DL 104/2020 (decreto "Agosto") – Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – Messaggio Inps n. 4254/2020
L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni
in materia (vd. notizie nn. 391 del 31/08/2020 e 438 del 25/09/2020 di Linea
Diretta), per informare le imprese associate che l’Inps, con il Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020,
ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo
per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per
emergenza COVID, previsto dal Decreto Agosto (D.L. n.
Come noto, infatti, l’art. 3 del “Decreto Agosto”
ha introdotto un esonero dal versamento
dei contributi per le aziende che:
-
abbiano
già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di ammortizzatori sociali legati
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
-
non
richiedano le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali introdotte dal
“Decreto Agosto”.
L’importo
dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non
versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori
sociali nei mesi di maggio e giugno 2020.
Il Messaggio fa seguito alla Circolare
n. 105/2020 (oggetto della citata notizia n. 438/2020), con
cui l’Istituto ha illustrato caratteristiche, misura e condizioni di spettanza
del predetto esonero contributivo.
Nel messaggio qui illustrato l’Inps, in via
preliminare, nel rammentare che l’operatività del beneficio era subordinato
alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, informa che la stessa
è avvenuta con Decisione del 10 novembre 2020.
Vengono fornite, quindi, le istruzioni per
la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi
all’esonero nel flusso Uniemens.
Per
fruire dell’esonero i datori di lavoro dovranno inviare all’Inps, tramite la
funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni
agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza
di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”
(che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3
DL 104/2020”), in cui autocertificano i seguenti dati:
-
ore di integrazione salariale fruite dai
lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
-
retribuzione globale che sarebbe spettata ai
lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
-
contribuzione piena a carico del datore di
lavoro calcolata sulla suddetta retribuzione;
-
importo dell’esonero.
La
suddetta istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia
contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre
l’esonero.
Ricevuta la richiesta e verificati i dati
esposti dal datore di lavoro, la struttura Inps territorialmente competente
attribuirà alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q”
con validità dal mese di agosto 2020 al
mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al medesimo datore di lavoro
tramite Cassetto previdenziale.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, va utilizzato il nuovo codice causale “L903” (“Conguagli
Sgravio Articolo 3 del D.L. n. 104/2020”).
I
datori di lavoro che intendano recuperare l’esonero nei mesi di agosto e settembre
2020 o nel mese di ottobre 2020 (in quest’ultimo caso, qualora non sia
possibile con la denuncia corrente) devono avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig): analoga
procedura deve essere utilizzata, per recuperare lo sgravio spettante, dai
datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.
L’Inps fornisce, inoltre, una serie di
precisazioni per il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero:
-
l’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e
giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail (se, pertanto, nei mesi di maggio e giugno l’azienda non ha fatto ricorso
all’intervento della Cig con causale “COVID-19” non spetta alcun esonero
contributivo);
-
come base di calcolo per la misura
dell’esonero, si fa riferimento alla retribuzione
persa nei mesi di maggio e giugno 2020, che deve essere maggiorata dei ratei di mensilità
aggiuntive;
-
per determinare la misura dell’esonero, va
considerata l’aliquota contributiva
piena astrattamente dovuta (e non eventuali agevolazioni contributive
spettanti nelle predette mensilità).
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile
non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in
cui il datore di lavoro intenda avvalersi della misura (per un periodo massimo
di 4 mesi): resta ferma la possibilità di fruire dell’esonero anche per
l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove ne sussista
la capienza.
L’Inps ricorda che, in caso di accesso all’esonero qui considerato, per la durata del
periodo agevolato il datore di lavoro non può fruire di eventuali trattamenti
di integrazione salariale relativi all’emergenza Covid, salvo il caso in
cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.
Per le ulteriori indicazioni operative, si
rinvia alla citata Circolare Inps n.
AI.mb