DPCM 3 novembre 2020 e Ordinanza Ministero della Salute
Il decreto in vigore dal 6 novembre e fino al 3 dicembre 2020 - L’Ordinanza del Ministero della Salute ha classificato la Lombardia tra le aree “caratterizzate da uno scenario a massima gravità
Si richiama la Notizia
n. 496/2020 di Linea Diretta, con la quale si
informava dell’imminente entrata in vigore del DPCM in oggetto, sostitutivo del DPCM 24 ottobre
2020, per comunicare che, con comunicato
del Governo e con evidenza nella pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 275 di ieri, è stato
definito che il decreto sarà in vigore
da domani, 6 novembre 2020, e fino al 3 dicembre 2020.
Nella serata di ieri è stata diffusa (ma
sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente, solo oggi) anche l’Ordinanza del Ministero della Salute (allegata
alla presente) che ha classificato la Lombardia
tra le aree “caratterizzate da uno scenario
a massima gravità” a cui si
applicano, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(quindi, presumibilmente, da domani, 6
novembre) e per almeno 15 giorni da tale data, le misure più restrittive.
Vale la pena richiamare le principali norme
che, in conseguenza di tale classificazione, saranno applicabili alla Lombardia:
-
divieto di spostamento in entrata e in
uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo
che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque
consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento
della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito
sui territori di cui sopra è consentito qualora necessario a raggiungere
ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in
cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
-
sospensione delle attività dei servizi di
ristorazione (fra cui bar e ristoranti), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base
contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli
o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto
o nelle adiacenze. Restano comunque
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti.
Per quanto riguarda le restanti misure di
contenimento previste per le Regioni che come la Lombardia sono “caratterizzate
da uno scenario di massima gravità” si rinvia all’art. 3 comma 4 del DPCM.
Si segnala, infine, che per queste Regioni è
altresì previsto che con Ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente
della Regione interessata, può essere
disposta, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione
dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle
ulteriori misure di contenimento sopra illustrate.
Passando a illustrare le misure valide per
tutto il territorio nazionale, e quindi anche in Lombardia, si segnala che la
principale novità riguarda il divieto
di spostamento dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, ad
eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1, comma
3).
È in ogni caso fortemente raccomandato, per
la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi (art. 1, comma 3).
E’ stato ribadito l’obbligo, sull'intero
territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi
dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei
luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque con salvezza dei
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali (art. 1, comma
1). Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art.
1, comma 2). Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con
Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2
dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i
congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato
svolgere anche le riunioni private in
modalità a distanza (art. 1 comma 9 lett. o).
Confermato lo svolgimento dei corsi di
formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione
che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
Si rileva inoltre
quanto riportato alla lettera nn) del comma 9 dell’articolo 1, in ordine alle
attività professionali, per le quali si raccomanda che:
1. esse
siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere
svolte al proprio domicilio o in modalità a
distanza;
2. siano
incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. siano
assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando
l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
4. siano
incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche
utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Si evidenzia la conferma, all’articolo 4,
delle disposizioni che richiamano il rispetto
dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 (Protocollo
relativo ai Cantieri) del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività
produttive industriali e commerciali.
All’articolo 5 viene raccomandato di
differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di
lavoro privati.
È, inoltre, fortemente raccomandato
l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro
privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di
quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al decreto
(Protocollo confederale e Protocollo dell’edilizia).
Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 6),
gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero
(art. 7) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati
Paesi (art. 8), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina
già contenuta nei precedenti DPCM 24 ottobre 2020 e DPCM 13 ottobre 2020.
EM.mb