Decreto Legislativo 1 giugno 2020, n. 44 sugli agenti cancerogeni o mutageni
Il decreto legislativo, che entrerà in vigore il 24 giugno, modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”
Si richiama la Notizia n. 50/2020 di Linea
Diretta per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 9 giugno scorso, il decreto legislativo
1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE)
Il provvedimento entrerà in vigore il 24 giugno 2020.
L’articolo 1 modifica l’art. 242 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare il comma 6 viene sostituito
dal seguente:
«6.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni,
segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata
l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela
della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce,
altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, sulla
base dello stato di salute del medesimo e dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche.».
All’articolo 2, gli allegati XLII e XLIII
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dagli allegati I [1] e II del decreto.
Si segnala che rientrano nell’elenco delle
sostanze cancerogene i lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un
procedimento di lavorazione (valore limite 0,1 mg/m3).
In fase di consultazione delle parti
sociali, Confindustria si è fatta parte attiva, coinvolgendo le altre
associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui ANCE, nel presentare una
proposta comune, affinché, tra l'altro, fossero confermati, nell'ordinamento
interno, i valori limite e altre previsioni fissati nella direttiva. Questo in
contrapposizione con quanto proposto nello schema di decreto elaborato dal
Ministero del Lavoro e inviato alle parti sociali, che, invece, chiedeva, tra
l’altro, l'abbassamento di alcuni valori limite, tra cui la silice libera
cristallina, con evidente aggravio di oneri per le imprese.
Il dibattito è stato molto complesso, ma il
Ministero ha fatto proprie alcune osservazioni delle associazioni di
rappresentanza delle imprese, recependo la maggior parte delle proposte
avanzate dalle parti datoriali.
Nel decreto, infatti, non si parla più di
sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività
lavorativa, previsione contenuta nella bozza di schema del decreto legislativo,
che avrebbe introdotto criticità sia in termini di oneri impropri a carico del
datore di lavoro che di reale applicabilità.
Anche il valore limite della silice non è
cambiato rispetto a quello fissato nella direttiva. L’abbassamento del limite,
così come presente nello schema, avrebbe comportato ulteriori pesanti oneri
alle imprese, anche edili, che, comunque, avranno non poche difficoltà nel
trattare l’agente silice come cancerogeno.
Si segnala, purtroppo, che non è stato
recepito l’emendamento in cui è stato chiesto di stimare l’emissione di silice
facendo riferimento a banche dati, approvate dalla Commissione consultiva
permanente, nei settori come l’edilizia, caratterizzati da molteplici fasi di
lavoro, non sempre standardizzabili e con esposizioni irregolari.
Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal
24 giugno le imprese edili che
effettuano demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura,
levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione
dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni.
Il datore di lavoro dovrà effettuare la
valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della
durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere
in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:
- ad
adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
- laddove
non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso, a ridurre il
livello di esposizione al più basso tecnicamente possibile;
- a
fornire DPI adeguati;
- ad
assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma
(articolo 237 del D. Lgs. n. 81/2008);
- a
fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
- a
fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati da abiti civili;
- a
predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
- a
fornire formazione ed informazione;
- a
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
- a
compilare il registro di esposizione (on line tramite portale dell’Inail).
EM.mb
[1]
Allegato I
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina
respirabile generata da un procedimento di lavorazione.