DL 104/2020 (decreto "Agosto") – Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG COVID – Messaggio Inps n. 4254/2020

L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020

18 novembre 2020 - 519

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vd. notizie nn. 391 del 31/08/2020 e 438 del 25/09/2020 di Linea Diretta), per informare le imprese associate che l’Inps, con il Messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale per emergenza COVID, previsto dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020).

 

Come noto, infatti, l’art. 3 del “Decreto Agosto” ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi per le aziende che:

-    abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

-    non richiedano le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali introdotte dal “Decreto Agosto”.

 

L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020.

 

Il Messaggio fa seguito alla Circolare n. 105/2020 (oggetto della citata notizia n. 438/2020), con cui l’Istituto ha illustrato caratteristiche, misura e condizioni di spettanza del predetto esonero contributivo.

 

Nel messaggio qui illustrato l’Inps, in via preliminare, nel rammentare che l’operatività del beneficio era subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, informa che la stessa è avvenuta con Decisione del 10 novembre 2020.

 

Vengono fornite, quindi, le istruzioni per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

 

Per fruire dell’esonero i datori di lavoro dovranno inviare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” (che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020”), in cui autocertificano i seguenti dati:

-    ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

-    retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

-    contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla suddetta retribuzione;

-    importo dell’esonero.

 

La suddetta istanza deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero.

 

Ricevuta la richiesta e verificati i dati esposti dal datore di lavoro, la struttura Inps territorialmente competente attribuirà alla posizione contributiva il citato codice di autorizzazione “2Q” con validità dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre 2020, dandone comunicazione al medesimo datore di lavoro tramite Cassetto previdenziale.

 

Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, va utilizzato il nuovo codice causale “L903” (“Conguagli Sgravio Articolo 3 del D.L. n. 104/2020”).

 

I datori di lavoro che intendano recuperare l’esonero nei mesi di agosto e settembre 2020 o nel mese di ottobre 2020 (in quest’ultimo caso, qualora non sia possibile con la denuncia corrente) devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig): analoga procedura deve essere utilizzata, per recuperare lo sgravio spettante, dai datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività.

 

L’Inps fornisce, inoltre, una serie di precisazioni per il calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero:

-    l’esonero è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail (se, pertanto, nei mesi di maggio e giugno l’azienda non ha fatto ricorso all’intervento della Cig con causale “COVID-19” non spetta alcun esonero contributivo);

-    come base di calcolo per la misura dell’esonero, si fa riferimento alla retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020, che deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;

-    per determinare la misura dell’esonero, va considerata l’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta (e non eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle predette mensilità).

 

L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui il datore di lavoro intenda avvalersi della misura (per un periodo massimo di 4 mesi): resta ferma la possibilità di fruire dell’esonero anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove ne sussista la capienza.

 

L’Inps ricorda che, in caso di accesso all’esonero qui considerato, per la durata del periodo agevolato il datore di lavoro non può fruire di eventuali trattamenti di integrazione salariale relativi all’emergenza Covid, salvo il caso in cui tali trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.

 

Per le ulteriori indicazioni operative, si rinvia alla citata Circolare Inps n. 105/2020.

AI.mb