Fac-simili di istanze di nomina del Collegio Consultivo Tecnico - Art. 6 D.L. "Semplificazione" n. 76/2020
Le modalità l’operatività per i lavori pubblici dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico
L’articolo 6 del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, prevede, fino al 31 luglio 2021, l’operatività dell’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, per i
lavori pubblici, con le seguenti modalità.
A) In fase di esecuzione (commi 1
e 4)
La costituzione
del Collegio Consultivo Tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque
entro 10 giorni da tale data, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione
delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di
insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso:
- è obbligatoria per le opere di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria (comma 1);
- è facoltativa per le opere sottosoglia (comma 4).
Per i contratti
già in esecuzione, il collegio è nominato entro il termine di trenta giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento (17 luglio 2020).
Come funziona
1. Il collegio è costituito da 3 o 5 componenti (in caso di motivata
complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste) a
scelta delle parti, dotati di esperienza e qualificazione professionale
adeguata alla tipologia dell'opera tra ingegneri, architetti, giuristi ed
economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle
concessioni e degli investimenti pubblici.
2. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di
comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini
uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di
presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le
parti non trovino accordo sulla nomina, questo è designato entro i successivi
cinque giorni dal MIT per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere
di rispettivo interesse.
3. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
viene valutata ai fini della responsabilità del funzionario per danno erariale
e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico
è causa di esclusione della responsabilità del funzionario per danno erariale,
salvo il dolo.
4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura
del lodo contrattuale salva diversa e motivata volontà espressamente
manifestata in forma scritta dalle parti; sono adottate con atto scritto
recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di
quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con
succinta motivazione che può essere integrata nei successivi quindici giorni;
5. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un
compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero,
alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
6. Infine,
sono abrogate le disposizioni del D.L. “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019) sul
tema.
B) Nella fase “a monte” dei
lavori, antecedente l’esecuzione del contratto (comma 5)
La stazione
appaltante può costituire un Collegio Consultivo Tecnico per risolvere
problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, suscettibili di insorgere
anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e
condizioni del bando o dell’invito nonché la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Come funziona
1. Il collegio è costituito da 3 componenti: in tale caso, due
componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è
nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle
città metropolitane per le opere di interesse locale.
2. Ferma
l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla
stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del
collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del comma 5 non sono
incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma
1.
Tutto ciò
premesso, al fine di continuare a supportare le imprese associate in questo
momento di difficoltà, connessa all’emergenza sanitaria in corso, ANCE ha
predisposto i fac-simili di richiesta di nomina del collegio, che tengono conto
delle diverse opzioni possibili. Per quanto concerne, in particolare, lo schema
rivolto a sollecitare la nomina del collegio di cui alla precedente lettera B)
– ossia quello per la fase antecedente alla esecuzione del contratto – si
evidenzia che la richiesta dell’impresa è volta unicamente a stimolare
un’attività che rientra nell’esclusiva facoltà della stazione appaltante.
Naturalmente, i modelli (disponibili in
allegato), andranno adattati e calibrati
secondo eventuali specifiche esigenze della singola fattispecie concreta.
MV.mb
- 2531384_pdf
- D384A-2020-FAC-SIMILE_RICHIESTA_NOMINA_CCT__PER_LA_FASE_ANTECEDE____doc
- D384B-2020-FAC-SIMILE_RICHIESTA_NOMINA_CCT__PER_LA_FASE_ANTECEDE____doc
- D384C-2020-FAC-SIMILE_RICHIESTA_NOMINA_CCT_Lavori_Sopra_Soglia_NON_AVVIATI_def_doc
- D384D-2020-FAC-SIMILE_RICHIESTA_NOMINA_CCT_Lavori_Sotto_Soglia_NON_AVVIATI_def_doc
- D384E-2020-FAC-SIMILE_RICHIESTA_NOMINA_CCT__Lavori__Sotto_Soglia_IN_CORSO_DI_ESECUZ____doc