Decreto "Rilancio": proroga dei versamenti fiscali e contributivi

Differimento al 16 settembre 2020 dei termini per i contribuenti che si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti in scadenza nel mese di marzo, aprile e maggio 2020, previsti dal D.L. per la c.d. “Zona rossa”, dal D.L. n 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”)

26 maggio 2020 - 272

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sul S.O. n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s.) ha disposto il  differimento al prossimo 16 settembre 2020 dei termini per i contribuenti che si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti in scadenza nel mese di marzo, aprile e maggio 2020, previsti dal D.L. n. 9/2020 per la c.d. “Zona rossa”, dal D.L. n 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”).

 

Si tratta, in particolare, delle sospensioni dei versamenti fiscali (ritenute Irpef per lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali Irpef, nonché Iva) e contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL) che hanno interessato:

-       i contribuenti della c.d. “Zona rossa”;

-       le imprese ed i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (scadenze del mese di marzo);

-       i contribuenti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio, correlata alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% o al 50% nei mesi di marzo ed aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

 

Per tutti i soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni, i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un'unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

 

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il decreto interviene solo sulla data di effettuazione dei versamenti e non modifica i presupposti per avvalersi delle singole sospensioni, né l’ambito oggettivo di applicazione delle stesse.

 

Ci si riserva di fornire successive comunicazioni in relazione alle disposizioni amministrative che dovessero essere emanate dagli Enti preposti, nonché alle eventuali modifiche che dovessero intervenire nel corso dell’iter parlamentare di conversione del D.L. n. 34/2020.

AI.mb