Domande di integrazione salariale per emergenza da Covid-19 - Nuova disciplina decadenziale - Messaggio Inps
Le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Si informano le imprese associate che
l’Inps, con Messaggio n. 2901 del
21/07/2020, ha chiarito alcuni aspetti in relazione alla nuova disciplina
decadenziale prevista dal D.L. n. 52/2020, per la trasmissione delle domande
riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza da Covid-19.
In particolare, tenuto conto dei termini di
trasmissione più stringenti per l’invio delle istanze, il nuovo disposto
normativo prevede che le domande relative ai trattamenti di cassa integrazione
guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in
deroga (CIGD) devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa.
In relazione agli effetti che discendono
dall’applicazione del nuovo regime decadenziale e in conformità alle
indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha
chiarito che tale termine deve considerarsi operante solo con riferimento al
periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta,
potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un
periodo differente.
In virtù di tale precisazione, nel caso in
cui l’istanza di cassa integrazione interessi un arco temporale di durata
plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in
relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
A titolo esemplificativo: per una istanza di
CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa
oltre il 31 agosto, la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di
luglio, restando integrabile il periodo dal 1° all’8 agosto.
In tale circostanza il datore di lavoro
dovrà però comunque presentare una nuova domanda entro il 30 settembre, ovvero
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
AI.mb