Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto "Rilancio") - Conversione in legge - Novità in materia di lavoro
Le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, con riserva di successivi approfondimenti a seguito dei necessari chiarimenti e delle istruzioni amministrative che saranno emanati da parte degli Istituti ed Organi interessati
Si fa seguito alla Notizia n. 262 del
22/05/2020 di Linea Diretta per informare le imprese associate che, sul Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata
la legge
17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del
decreto legge n. 34/2020 recante “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d.
Decreto “Rilancio”): la legge è entrata in vigore il 19 luglio u.s.
Si evidenziano le
principali novità introdotte in sede di conversione in legge, con riserva di
successivi approfondimenti a seguito dei necessari chiarimenti e delle
istruzioni amministrative che saranno emanati da parte degli Istituti ed Organi
interessati.
AMMORTIZZATORI
SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19”
La legge n.
77/2020 ha sostanzialmente confermato ed inserito in un unico provvedimento tutta
la normativa speciale inerente il ricorso agli ammortizzatori sociali per emergenza
Covid-19 (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione
in deroga), introdotta a partire dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura
Italia”), convertito in legge n. 27/2020, con le modifiche successivamente
apportate dal decreto legge n. 34/2020 e dal decreto legge n. 52/2020 (abrogato
dalla legge n. 77/2020).
CONGEDI
PARENTALI “AGGIUNTIVI”
La legge di
conversione del Decreto Rilancio ha introdotto due importanti novità relative
al congedo parentale indennizzato:
1)
il periodo massimo di fruizione è stato
prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020;
2)
è stata riconosciuta la possibilità della
fruizione oraria del congedo, oltre a quella giornaliera, a partire dal 19
lugllio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020.
A tal proposito, con
Messaggio
n. 2902 del 21/07/2020 l’Inps ha reso noto che è stata aggiornata
l’applicazione disponibile sul sito web istituzionale per la richiesta del congedo
parentale Covid-19, al fine di consentire l’indicazione dei periodi di
fruizione, sempre per un massimo di 30 giorni, fino al 31 agosto.
Con lo stesso
Messaggio ha inoltre preannunciato che nei prossimi giorni saranno fornite le
indicazioni per la fruizione del congedo in modalità oraria, possibile dal 19
luglio 2020, anche per periodi di astensione antecedenti alla data di
presentazione della relativa domanda, ma comunque decorrenti dal 19 luglio c.a.
DURC
Non è più prevista
l’esclusione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dai documenti
amministrativi la cui validità è stata prorogata sino a 90 giorni dopo il
termine dell’emergenza sanitaria in corso (31 luglio 2020).
Pertanto, per i
lavori privati la validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio u.s. ed il 31
luglio 2020 dovrebbe ritenersi prorogata al 29 ottobre 2020.
Viceversa, per i
lavori pubblici, secondo l’articolo 8, comma 10, del decreto legge n. 76/2020 (c.d.
“Decreto Semplificazioni”), in vigore dal 17 luglio u.s., la proroga della
validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 non opera
oltre tale ultima data e non sono considerati efficaci i documenti la cui
validità sia stata prorogata per effetto della conversione in legge del
“Decreto Rilancio”.
Tenuto conto
dell’importanza delle predette disposizioni e delle problematiche di
coordinamento ed operative che ne derivano per l’attività delle imprese, siamo in attesa di urgenti chiarimenti da
parte degli Organi competenti che ci riserviamo di comunicare
tempestivamente.
SOSPENSIONE
DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Resta confermato
che fino al 17 agosto 2020 è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento
collettivo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla
data del 23 febbraio 2020 e, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non è
possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e
sono altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge 15
luglio 1966, n. 604.
Sempre fino al 17
agosto p.v., la procedura sindacale obbligatoria relativa ai trasferimenti d’azienda
stabilita dall’articolo 47, comma 2, della legge n.
LAVORO AGILE (c.d. SMART WORKING)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19
(31 luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che
hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora
compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli
accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:
-
non vi sia altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione
dell'attività lavorativa;
-
non vi sia un genitore non lavoratore.
Tale diritto è
riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti e sempre sino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio
di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o della condizione soggettiva
derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo
svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono
caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico
competente.
CONTRATTI
A TERMINE E DI APPRENDISTATO
In aggiunta alla
possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro
subordinato a tempo
determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle
causali di legge – che è stata confermata dalla legge di conversione -, è stato
previsto che il termine dei contratti di
apprendistato di I° livello (Apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzionesecondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore) e di
III° livello (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) e dei contratti a termine, anche
in regime di somministrazione, sia
prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Viene in sostanza istituita
una sorta di proroga obbligatoria di tali contratti, pari al periodo “non lavorato” per sospensione o riduzione di
orario dovuto a Covid-19 a seguito del quale i lavoratori hanno fruito di uno
dei trattamenti integrativi salariali previsti
Tale disposizione ha
un impatto operativo di notevole rilevanza e presenta molte criticità: si
attendono pertanto necessari ed urgenti chiarimenti amministrativi circa la
corretta applicazione della norma ai contratti in essere.
In merito ai
contratti di apprendistato professionalizzante si ricorda che vale la vigente previsione
dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.
AI.mb