedi e permessi
-
I congedi
retribuiti al 50% per genitori di figli di età non superiore a 12 anni, già
previsti dall’art. 23 del Decreto Cura Italia, sono incrementati a 30 giorni complessivi, da fruire entro il 31 luglio 2020.
Sono stati prorogati sino a tale data anche anche i congedi non retribuiti
riconosciuti ai genitori di figli fino a 16 anni;
- i
permessi aggiuntivi previsti
dall’articolo 24 del Decreto Cura Italia per i casi di cui alla legge
Lavoro agile
E’ riconosciuto,
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro
in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, ai lavoratori genitori di almeno un figlio
minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non
lavoratore.
La modalità di lavoro agile, limitatamente al periodo di emergenza
epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, può continuare ad
essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli
accordi individuali, fermo restando gli obblighi di informativa
sulla sicurezza, nonché quelli relativi alla comunicazione dell’attivazione e
cessazione che sono assolti in via telematica.
Contratti a termine
Per far fronte al
riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
è prevista la possibilità di rinnovare o
prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in
essere anche senza l’apposizione delle causali: nonostante la formulazione
non sia molto chiara, si ritiene più verosimile che il legislatore intenda la
data del 30 agosto 2020 quale limite massimo di scadenza del contratto
prorogato/rinnovato.
La misura si
aggiunge a quella già introdotta dalla legge di conversione del Decreto Cura
Italia, con la quale in deroga alle norme vigenti, si consente di prorogare o
rinnovare contratti a tempo determinato alle imprese nelle quali, in relazioni
alle stesse mansioni, sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di
orario in regime di cassa integrazione Covid-19.
Sospensione dei licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo
E’ stato esteso da 60 giorni a 5 mesi, cioè fino al
17 agosto 2020, il termine previsto dall’articolo 46 del Decreto Cura
Italia per l’applicazione del divieto di
licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo.
Lavoratori fragili
Viene esteso al 31 luglio 2020 il termine,
già previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia, sino al quale è equiparato a ricovero ospedaliero, con diritto al
trattamento economico per malattia, il periodo di assenza dal servizio dei
lavoratori con disabilità gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche.
AI.mb