Deposito temporaneo dei rifiuti - Norme nazionali e regionali
Abrogato l’articolo della norma che aveva introdotto modifiche in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei rifiuti, consentendo il deposito fino ad un quantitativo massimo doppio
Come noto, sulla
Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrata in vigore il 19 luglio.
Detto provvedimento ha
abrogato l’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che aveva introdotto
modifiche in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo
dei rifiuti, consentendo il deposito fino ad un quantitativo massimo doppio (60
metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto agli
ordinari 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) e
per una durata massima del deposito temporaneo aumentata da 12 a 18 mesi.
Norma nazionale – cd. “Codice dell’Ambiente”
A seguito
dell’abrogazione della norma, vengono ripristinati i limiti quantitativi e
qualitativi precedentemente in vigore (art. 183, comma 1, lettera bb), numero
2), del D.Lgs. 152/2006): i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
-
con cadenza
almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
-
quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi
di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
Norma emergenziale di Regione Lombardia
L’ordinanza n.
-
con frequenza semestrale, invece che
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
-
quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi
di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi.
Terre da
scavo classificate come rifiuti
Le norme citate non sono intervenute sui limiti previsti per il
deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo che, se gestite come rifiuti,
in base all’art. 23 del DPR
-
ogni tre mesi,
indipendentemente dalle quantità in deposito,
-
quando il
quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui
non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso
il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
E’ infine opportuno
ricordare che il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.
EM.mb