Fondo incentivo occupazione - Operatività - Sintesi della disciplina
La prestazione erogata dal fondo consiste in un incentivo di 600,00 euro a beneficio delle imprese che, a decorrere dal 1/1/20, abbiano effettuato assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante, oppure che abbiano trasformato un contratto a termine
Come noto, con l’accordo di rinnovo del CCNL
dell’industria edile 18 luglio 2018 è stato istituito un nuovo fondo presso le
Casse Edili, denominato “Fondo incentivo
all’occupazione”, finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il
ricambio generazionale del settore: tale fondo è finanziato, a decorrere dal 1°
ottobre 2018, da un apposito contributo a carico delle imprese in misura pari
allo 0,10% della retribuzione.
Lo scorso 10 settembre è stato siglato tra
le parti sociali il Regolamento esecutivo del fondo, a seguito del quale si è data
operatività allo stesso.
La prestazione erogata dal fondo consiste in
un incentivo di 600,00 euro, da portare
in compensazione con i contributi dovuti alla Cassa Edile, a beneficio
delle imprese che, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, abbiano effettuato assunzioni
con contratto a tempo pieno e indeterminato, con contratto di apprendistato
professionalizzante, oppure che abbiano trasformato un contratto a termine in
contratto a tempo indeterminato, nei confronti di giovani (intendendosi
come tali i lavoratori che non abbiano
compiuto i 30 anni, quindi fino all’età di 29 anni e 364 giorni).
Per poter beneficiare dell’incentivo le
imprese devono essere in regola con i versamenti, sia al momento di
presentazione della richiesta sia all’atto della compensazione, nei confronti
di tutte le Casse Edili alle quali risultino iscritte, anche con eventuale
rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione.
Inoltre, non devono aver proceduto, nei sei
mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi per
giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva
con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni.
L’incentivo, come sopra accennato, è riconosciuto
a titolo di “una tantum”, e consiste nel riconoscimento nei confronti
dell’impresa beneficiaria di un credito pari a 600,00 euro, da riscuotere sotto
forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile presso la quale è
iscritto il lavoratore neoassunto.
Il beneficio è riconosciuto previa
dichiarazione di impegno allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali del
settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, qualora
non già effettuate.
Oltre a ciò, la Cassa Edile riconosce in
favore delle imprese un voucher
formazione di euro 150,00 per il lavoratore, da spendere presso le Scuole
Edili del sistema entro 180 giorni dall’assunzione, per un corso di formazione
professionale (“bonus formazione”)
Sono escluse da questa misura le assunzioni
con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’impresa può beneficiare dell’incentivo per
un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile (1°
ottobre – 30 settembre); tuttavia, fermo restando il rispetto dei requisiti
suddetti, all’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o
trasformazione di almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di
lavoratori occupati.
Per poter beneficiare dell’incentivo in
oggetto, l’impresa è tenuta ad inviare la richiesta alla Cassa Edile presso cui
è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, utilizzando l’allegata
modulistica (comprendente anche la dichiarazione attestante il possesso dei
requisiti richiesti), esclusivamente tramite PEC.
La domanda va presentata entro 30 giorni
dalla data di assunzione: in via eccezionale, nella sola fase di avvio, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato
effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 le domande devono essere presentate
entro il 31 ottobre 2020.
La prestazione potrà essere riconosciuta
solamente nel limite delle risorse a disposizione del Fondo costituito presso
ciascuna Cassa Edile, che procederà alla formazione delle graduatorie secondo i
criteri stabiliti nel Regolamento ed alla contestuale comunicazione di accoglimento
alle imprese meritevoli, secondo le seguenti tempistiche:
-
entro il 30 aprile di ogni anno per le
domande presentate nel 1° semestre Cassa Edile (1° ottobre - 31 marzo);
-
entro il 31 ottobre di ogni anno per le
domande presentate nel 2° semestre Cassa Edile (1° aprile - 30 settembre).
Si riporta di seguito, oltre alla
modulistica per la richiesta degli incentivi (incentivo occupazione di 600 euro
e bonus formazione di 150 euro), anche una scheda operativa di sintesi dei
principali punti ed adempimenti previsti dal Regolamento.
AI.mb
- 2538468_pdf
- D468A-2020-CCNL-Fondo-Incentivo-Occupazione-Regolamento_pdf
- D468B-2020-CCNL-Fondo-Incentivo-Occupazione-Modulo-Domanda-Assunzione-Giovani_pdf
- D468C-2020-CCNL-Fondo-Incentivo-Occupazione-Modulo-Domanda-Voucher-Formazione_pdf
- D468D-2020-CCNL-Fondo-Incentivo-Occupazione-Scheda-di-Sintesi_pdf