Decreto "Rilancio": proroga dei versamenti fiscali e contributivi
Differimento al 16 settembre 2020 dei termini per i contribuenti che si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti in scadenza nel mese di marzo, aprile e maggio 2020, previsti dal D.L. per la c.d. “Zona rossa”, dal D.L. n 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto “Liquidità”)
Il Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), pubblicato sul
S.O. n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio u.s.) ha disposto il
differimento al prossimo 16 settembre 2020 dei termini per i
contribuenti che si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti in scadenza
nel mese di marzo, aprile e maggio 2020, previsti dal D.L. n. 9/2020 per la c.d. “Zona rossa”, dal D.L. n
18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) e dal D.L. n. 23/2020 (c.d. decreto
“Liquidità”).
Si tratta, in particolare, delle sospensioni
dei versamenti fiscali (ritenute Irpef per lavoro dipendente e relative
addizionali regionali e comunali Irpef, nonché Iva) e contributivi (INPS) ed assicurativi
(INAIL) che hanno interessato:
-
i contribuenti della c.d. “Zona rossa”;
-
le imprese
ed i professionisti con ricavi o
compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019
(scadenze del mese di marzo);
-
i contribuenti
che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di
aprile e maggio, correlata alla diminuzione
del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% o al 50% nei mesi di marzo
ed aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.
Per tutti i soggetti che hanno beneficiato
delle sospensioni, i versamenti dovranno
essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il
prossimo 16 settembre 2020, in un'unica soluzione ovvero in quattro rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.
Il decreto interviene solo sulla data di
effettuazione dei versamenti e non modifica i presupposti per avvalersi delle
singole sospensioni, né l’ambito oggettivo di applicazione delle stesse.
Ci si riserva di fornire successive
comunicazioni in relazione alle disposizioni amministrative che dovessero
essere emanate dagli Enti preposti, nonché alle eventuali modifiche che
dovessero intervenire nel corso dell’iter parlamentare di conversione del D.L.
n. 34/2020.
AI.mb