Festività mese di novembre

I criteri da seguire per il pagamento delle festività cadenti nel mese di novembre per impiegati e operai

17 novembre 2020 - 516

Con riferimento alle precedenti comunicazioni in materia, si precisano i criteri da seguire per il pagamento delle festività cadenti nel mese di novembre.

 

IMPIEGATI

Agli impiegati, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, sia per la festività del 1° novembre (Ognissanti), cadente di domenica, sia per la festività del  4 novembre, deve essere corrisposto un trattamento economico costituito da un venticinquesimo dello stipendio globale mensile (art. 43, lett. B, terzultimo comma, e art. 61, CCNL 18 luglio 2018).

 

OPERAI

Agli operai, sia per la giornata del 1° novembre (Ognissanti) che per l’ex festività del 4 novembre debbono essere corrisposte otto ore di normale retribuzione, escluse l’indennità sostitutiva di mensa e l’indennità di trasporto. (art. 17, CCNL 18 luglio 2018).

Si rammenta che la retribuzione corrisposta per la festività del 1° novembre dovrà essere assoggettata al normale accantonamento presso la Cassa Edile (18,50% lordo), oltre che ai contributi previdenziali ed alle ritenute fiscali.

Per  contro,  la  retribuzione  per  la  ex  festività  del 4 novembre, in base al I° comma dell’art. 18 del CCNL 18 luglio 2018, non è soggetta né alla maggiorazione del 18,5% a titolo di gratifica natalizia e ferie, né ai contributi dovuti alla Cassa Edile, per cui dovrà essere assoggettata esclusivamente ai contributi previdenziali ed alle ritenute fiscali.

 

Per la sola festività del 1° novembre, inoltre, agli operai dovrà essere corrisposta in busta paga la percentuale del 4,95%, a titolo di maggiorazione per riposi annui.

AI.mb