Decreto Cura Italia: il MIT chiarisce l’applicazione della sospensione dei termini - Commento
Sancito il principio per cui, ai fini del computo di termini propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, pendenti al 23 febbraio, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020
Si fa seguito alla
precedente Notizia
n. 145 del 27 marzo u.s. per
illustrare il contenuto della circolare del Ministero delle Intrastrutture e
Trasporti, indirizzata ai propri Dipartimenti nonché alle società Ferrovie, RFI
e ANAS (da esso vigilate), con la quale il Ministero stesso ha fornito risposta
ad alcuni importanti dubbi interpretativi riguardanti la corretta applicazione dell'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".
Come noto, tale
norma, rubricata sotto il titolo “Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza”, disciplina la sospensione di tutti i termini
relativi ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o di
ufficio.
Più in
particolare, il primo comma della disposizione sancisce il principio per cui,
ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
L'estrema
genericità della disposizione ha fatto sorgere alcuni importanti dubbi applicativi,
non essendo chiaro se la stessa potesse trovare applicazione anche con
riferimento alle procedure di gara, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Dubbi sollevati
anche dall’ANCE (cfr. Notizia
n. 112/2020 di Linea Diretta) e per i quali è stato
fatto uno specifico quesito al Ministero.
Stante le numerose
richieste di chiarimento pervenute dalle stazioni appaltanti ed al fine di
assicurare un’applicazione uniforme della norma, il Ministero ha ritenuto
opportuno fornire una chiara interpretazione al riguardo, confermando che la disposizione si applica anche alle
procure per l'affidamento di appalti e concessioni, di cui al d.lgs. n. 50/2016,
che rappresentano, anzi, la sedes materiae tipica di applicabilità della
suddetta disposizione.
Tale
interpretazione è sorretta da due principali ordini di argomentazioni.
Anzitutto, la
natura di tali procedure che, evidentemente, rientrano nel novero dei
procedimenti amministrativi, in quanto sono disciplinate da regole di diritto
pubblico e si sviluppano in una sequenza procedimentale che culmina
nell’aggiudicazione e nella successiva stipulazione del contratto.
In secondo luogo,
la ratio legis sottesa alla disposizione stessa che, nel momento emergenziale
in atto, mira, da un lato, ad assicurare la massima partecipazione alle gare
dei soggetti interessati, e, dall’altro lato, ad evitare che l’Amministrazione
incorra in eventuali ritardi o nel formarsi di atti attraverso la forma del
“silenzio-significativo”.
Ciò premesso,
nella circolare si chiarisce che le previsioni dell’articolo 103, comma 1, si
applicano a tutti i termini previsti dalla lex specialis di gara, tra i quali
sono menzionati espressamente, a titolo esemplificativo:
- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o
delle offerte;
- i termini previsti per l’effettuazione dei sopralluoghi;
- i termini concessi per rispondere al cd. “soccorso istruttorio”;
- i termini eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara
relativamente alla loro attività.
Tutti i termini fissati all’interno della gara,
quindi, qualora pendenti alla data del 23 febbraio u.s. ovvero successivi a
tale data, subiranno uno slittamento,
in quanto, dovendo essere escluso dal
loro computo il lasso di tempo compreso tra il 23 febbraio – o data successiva
- ed il 15 aprile p.v., subiranno una sospensione. Nel caso di termini già
prendenti alla data del 23 febbraio, la sospensione sarà di 52 giorni, corrispondenti appunto al periodo intercorrente tra il 23
febbraio e il 15 aprile.
Una volta concluso
il periodo di sospensione, i termini riprenderanno a decorrere nuovamente.
Il Ministero
fornisce, poi, un’ulteriore precisazione,
chiarendo che, siccome la sospensione è posta a favore del soggetto sul quale
grava l’obbligo di rispettare il termine, nulla
vieta che questi possa, per sua libera scelta, eseguire l’attività alla quale è
tenuto entro il termine originario, ovvero in un termine inferiore rispetto
a quello risultante dalla sospensione. Naturalmente, anche in tale specifica
ipotesi, le attività amministrative conseguenziali saranno comunque soggette
alla sospensione prevista dall’art. 103 comma 1, con conseguente differimento
nel tempo dei relativi termini.
Volendo
esemplificare, la precisazione può implicare che, laddove, ad esempio, il
termine per la presentazione delle offerte sia stato fissato al 31 marzo p.v.,
tale termine sia automaticamente posticipato di 15 giorni (dovendo essere
escluso dal relativo computo il lasso di tempo intercorrente tra il 31 marzo e
il 15 aprile), scadendo conseguentemente il 16 di aprile.
In questo caso,
nulla vieta al concorrente in grado di rispettare la scadenza originaria del 31
marzo di trasmettere la propria offerta entro tale data. Tale circostanza,
tuttavia, non consentirebbe di accelerare i tempi di valutazione delle offerte
da parte della stazione appaltante, che sarebbero comunque posticipati di 15
giorni.
La circolare
ricorda, infine, l’importante previsione
contenuta nel secondo periodo del comma 1 della norma. Infatti, viene
richiesto alle Amministrazioni di
evitare protrazioni temporali eccessive nella conclusione dei procedimenti
amministrativi, adottando ogni misura organizzativa idonea ad assicurarne
la ragionevole durata e la celere conclusione, con priorità per quelli da
considerare urgenti.
Il MIT ribadisce,
al riguardo, che, per il settore degli
appalti pubblici, la conclusione dei procedimenti in tempi certi e celeri rappresenta
un’ineludibile esigenza, a prescindere dalla contingente emergenza
sanitaria in atto. Per tale ragione, invita le Amministrazioni a porre in
essere tutte le attività organizzative funzionali ad una rapida conclusione
delle procedure. In tale ottica, le invita altresì a valutare l’opportunità di
rispettare, durante il periodo di sospensione, gli originari termini
endoprocedimentali riguardanti attività di propria esclusiva pertinenza, nella
misura in cui ciò sia compatibile con il rispetto delle misure di contenimento
e con le modalità ordinarie di lavoro nelle pubbliche amministrazioni,
individuate dall’art. 87 del D.L. 18/2020.
Si ritiene
opportuno evidenziare che la circolare interpretativa in commento è indirizzata
dal MIT ai propri dipartimenti e alle società da esso vigilate. Non risulta
chiaro, quindi, se le indicazioni in esso contenute possano trovare
applicazione estensiva anche nei confronti di tutte le altre amministrazioni.
Ciò considerato, al fine di evitare che le
imprese possano incorrere inconsapevolmente in penalizzanti scadenze dei
termini, si suggerisce, in via prudenziale, laddove vi sia incertezza, di
formulare una specifica richiesta di
chiarimento alla committente, tesa a comprendere se nella specifica gara si
intenda sospendere i termini, secondo l’interpretazione data dal MIT.
MV.mb