Demolizione e ricostruzione – OK all’IVA al 10% ed al Superbonus
I lavori di demolizione e ricostruzione, secondo la nuova accezione di “ristrutturazione edilizia” introdotta dal cd. D.L. “Semplificazioni”, scontano l’IVA al 10% e, se rispettate le condizioni di legge, consentono l’accesso al Superbonus al 110%
I lavori di demolizione e ricostruzione,
secondo la nuova accezione di “ristrutturazione edilizia” introdotta dal cd. D.L.
“Semplificazioni”, scontano l’IVA al 10% e, se rispettate le condizioni di
legge, consentono l’accesso al Superbonus al 110%.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate
con le Risposte ad interpello n. 446 del 6
ottobre 2020 e n. 455 del 7 ottobre 2020.
In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate
risponde al contribuente facendo riferimento alla nuova nozione di
“ristrutturazione edilizia”, introdotta dall’art. 10 del D.L. 76/2020 (cd. “D.L. “Semplificazioni”), con una
modifica al co.1, lett. d), dell’art. 3 del D.P.R.
Ai sensi
delle modifiche introdotte la disposizione ricomprende, ora, nella nozione di
ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti aventi diverse caratteristiche (es. sagoma, prospetti,
sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche) e che prevedono, anche
nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti
urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi
di rigenerazione urbana.
In particolare, con la Risposta n.446/2020
viene chiarito, ad una Provincia che intende demolire degli edifici per
realizzare degli alloggi militari da attuare con specifici accordi di programma
quadro, che gli interventi di
demolizione scontano l’IVA al 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della
Tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n.
Ai sensi di tale norma base viene prevista,
infatti, l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli interventi che
consistono, rispettivamente, nel restauro e risanamento conservativo, nella
ristrutturazione edilizia e in quella urbanistica (di cui alle lettere c, d ed
e dell’art. 31 della legge n. 457/1978).
In particolare, con la Risposta
Nel caso di specie viene, poi, chiarito che
nella fase di ricostruzione dell’immobile «gli
eventuali incrementi di volumetria devono essere espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali», come
stabilito nella citata nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, in
presenza di demolizione e ricostruzione.
Infine, l’Amministrazione finanziaria
conferma che l'agevolazione ai fini IVA ha natura oggettiva poiché concerne il
recupero del patrimonio edilizio in genere, privato o pubblico, e sempreché oggetto degli interventi sia un
immobile qualificabile come edificio, a prescindere dalla destinazione d'uso
(abitativa, commerciale, servizi, culto, eccetera), ossia dalla tipologia di
immobile.
Con la Risposta n.455/2020, invece,
l’Agenzia delle Entrate risponde in
senso positivo ad un contribuente che intende effettuare interventi di demolizione e ricostruzione
di un edificio unifamiliare con diversa sagoma e inferiore volumetria, ma con miglioramento di 2 classi energetiche
e diminuzione di 2 classi di rischio sismico, e chiede di poter accedere al Superbonus al 110%.
A tal riguardo, l’Agenzia ricorda che,
proprio in tema di detrazioni potenziate al 110%, la CM 24/E del 2020 ha precisato che l'agevolazione potenziata «spetta anche a fronte di interventi realizzati
mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
"ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett.
d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia"».
Sul punto viene richiamata, come nella
Risposta
Sempre nello stesso interpello, in
riferimento alla possibilità, per il contribuente, di fruire per gli interventi
sia delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio, sia
delle detrazioni da Superbonus, viene ricordato che il limite massimo di spesa
detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno
degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate
le spese riferite a ciascuno degli interventi che danno diritto alle diverse
agevolazioni.
Diversamente, nell’ipotesi in cui vengano
eseguiti, sul medesimo immobile, sia interventi di recupero del patrimonio
edilizio (agevolabili con il cd. Bonus casa) sia interventi antisismici
(agevolati con il cd. Sismabonus 110%), nella Risposta n.
Infatti, gli interventi ammessi al
Sismabonus 110% non possono beneficiare di un autonomo limite di spesa, tenuto
conto che questi non costituiscono una nuova categoria di interventi
agevolabili.
Occorre, infatti, ricordare che, per gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, vale il principio secondo
cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore
ad esso collegati o correlati.
Di conseguenza, precisa l’Amministrazione
finanziaria, il Superbonus si applica nel limite complessivo di spesa previsto
(nel caso di specie, 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e
ricostruzione.
LB.mb