Fondo incentivo occupazione - Operatività - Sintesi della disciplina

La prestazione erogata dal fondo consiste in un incentivo di 600,00 euro a beneficio delle imprese che, a decorrere dal 1/1/20, abbiano effettuato assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante, oppure che abbiano trasformato un contratto a termine

15 ottobre 2020 - 468

Come noto, con l’accordo di rinnovo del CCNL dell’industria edile 18 luglio 2018 è stato istituito un nuovo fondo presso le Casse Edili, denominato “Fondo incentivo all’occupazione”, finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore: tale fondo è finanziato, a decorrere dal 1° ottobre 2018, da un apposito contributo a carico delle imprese in misura pari allo 0,10% della retribuzione.

 

Lo scorso 10 settembre è stato siglato tra le parti sociali il Regolamento esecutivo del fondo, a seguito del quale si è data operatività allo stesso.

 

La prestazione erogata dal fondo consiste in un incentivo di 600,00 euro, da portare in compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile, a beneficio delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abbiano effettuato assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante, oppure che abbiano trasformato un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, nei confronti di giovani (intendendosi come tali i lavoratori che non abbiano compiuto i 30 anni, quindi fino all’età di 29 anni e 364 giorni).

 

Per poter beneficiare dell’incentivo le imprese devono essere in regola con i versamenti, sia al momento di presentazione della richiesta sia all’atto della compensazione, nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risultino iscritte, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione.

 

Inoltre, non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni.

 

L’incentivo, come sopra accennato, è riconosciuto a titolo di “una tantum”, e consiste nel riconoscimento nei confronti dell’impresa beneficiaria di un credito pari a 600,00 euro, da riscuotere sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile presso la quale è iscritto il lavoratore neoassunto.

 

Il beneficio è riconosciuto previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, qualora non già effettuate.

 

Oltre a ciò, la Cassa Edile riconosce in favore delle imprese un voucher formazione di euro 150,00 per il lavoratore, da spendere presso le Scuole Edili del sistema entro 180 giorni dall’assunzione, per un corso di formazione professionale (“bonus formazione”)

 

Sono escluse da questa misura le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

L’impresa può beneficiare dell’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre); tuttavia, fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

 

Per poter beneficiare dell’incentivo in oggetto, l’impresa è tenuta ad inviare la richiesta alla Cassa Edile presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, utilizzando l’allegata modulistica (comprendente anche la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti), esclusivamente tramite PEC.

 

La domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di assunzione: in via eccezionale, nella sola fase di avvio, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2020.

 

La prestazione potrà essere riconosciuta solamente nel limite delle risorse a disposizione del Fondo costituito presso ciascuna Cassa Edile, che procederà alla formazione delle graduatorie secondo i criteri stabiliti nel Regolamento ed alla contestuale comunicazione di accoglimento alle imprese meritevoli, secondo le seguenti tempistiche:

-       entro il 30 aprile di ogni anno per le domande presentate nel 1° semestre Cassa Edile (1° ottobre - 31 marzo);

-       entro il 31 ottobre di ogni anno per le domande presentate nel 2° semestre Cassa Edile (1° aprile - 30 settembre).

 

Si riporta di seguito, oltre alla modulistica per la richiesta degli incentivi (incentivo occupazione di 600 euro e bonus formazione di 150 euro), anche una scheda operativa di sintesi dei principali punti ed adempimenti previsti dal Regolamento.

AI.mb