In Gazzetta la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del DL sui Giochi Olimpici di Cortina 2020
Riveste particolare interesse l’articolo 3, che istituisce la Società a cui è attribuito lo scopo statutario della realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante delle opere
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
121 del 12 maggio 2020, è stata pubblicata la Legge 8 maggio 2020, n. 31,
avente ad oggetto la “Conversione
in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti
per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino
L’atto normativo in commento, entrato in
vigore il 13 maggio u.s., nasce dalla
necessità di realizzare le numerose attività conseguenti all’evento dei XXV
Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali “Milano Cortina
2026”, e consentire l’avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e
interventi essenziali e connessi, compreso l’adeguamento degli impianti
sportivi, delle infrastrutture pubbliche nonché delle opere private nei
territori interessati dagli eventi sportivi.
Il testo del decreto, come convertito,
contiene diverse misure volte a consentire l’avvio di tali attività, quali, ad
esempio, l’istituzione di un Consiglio Olimpico Congiunto - con funzioni di
indirizzo generale e di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di
realizzazione dei Giochi– e l’attribuzione, alla Fondazione “Milano-Cortina
2026”, del ruolo di Comitato Organizzatore dei Giochi.
Per i profili connessi al settore dei lavori
pubblici, riveste particolare interesse
l’articolo 3, che istituisce la Società “Infrastrutture Milano Cortina
A tal fine, la Società opera in coerenza con
le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di
cui sopra, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al
rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche
tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di
ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.
Per la medesima finalità, ove ne ricorrano
le condizioni, si prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze, possa nominare uno o più
commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo
4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L . c.d. “Sblocca
cantieri”).
Il rinvio a tale previsione comporta
l’attribuzione ai Commissari del potere di assumere direttamente le funzioni di
stazione appaltante ed operare in deroga
alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea.
Inoltre, per le occupazioni di urgenza e per
le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i
Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello
stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.
Con il comma 2-bis, introdotto nell’articolo
3 durante i lavori parlamentari di conversione in legge, si prevede, al fine di
assicurare la tempestiva realizzazione delle opere relative all’evento,
all’organo di amministrazione della Società “Infrastrutture Milano Cortina
Si
tratta dell’esercizio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli
obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali
dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, di
poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi
ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano
approvato, anche mediante ordinanza
contingibile e urgente analiticamente motivata, nei limiti di quanto
strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con
delibera del Consiglio dei ministri.
Tali
ordinanze sono immediatamente efficaci.
Inoltre, la Società può, nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del codice dei
contratti pubblici, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione
appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e
seguenti del medesimo codice; fare ricorso a una delle forme di partenariato
pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti, individuare il
responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata
professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.
Da ultimo, la stessa può, nel limite delle
risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi,
affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta
professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con
atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di
servizi di cui codice dei contratti.
Tanto premesso, con specifico riferimento
alle previsioni relative alla possibilità di nomina di commissari straordinari
per la realizzazione degli interventi relativi all’evento in commento,
sussistono notevoli perplessità, evidenziate dall’ANCE durante i lavori
parlamentari di conversione del decreto legge.
Con la previsione dell’articolo 3, infatti,
si produce un’estensione del modello
commissariale - previsto per la ricostruzione del Polcevera e caratterizzato da
forti poteri derogatori - a casi e situazioni non connotate dalla medesima
condizione di straordinarietà. In altri termini, l’attribuzione ai commissari
dei forti poteri derogatori ad ogni
previsione del codice dei contratti pubblici per quanto concerne l’affidamento
e l’esecuzione dei lavori, finisce con il rendere applicabili le forti deroghe
alle regole ordinarie sulle procedure di gara in assenza dei caratteri
dell’emergenza e dell’urgenza che, soli, potrebbero giustificarle.
Naturalmente, per realizzare celermente gli
interventi infrastrutturali prioritari o le opere da “sbloccare”, è senz’altro
indispensabile semplificare le
procedure, ma occorrerebbe concentrarsi su quelle “a monte” della gara,
relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti, sul
modello del Commissario per la tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari.
La
fase di affidamento e di realizzazione delle opere, invece, dovrebbe avvenire
nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti
e dalla legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza
ed a garanzia di una corretta esecuzione.
Ciò, tanto più ove si consideri che, per la
realizzazione dell’evento Cortina 2026, si dispone di un lasso di tempo più che
sufficiente alla realizzazione degli interventi, senza dover ricorrere a
procedure in deroga.
Una deroga al codice dei contratti pubblici
è contenuta anche nell’articolo 7 del
provvedimento normativo in commento.
Tale disposizione sottrae il Comune di Torino, delegato all’adozione del piano delle
opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla
ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle
finali ATP, dall’obbligo di adottare il
programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del Codice dei
contratti pubblici e dal relativo aggiornamento annuale.
In allegato, il testo coordinato del decreto
legge.
MV.mb