Festività mese di novembre
I criteri da seguire per il pagamento delle festività cadenti nel mese di novembre per impiegati e operai
Con riferimento alle precedenti
comunicazioni in materia, si precisano i criteri da seguire per il pagamento
delle festività cadenti nel mese di novembre.
IMPIEGATI
Agli impiegati, in
aggiunta alla normale retribuzione mensile,
sia per la festività del 1° novembre (Ognissanti), cadente di domenica, sia per
la festività del 4 novembre, deve
essere corrisposto un trattamento economico costituito da un venticinquesimo
dello stipendio globale mensile (art. 43, lett. B, terzultimo comma, e art. 61,
CCNL 18 luglio 2018).
OPERAI
Agli operai, sia per la giornata del 1° novembre (Ognissanti)
che per l’ex festività del 4 novembre debbono essere corrisposte otto ore
di normale retribuzione, escluse l’indennità sostitutiva di mensa e l’indennità
di trasporto. (art. 17, CCNL 18 luglio 2018).
Si rammenta che la
retribuzione corrisposta per la festività del 1° novembre dovrà essere
assoggettata al normale accantonamento presso la Cassa Edile (18,50% lordo),
oltre che ai contributi previdenziali ed alle ritenute fiscali.
Per contro, la retribuzione
per la ex festività
del 4 novembre, in base al I° comma
dell’art. 18 del CCNL 18 luglio 2018, non
è soggetta né alla maggiorazione del 18,5% a titolo di gratifica natalizia e
ferie, né ai contributi dovuti alla Cassa Edile, per cui dovrà essere
assoggettata esclusivamente ai contributi previdenziali ed alle ritenute
fiscali.
Per
la sola festività del 1° novembre, inoltre, agli operai
dovrà essere corrisposta in busta paga la percentuale del 4,95%, a titolo di maggiorazione per riposi annui.
AI.mb