Ecobonus e Sismabonus anche per “beni merce” e fabbricati locati
Ammessa dall’Agenzia delle Entrate l’applicabilità dell’Ecobonus sia per gli immobili “merce” di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare, sia per gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari
Ammessa dall’Agenzia delle Entrate, in
accoglimento delle istanze dell’ANCE, l’applicabilità dell’Ecobonus sia per gli
immobili “merce” di imprese esercenti attività di costruzione e
ristrutturazione immobiliare, sia per gli immobili locati a terzi da parte di
società immobiliari. Lo stesso principio vale anche ai fini dell’applicabilità
del Sismabonus.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate
nella Risoluzione 25 giugno 2020, n. 34/E,
con la quale è stato finalmente superato un orientamento che, escludendo
l’applicabilità dell’Ecobonus nell’ipotesi di interventi eseguiti da imprese di
costruzioni sugli immobili “merce” (beni alla cui produzione e scambio è
diretta l’attività d’impresa), nonché sugli immobili delle imprese locati a
terzi, ha generato un ingente contenzioso in materia, peraltro infruttuoso per
la medesima Amministrazione finanziaria.
Viene, così,
recepito, dopo più di un decennio, quanto sostenuto dall’ANCE presso le
competenti Sedi istituzionali fin dall’introduzione dell’Ecobonus, la quale ha
sempre ribadito in questi anni che né la norma istitutiva della detrazione
(legge 296/2006), né le relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007)
pongono alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in
ordine all’applicabilità del beneficio.
Come noto, dal punto di vista soggettivo, in
base all’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, il beneficio spetta a:
1. persone fisiche, enti e soggetti di cui
all’art. 5 del TUIR, ossia società semplici, società in nome collettivo,
società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito
d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di
riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
posseduti o detenuti (art. 2, co.1, lett.
a, del D.M. 19 febbraio 2007);
2. soggetti titolari di reddito d’impresa, che
sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione
energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti
(art.2, co.1, lett. b, del D.M. 19 febbraio 2007).
A seguito del precedente e restrittivo
orientamento dell’Agenzia delle
Entrate, per tali soggetti la detrazione è stata riconosciuta solo sugli
interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio
dell’attività d’impresa.
Erano stati, pertanto, esclusi da tale beneficio fiscale gli immobili “merce” (beni alla
cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa) di imprese esercenti
attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare, tenuto conto che
tali immobili rappresenterebbero l’ «oggetto dell’attività esercitata e non
cespiti strumentali» (cfr. la R.M. 303/E/2008);
Allo stesso modo, l’applicabilità
dell’Ecobonus era stata esclusa anche in relazione agli immobili locati a terzi da parte delle imprese, sia strumentali che
abitativi, nel presupposto che l’agevolazione sarebbe stata riferibile
esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi (cfr.
la R.M. 340/E/2008).
Invece, in
conformità con quanto sostenuto dall’ANCE, nella Risoluzione 34/2020
l’Amministrazione finanziaria rivede la propria posizione sull’applicabilità
della detrazione IRPEF/IRES volta al risparmio energetico degli edifici, ed
ammette espressamente che l’Ecobonus spetta «ai titolari di reddito d’impresa
che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a
prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni
merce” o “patrimoniali”».
Il cambio di
rotta dell’Agenzia delle Entrate si allinea con l’ormai consolidato
orientamento della Cassazione in materia (condiviso anche dall’Avvocatura
generale dello Stato), specie per quel che riguarda l’applicabilità del beneficio
nell’ipotesi di interventi eseguiti da società su immobili concessi in
locazione.
In particolare, da ultimo con la sentenza 12
novembre 2019 n. 29164, la Suprema Corte ha affermato, come principio di
diritto, che l’intera disciplina
agevolativa volta alla riqualificazione energetica degli edifici non contiene
alcuna limitazione, «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali
degli immobili), né di tipo soggettivo
(riconoscendo il bonus a "persone fisiche", "non titolari di
reddito d'impresa", titolari di "reddito d'impresa", incluse
ovviamente le società), alla
generalizzata operatività della detrazione d'imposta».
Inoltre, per coerenza sistematica, prosegue
l’Agenzia delle Entrate, il medesimo
principio deve essere esteso «anche con riferimento agli interventi
antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa», agevolati con il cd. Sismabonus, tenuto conto che la disposizione normativa si riferisce
espressamente «agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari
di reddito di impresa».
Sotto tale profilo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto l’applicabilità del
Sismabonus anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione (cfr. la
R.M. 22/E del 12 marzo 2018), nel presupposto che la relativa disciplina non
prevede limitazioni soggettive od oggettive all’applicabilità del beneficio,
dovendo «garantire l’integrità delle
persone prima ancora che del patrimonio».
In conclusione, accogliendo quanto sostenuto dall’ANCE, la R.M. 34/E/2020 afferma
espressamente che:
- sono superate le precedenti indicazioni
fornite con le R.M. 303/E e 340/E/2008;
- sono agevolabili sia ai fini dell’Ecobonus che del Sismabonus, nonché della detrazione cumulata Eco-Sismabonus gli interventi eseguiti da soggetti titolari di
reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro
destinazione (cd. “beni merce” o locati a terzi), tenuto conto delle finalità
di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di
tutti gli edifici.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate invita i propri Uffici a
riesaminare e ad abbandonare le controversie pendenti, ove possibile in base
allo stato e grado del giudizio.
LB.mb