In Gazzetta la legge 8 maggio 2020, n. 31, di conversione del DL sui Giochi Olimpici di Cortina 2020

Riveste particolare interesse l’articolo 3, che istituisce la Società a cui è attribuito lo scopo statutario della realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante delle opere

20 maggio 2020 - 255

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 121 del 12 maggio 2020, è stata pubblicata la Legge 8 maggio 2020, n. 31,  avente ad oggetto la “Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n.16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”.

 

L’atto normativo in commento, entrato in vigore il 13 maggio u.s.,  nasce dalla necessità di realizzare le numerose attività conseguenti all’evento dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali “Milano Cortina 2026”, e consentire l’avvio straordinario e urgente di azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, compreso l’adeguamento degli impianti sportivi, delle infrastrutture pubbliche nonché delle opere private nei territori interessati dagli eventi sportivi.

 

Il testo del decreto, come convertito, contiene diverse misure volte a consentire l’avvio di tali attività, quali, ad esempio, l’istituzione di un Consiglio Olimpico Congiunto - con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi– e l’attribuzione, alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”, del ruolo di Comitato Organizzatore dei Giochi.

 

Per i profili connessi al settore dei lavori pubblici, riveste particolare interesse l’articolo 3, che istituisce la Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, con durata fino al 31 dicembre 2026, cui è attribuito lo scopo statutario della realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2020, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici.

 

A tal fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui sopra, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all’ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell’onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria.

 

Per la medesima finalità, ove ne ricorrano le condizioni, si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, possa nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L . c.d. “Sblocca cantieri”).

 

Il rinvio a tale previsione comporta l’attribuzione ai Commissari del potere di assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante ed operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

 

Inoltre, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

 

Con il comma 2-bis, introdotto nell’articolo 3 durante i lavori parlamentari di conversione in legge, si prevede, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere relative all’evento, all’organo di amministrazione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” l’attribuzione dei poteri e delle facoltà previsti dall’articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Si tratta dell’esercizio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, di poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata, nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri.

 

Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

 

Inoltre, la Società può, nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del codice dei contratti pubblici, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del medesimo codice; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti, individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.

 

Da ultimo, la stessa può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui codice dei contratti.

 

Tanto premesso, con specifico riferimento alle previsioni relative alla possibilità di nomina di commissari straordinari per la realizzazione degli interventi relativi all’evento in commento, sussistono notevoli perplessità, evidenziate dall’ANCE durante i lavori parlamentari di conversione del decreto legge.

 

Con la previsione dell’articolo 3, infatti, si produce un’estensione del modello commissariale - previsto per la ricostruzione del Polcevera e caratterizzato da forti poteri derogatori - a casi e situazioni non connotate dalla medesima condizione di straordinarietà. In altri termini, l’attribuzione ai commissari dei forti poteri derogatori ad ogni previsione del codice dei contratti pubblici per quanto concerne l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, finisce con il rendere applicabili le forti deroghe alle regole ordinarie sulle procedure di gara in assenza dei caratteri dell’emergenza e dell’urgenza che, soli, potrebbero giustificarle.

 

Naturalmente, per realizzare celermente gli interventi infrastrutturali prioritari o le opere da “sbloccare”, è senz’altro indispensabile semplificare le procedure, ma occorrerebbe concentrarsi su quelle “a monte” della gara, relative alle fasi di programmazione e approvazione dei relativi progetti, sul modello del Commissario per la tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari.

 

La fase di affidamento e di realizzazione delle opere, invece, dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti e dalla legislazione ad esso connessa, in omaggio al principio di concorrenza ed a garanzia di una corretta esecuzione.

 

Ciò, tanto più ove si consideri che, per la realizzazione dell’evento Cortina 2026, si dispone di un lasso di tempo più che sufficiente alla realizzazione degli interventi, senza dover ricorrere a procedure in deroga.

 

Una deroga al codice dei contratti pubblici è contenuta anche nell’articolo 7 del provvedimento normativo in commento.

 

Tale disposizione sottrae il Comune di Torino, delegato all’adozione del piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività e alle attività turistiche, sociali e culturali relative alle finali ATP, dall’obbligo di adottare il programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e dal relativo aggiornamento annuale.

 

In allegato, il testo coordinato del decreto legge.

MV.mb