DPCM 13 ottobre 2020: rassegna delle disposizioni di interesse
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM del 7 settembre scorso
Si richiama la Notizia n.
Le disposizioni
contenute nel decreto
si applicano dal
14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in sostituzione di quelle contenute
nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM del 7 settembre scorso.
Se ne illustrano con la presente, in
maggiore dettaglio, le norme di interesse.
L’articolo 1 recante “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, al comma 1, ha
inserito l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei
luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per
le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per
i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina,
nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilità.
E’ ribadito, al comma 2, l’obbligo di
mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e
validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3
febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
Le due citate disposizioni sono comunque
derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del
Dipartimento della protezione civile.
Allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero
territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:
- i
soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di
37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio
medico curante;
- sono
consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed
alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
In ordine alle
attività professionali il medesimo articolo 1 raccomanda che:
a) esse
siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano
assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile
rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura
di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’articolo
2 recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in
sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali” stabilisce che, sull'intero territorio
nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le
parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di
competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti
sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione
per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo
2020, di cui all'allegato 14.
Con l’articolo 4, recante “Limitazioni agli spostamenti da e per
l’estero”, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui
all’elenco E[1] dell’allegato 20, l’ingresso e il transito
nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli
Stati e territori di cui al medesimo elenco nei 14 giorni antecedenti, nonché
gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F[2] dell’allegato 20 salvo che ricorrano uno o
più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui
all'articolo 5, comma 1[3]
(illustrata nel prosieguo):
a) esigenze
lavorative;
b) assoluta
urgenza;
c) esigenze
di salute;
d) esigenze
di studio;
e) rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso
nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della
Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso
nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui
alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso
nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di
lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano
il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa
nazionale;
i) ingresso
nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui
alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
j) ingresso
nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la
residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con
la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
E’, inoltre,
vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che
hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al suddetto
elenco F nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei casi previsti, tra i quali:
a) persone
di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) con residenza anagrafica in Italia
da data anteriore a quella indicata nell’elenco F dell’allegato 20 con obbligo
di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad
effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore
antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Restano ferme le limitazioni sancite, per
specifiche aree del territorio nazionale, dall’art. 1, comma 3[4], del D.L. n. 33/2020, nonché le limitazioni
disposte, in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori,
dall'art. 1, comma 4[5],
del D.L. n. 33/2020.
All’ articolo 5 recante “Obblighi di dichiarazione in occasione
dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” è stato previsto che,
fermi restando divieti e limitazioni di ingresso in Italia disciplinati
all’art. 4, chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, per qualsiasi
durata, dall’estero (ad eccezione di Repubblica di San Marino e Stato della
Città del Vaticano) deve consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a
chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione ex articoli 46 e
47 del D.P.R. n.
a) Paesi
e territori esteri in cui ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti
l’ingresso in Italia;
b) motivi
dello spostamento, nel caso nel caso di ingresso da Stati e territori riportati
negli elenchi E – F dell’allegato 20;
c) in
caso di soggiorno o transito, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia,
in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D[6] – E – F:
- indirizzo
completo della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario;
- mezzo
di trasporto privato da utilizzare per raggiungere la predetta dimora ovvero,
esclusivamente nel caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di
linea, l’ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per
raggiungere la dimora;
- recapito
telefonico, anche mobile, su cui ricevere eventuali comunicazioni durante il
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- eventuale
sussistenza di una o più circostanze di esclusione dall’obbligo di sorveglianza
sanitarie e/o di tampone (di cui al successivo articolo 6, commi 7 e 8).
Nei casi espressamente previsti dal DPCM qui
illustrato e negli altri casi in cui sia prescritto dall’autorità sanitaria
nell’ambito di protocolli di sicurezza di cui al medesimo DPCM, è obbligatorio presentare al vettore all’atto
dell’imbarco l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti
all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone molecolare o antigenico
risultato negativo.
In caso di soggiorno o transito, nei 14
giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli
elenchi C[7] - D – E – F, la persona, anche se asintomatica, è
obbligata a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia, al dipartimento prevenzione dell’azienda
sanitaria territorialmente competente.
Ovviamente, resta fermo l’obbligo per
chiunque di segnalare, con tempestività, all’autorità sanitaria l’insorgenza di
sintomi COVID-19 e, in attesa delle conseguenti determinazioni della predetta
autorità, di sottoporsi ad isolamento.
L’articolo
6 riguarda la sorveglianza
sanitaria, l’isolamento fiduciario e gli obblighi di sottoporsi a test
molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale
dall’estero
Le persone che hanno soggiornato e
transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o
territori di cui agli elenchi D – E – F, anche se asintomatiche, sono
sottoposte a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di
14 giorni presso la dimora indicata nella dichiarazione di cui all’art. 5, resa
all’atto dell’ingresso in Italia. Per gli ulteriori adempimenti si rinvia al
testo dell’art. 6 commi da 1 a 5.
Le persone che
hanno soggiornato e transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in
Italia, in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C sono obbligate, in
via alternativa:
- presentare
al vettore, all’atto dell’imbarco, e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi
sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un tampone
molecolare o antigenico con risultato negativo;
- effettuare
il suddetto tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di
confine, ove possibile, ovvero presso la Asl di riferimento entro 48 ore
dall’ingresso in Italia.
Per entrambe le categorie di soggetti
sopraindicate, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo
restando gli obblighi di cui all’art. 5, gli obblighi di sorveglianza sanitaria
e isolamento fiduciario e quelli di tampone non si applicano, tra l’altro, agli
ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza,
approvati dalla competente autorità sanitaria nonché agli ingressi per ragioni
non differibili (in tale ultimo caso, previa autorizzazione del Ministero della
salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi
sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un
test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato
negativo).
Inoltre, fermi sempre gli obblighi di cui all’art. 5 e
l’assenza di sintomi di COVID-19 e a condizione che, nei 14 giorni antecedenti
all’ingresso in Italia, non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più
Paesi indicati nell’elenco F, è tra l’altro esonerato dall’obbligo di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone:
- chiunque
fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate
esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- chiunque
transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non
superiore a 36 ore;
- i
cittadini e residenti di uno Stato membro dell’UE e degli altri Stati e
territori di cui agli elenchi A[8],
B[9], C e D che fanno ingresso in Italia per
comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in
Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui
all’elenco C;
- i
lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria
residenza, abitazione o dimora;
- il
personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per
spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non
superiore a 120 ore.
Per quanto non indicato nella presente, si rimanda al testo del DPCM.
EM.mb
Note
[1] Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro
elenco
[2] Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile,
Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana,
Kosovo, Montenegro, Colombia
[3] dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
[4] A decorrere dal 3 giugno
2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi
di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente
presente in dette aree.
[5] A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e
territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
[6] Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania,
Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
[7] Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione,
Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo),
Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo),
Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale,
Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i
territori al di fuori del continente europeo).
[8] Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
[9] Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer
e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira),
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
(incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco