Deposito temporaneo dei rifiuti - Norme nazionali e regionali

Abrogato l’articolo della norma che aveva introdotto modifiche in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei rifiuti, consentendo il deposito fino ad un quantitativo massimo doppio

07 agosto 2020 - 376

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrata in vigore il 19 luglio.

 

Detto provvedimento ha abrogato l’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, che aveva introdotto modifiche in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei rifiuti, consentendo il deposito fino ad un quantitativo massimo doppio (60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, rispetto agli ordinari 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) e per una durata massima del deposito temporaneo aumentata da 12 a 18 mesi.

 

Norma nazionale – cd. “Codice dell’Ambiente”

 

A seguito dell’abrogazione della norma, vengono ripristinati i limiti quantitativi e qualitativi precedentemente in vigore (art. 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del D.Lgs. 152/2006): i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

-       con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

-       quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

Norma emergenziale di Regione Lombardia

 

L’ordinanza n. 520/2020 di Regione Lombardia  , fino ai 30 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, consente di avviare ad operazioni di recupero o smaltimento i rifiuti in deposito temporaneo secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

-     con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

-    quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi.

 

Terre da scavo classificate come rifiuti

 

Le norme citate non sono intervenute sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo che, se gestite come rifiuti, in base all’art. 23 del DPR 120/2017 possono essere avviate a recupero o smaltimento, alternativamente:

-    ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito,

-    quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

 

 

E’ infine opportuno ricordare che il deposito temporaneo dei rifiuti è effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

EM.mb