Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") - Conversione in legge - Novità in materia di lavoro

Le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, con riserva di successivi approfondimenti a seguito dei necessari chiarimenti e delle istruzioni amministrative che saranno emanati da parte degli Istituti ed Organi interessati

24 luglio 2020 - 356

Si fa seguito alla Notizia n. 262 del 22/05/2020 di Linea Diretta per informare le imprese associate che, sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto “Rilancio”): la legge è entrata in vigore il 19 luglio u.s.

Si evidenziano le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, con riserva di successivi approfondimenti a seguito dei necessari chiarimenti e delle istruzioni amministrative che saranno emanati da parte degli Istituti ed Organi interessati.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19”

La legge n. 77/2020 ha sostanzialmente confermato ed inserito in un unico provvedimento tutta la normativa speciale inerente il ricorso agli ammortizzatori sociali per emergenza Covid-19 (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga), introdotta a partire dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27/2020, con le modifiche successivamente apportate dal decreto legge n. 34/2020 e dal decreto legge n. 52/2020 (abrogato dalla legge n. 77/2020).

 

CONGEDI PARENTALI “AGGIUNTIVI”

La legge di conversione del Decreto Rilancio ha introdotto due importanti novità relative al congedo parentale indennizzato:

1)    il periodo massimo di fruizione è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020;

2)    è stata riconosciuta la possibilità della fruizione oraria del congedo, oltre a quella giornaliera, a partire dal 19 lugllio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020.

A tal proposito, con Messaggio n. 2902 del 21/07/2020 l’Inps ha reso noto che è stata aggiornata l’applicazione disponibile sul sito web istituzionale per la richiesta del congedo parentale Covid-19, al fine di consentire l’indicazione dei periodi di fruizione, sempre per un massimo di 30 giorni, fino al 31 agosto.

Con lo stesso Messaggio ha inoltre preannunciato che nei prossimi giorni saranno fornite le indicazioni per la fruizione del congedo in modalità oraria, possibile dal 19 luglio 2020, anche per periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della relativa domanda, ma comunque decorrenti dal 19 luglio c.a.

 

DURC

Non è più prevista l’esclusione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dai documenti amministrativi la cui validità è stata prorogata sino a 90 giorni dopo il termine dell’emergenza sanitaria in corso (31 luglio 2020).

Pertanto, per i lavori privati la validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio u.s. ed il 31 luglio 2020 dovrebbe ritenersi prorogata al 29 ottobre 2020.

Viceversa, per i lavori pubblici, secondo l’articolo 8, comma 10, del decreto legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), in vigore dal 17 luglio u.s., la proroga della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 non opera oltre tale ultima data e non sono considerati efficaci i documenti la cui validità sia stata prorogata per effetto della conversione in legge del “Decreto Rilancio”.

Tenuto conto dell’importanza delle predette disposizioni e delle problematiche di coordinamento ed operative che ne derivano per l’attività delle imprese, siamo in attesa di urgenti chiarimenti da parte degli Organi competenti che ci riserviamo di comunicare tempestivamente.

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Resta confermato che fino al 17 agosto 2020 è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non è possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e sono altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sempre fino al 17 agosto p.v., la procedura sindacale obbligatoria relativa ai trasferimenti d’azienda stabilita dall’articolo 47, comma 2, della legge n. 428/1990 non può avere una durata inferiore a 45 giorni nel caso in cui non sia raggiunto un accordo tra le parti coinvolte in tale procedura.

 

LAVORO AGILE (c.d. SMART WORKING)

Fino  alla  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:

-       non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;

-       non vi sia un genitore non lavoratore.

Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti e sempre  sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o della condizione soggettiva derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente.

 

CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

In aggiunta alla possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali di legge – che è stata confermata dalla legge di conversione -, è stato previsto che il termine dei contratti di apprendistato di I° livello (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzionesecondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e di III° livello (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) e dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, sia prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Viene in sostanza istituita una sorta di proroga obbligatoria di tali contratti, pari al  periodo  “non lavorato” per sospensione o riduzione di orario dovuto a Covid-19 a seguito del quale i lavoratori hanno fruito di uno dei trattamenti integrativi salariali previsti

Tale disposizione ha un impatto operativo di notevole rilevanza e presenta molte criticità: si attendono pertanto necessari ed urgenti chiarimenti amministrativi circa la corretta applicazione della norma ai contratti in essere.

In merito ai contratti di apprendistato professionalizzante si ricorda che vale la vigente previsione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo la quale “Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

AI.mb