Decreto Rilancio: circolare MIT sull'applicazione dell’incremento dell’anticipazione contrattuale
La norma ha riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante
In risposta ad una serie di quesiti
interpretativi, sollevati anche da ANCE, il Ministero delle Infrastrutture ha
emanato la Circolare n. 112 dell’11 agosto
u.s., con la quale ha chiarito la portata applicativa dell'articolo 207 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77), cd
“Decreto Rilancio” (recante " Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”).
La norma in esame, com'è noto, ha
riconosciuto la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo
di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei
limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione
della stazione appaltante.
Più in
particolare, ai sensi del primo comma, la disposizione riguarda:
- le procedure di appalto disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 già
bandite/avviate alla data di entrata in vigore della norma (19 maggio 2020);
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi/avvisi, le
procedure in cui alla medesima data siano già stati trasmessi gli inviti a
presentare offerta, ma non siano ancora scaduti i relativi termini;
- in
ogni caso, le procedure di appalto avviate a decorrere da tale data e fino al
30 giugno 2021.
Inoltre, ai sensi
del secondo comma, tale possibilità è riconosciuta anche “al di fuori dai casi
previsti dal comma 1”, in favore degli appaltatori:
- che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente
prevista;
- ovvero
che abbiano dato inizio alla prestazione senza averne mai usufruito.
La determinazione dell’importo massimo di
incremento attribuibile è effettuata dalla stazione appaltante, tenendo conto
delle eventuali somme già versate all’appaltatore a titolo di anticipazione.
Infine, la norma specifica che, ai fini del
riconoscimento dell’anticipazione, si applicano le previsioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 35, comma 18, del Codice
che, come noto, ne subordinano l’erogazione alla costituzione di una specifica
garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.
Premesso ciò, nel periodo immediatamente
successivo all’entrata in vigore del Decreto, sono emerse talune criticità in
sede di applicazione della norma, derivanti da una diffusa prassi volta a darne
un'interpretazione restrittiva.
Tali problematiche sono state oggetto,
pertanto, di una specifica segnalazione al MIT da parte dell'ANCE.
Nella circolare in commento, invero, è stata
seguita l’interpretazione estensiva della portata della disposizione, in linea
con quanto auspicato da ANCE
In particolare,
viene chiarito che la possibilità di incremento dell’anticipazione si applica:
a) a tutti i contratti in corso di esecuzione e, quindi, sia ai
contratti derivanti da procedure disciplinate dal Codice n. 50/2016, sia ai
contratti – ancor oggi pendenti – regolati dal codice previgente; tra questi
ultimi vanno ricompresi anche quelli derivanti da gare bandite prima del 21
agosto 2013, in relazione alle quali, a causa della mancata previsione
dell’istituto all’epoca della stipula, gli appaltatori non hanno ricevuto
anticipazione; ciò, sulla base:
- del dato testuale: il comma 2 dell’art. 207 estende la possibilità
dell’incremento anche alle fattispecie non ricomprese nel comma 1, il quale fa
riferimento “alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50”; inoltre – osserva il MIT – sempre il comma 2 estende
specificamente a tali fattispecie, quasi integralmente (dal secondo al quinto
periodo), l’art. 35, comma 18, del vigente Codice dei contratti pubblici, e ciò
non avrebbe senso se l’incremento fosse applicabile ai soli contratti regolati
dal d.lgs. n. 50/2016, poiché, in tal caso, l’art. 35 sarebbe applicabile
automaticamente ed in via integrale;
- del dato teleologico, atteso che la ratio della previsione in parola
è quella di riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in
corso di esecuzione appalti pubblici e che siano state penalizzate
dall’emergenza sanitaria;
b) a tutti i contratti di appalto di lavori pubblici, senza
distinzioni in termini di importo (sia sopra che sotto soglia) o di settore
(sia nei settori ordinari che speciali), dal momento che l’anticipazione del
prezzo è un istituto avente portata generale, diretto a dare impulso
all’iniziativa imprenditoriale nella delicata fase di avvio dei lavori;
c) senza la necessità della previsione di un
capitolo di spesa ad hoc dedicato all’anticipazione del prezzo, essendo
sufficiente che la S.A. disponga delle relative somme nell’ambito delle risorse
annuali previste nel quadro economico dell’intervento, come – sostiene il
Ministero – lascia intendere la formulazione letterale della norma.
Infine, si evidenzia che la circolare è
indirizzata “alle Stazioni appaltanti” ed è, dunque, applicabile in via
generale alle gare bandite su tutto il territorio nazionale da qualsiasi
Amministrazione o, comunque, da tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di
cui al d.lgs. n. 50/2016 e alla normativa previgente.
MV.mb