Decreto Semplificazioni: ricorso a procedure ordinarie
In risposta a due quesiti sugli appalti sotto-soglia, il Ministero delle Infrastrutture chiarisce i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n. 120/2020, cd. decreto “Semplificazioni”
In risposta a due
quesiti sugli appalti sotto-soglia, il Ministero delle Infrastrutture chiarisce
i limiti di utilizzo delle procedure ordinarie, in sostituzione delle procedure
semplificate disciplinate D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge n.
Come è noto,
infatti, il decreto “Semplificazioni”, senza ulteriori precisazioni, rende
cogente per gli appalti sotto soglia comunitaria l’applicazione delle procedure
semplificate, previste all’art. 1, comma 2, in deroga agli articoli 36, comma 2
e 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice
dei contratti pubblici.
Per l’effetto,
nella predetta fascia di importo, le procedure di affidamento nei lavori si
sono ridotte a:
-
affidamento diretto negli appalti di importo
inferiore a 150.000 euro;
-
procedura negoziata senza bando negli
appalti sopra-soglia, previa consultazione di almeno 5 operatori economici (10
a partire da 350.000 euro, 15 da 1 milione di euro) e pubblicazione di un
avviso nei rispettivi siti internet istituzionali delle Stazioni appaltanti.
A seguito
dell'entrata in vigore di tale disciplina, sono tuttavia sorti dubbi, anzitutto, relativi alla facoltà
della stazione appaltante di fare comunque ricorso alle procedure ordinarie
(procedure aperte) e, in seconda battuta,
laddove ciò fosse possibile, sull’applicabilità
delle ulteriori disposizioni derogatorie del “Semplificazioni”, che all’art. 1, commi 3 e 4 prevedono, tra
l’altro:
-
l’affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente;
-
l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anomale, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a 5 (e non 10 come previsto dall’art. 97 comma 8 del Codice);
-
l’esenzione dalla richiesta delle garanzie
provvisorie o nel caso di motivata necessità il dimezzamento del relativo
ammontare (art. 93 del Codice).
Su tali
problematiche è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
esprimendo in proposito il proprio parere in risposta a due quesiti pervenuti (Parere
n. 735 del 24 settembre 2020).
Riguardo alla
prima problematica, il Ministero ha definitivamente chiarito che le modalità di affidamento suddette sono da
intendersi come obbligatorie, poiché sostituiscono, fino al 31 dicembre
2021, quelle contenute all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia, lo stesso “ritiene che non sia comunque precluso il
ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art.
30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per
finalità dilatorie”.
La risposta del
Ministero conferma quindi la posizione (sostenuta, ad esempio, anche da ANAC)
che aveva fin da subito ritenuto utilizzabili, anche nel periodo emergenziale,
le procedure ordinarie (vedi sul punto anche Vademecum ANCE del 25 settembre
2020).
Qualora la
stazione optasse per la procedura ordinaria, il Ministero specifica che:
1. tali
affidamenti dovranno avvenire comunque
nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto;
2. potranno essere utilizzate le
semplificazioni procedimentali introdotte dal decreto;
3. è
consigliabile dar conto di tale scelta
mediante motivazione.
Con riferimento al
punto 1. il decreto “Semplificazioni” prevede che l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b), ossia di affidamenti compresi tra
150.000 euro e soglia comunitaria. In
questo contesto vale la pena rammentare anche le “accelerazioni” previste
dall’art. 8, comma 1, (consegna in via d’urgenza, sopralluogo, riduzione dei termini per ragioni di
urgenza, avvio delle procedure anche in assenza di documenti di
programmazione di cui all’art. 8).
Con riferimento al
punto 3, da evidenziare che è stata esplicitata, seppure come suggerimento, la
motivazione per il ricorso a procedure aperte, previsto nelle bozze iniziali
del decreto in esame seppure per le procedure sopra-soglia.
Sul punto l’ANCE
aveva peraltro già anticipato che, anche in mancanza di uno specifico obbligo,
l’utilizzo dei sistemi di gara ordinari dovesse essere congruamente motivato,
in ragione del rispetto del principio di non aggravamento del procedimento,
nonché del rispetto dei termini di conclusione del procedimento, come fissati
dal decreto “Semplificazioni” e in conformità con gli obiettivi emergenziali di
una gara improntata ai canoni di massima celerità e flessibilità (vedi sul
punto Vademecum ANCE del 25 settembre 2020 e TAR Lazio, Sent. 2020, n.
Infine il
Ministero precisa che i commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto “Semplificazioni” si applicano solo laddove siano utilizzate le
procedure previste al comma 2 (ossia affidamento diretto e negoziate senza
bando, ivi disciplinati).
MV.mb