D.L. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio") - Disposizioni in materia di lavoro

Entrato in vigore il 19 maggio il Decreto che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

22 maggio 2020 - 262

Sul S.O. n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché  di  politiche  sociali,  connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19: il Decreto è entrato in vigore il 19 maggio stesso.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di maggiori interesse per le aziende in materia di lavoro.

Ammortizzatori sociali

-       Viene reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale anche per le CIGO Covid-19, in precedenza abrogata dalla conversione in legge del Decreto Cura Italia;

-       è possibile richiedere CIGO per Covid-19 per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020, nonché un ulteriore successivo periodo di  4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, a condizione di avere preventivamente utilizzato interamente le 9 settimane già previste dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020);

-       cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19: l’istanza di accesso deve essere presentata non più entro la fine del 4° mese, ma entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020.

Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa.

-       E’ prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di CIGO Covid-19 anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.

 

Congedi e permessi

-       I congedi retribuiti al 50% per genitori di figli di età non superiore a 12 anni, già previsti dall’art. 23 del Decreto Cura Italia, sono incrementati a 30 giorni complessivi, da fruire entro il 31 luglio 2020. Sono stati prorogati sino a tale data anche anche i congedi non retribuiti riconosciuti ai genitori di figli fino a 16 anni;

-       i permessi aggiuntivi previsti dall’articolo 24 del Decreto Cura Italia per i casi di cui alla legge 104/1992, sono stati incrementati di ulteriori 12 giornate complessive usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Lavoro agile

E’ riconosciuto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, ai lavoratori genitori di almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La modalità di lavoro agile, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, può continuare ad essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando gli obblighi di informativa sulla sicurezza, nonché quelli relativi alla comunicazione dell’attivazione e cessazione che sono assolti in via telematica.

 

Contratti a termine

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere anche senza l’apposizione delle causali: nonostante la formulazione non sia molto chiara, si ritiene più verosimile che il legislatore intenda la data del 30 agosto 2020 quale limite massimo di scadenza del contratto prorogato/rinnovato.

La misura si aggiunge a quella già introdotta dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia, con la quale in deroga alle norme vigenti, si consente di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato alle imprese nelle quali, in relazioni alle stesse mansioni, sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni di orario in regime di cassa integrazione Covid-19.

Sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

E’ stato esteso da 60 giorni a 5 mesi, cioè fino al 17 agosto 2020, il termine previsto dall’articolo 46 del Decreto Cura Italia per l’applicazione del divieto di licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo.

 

Lavoratori fragili

Viene esteso al 31 luglio 2020 il termine, già previsto dall’articolo 26 del Decreto Cura Italia, sino al quale è equiparato a ricovero ospedaliero, con diritto al trattamento economico per malattia, il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori con disabilità gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche.

AI.mb