Domande di integrazione salariale per emergenza da Covid-19 - Nuova disciplina decadenziale - Messaggio Inps

Le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

24 luglio 2020 - 355

Si informano le imprese associate che l’Inps, con Messaggio n. 2901 del 21/07/2020, ha chiarito alcuni aspetti in relazione alla nuova disciplina decadenziale prevista dal D.L. n. 52/2020, per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza da Covid-19.

 

In particolare, tenuto conto dei termini di trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, il nuovo disposto normativo prevede che le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

 

In relazione agli effetti che discendono dall’applicazione del nuovo regime decadenziale e in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha chiarito che tale termine deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

 

In virtù di tale precisazione, nel caso in cui l’istanza di cassa integrazione interessi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

 

A titolo esemplificativo: per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto, la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio, restando integrabile il periodo dal 1° all’8 agosto.

 

In tale circostanza il datore di lavoro dovrà però comunque presentare una nuova domanda entro il 30 settembre, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

AI.mb