INAIL - Premi sospesi per Covid-19 - DL 104/2020 (Decreto "Agosto") - Nuovi codici per il versamento rateale

L’Inail, con Circolare n. 35 del 14 settembre 2020 ha provveduto ad aggiornare le indicazioni a suo tempo fornite per il versamento dei premi sospesi a seguito dei vari provvedimenti emanati durante l’emergenza sanitaria da COVID-19

23 settembre 2020 - 428

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (vd. Notizia n. 382 del 07/08/2020 di Linea Diretta), per informare le imprese associate che l’Inail, con Circolare n. 35 del 14 settembre 2020 ha provveduto ad aggiornare le indicazioni a suo tempo fornite per il versamento dei premi sospesi a seguito dei vari provvedimenti emanati durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, alla luce delle due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti introdotte dall’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 (vd. notizia n. 391 del 31/08/2020 di Linea Diretta).

 

In particolare, ai codici da utilizzare nel Modello F24, già comunicati con la Circolare Inail n. 21/2020, sono stati aggiunti quelli da indicare per:

a) versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

b) versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il giorno 16 dei tre mesi seguenti e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

A seguito di questa integrazione, si ritiene utile riepilogare di  seguito i codici da utilizzare per il versamento dei contributi sospesi nei periodi di marzo, aprile e maggio 2020, in base alle varie fattispecie ed opzioni di rateizzazione scelte dall’impresa.

 

Poiché la Circolare n. 35/2020 è stata diffusa nell’immediata prossimità della scadenza del 16 settembre, e molte imprese non hanno potuto tener conto dei nuovi codici per il versamento della rata scadente in tale data, con la successiva Nota del 16 settembre 2020 l’Inail ha comunicato che i datori di lavoro, che abbiano effettuato il primo versamento relativo ai premi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 avvalendosi di una delle facoltà di rateazione introdotta dall’articolo 97 del D.L. n. 104/2020, ma utilizzando i codici indicati nella circolare Inail n. 21/2020 (oggetto della notizia n. 382/2020 di Linea Diretta sopra citata), e ripresi dalla successiva Circolare n. 23/2020, anziché quelli introdotti dalla Circolare n. 35/2020, saranno comunque considerati in regola.

 

Sarà però necessario che, non appena verrà reso disponibile il servizio online Inail di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento, in corso di aggiornamento (vd. paragrafi seguenti), le imprese provvedano ad effettuare tempestivamente la comunicazione relativa alle modalità di pagamento prescelte.

 

Il servizio online aggiornato permetterà di modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione.

Sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020

 

Si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

 

Per il versamento, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

-    999190 per il pagamento in unica soluzione;

-    999191 per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

-    999232 per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

-    999233 per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020

 

Riguarda i seguenti soggetti.

 

a)  Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. n. 23/2020).

 

Per il versamento, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

-    999192 per il pagamento in unica soluzione;

-    999193 per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

-    999234 per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

-    999235 per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

b)  Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 3 e 4, del D.L. n. 23/2020).

 

Per il versamento, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

-    999194 per il pagamento in unica soluzione;

-    999195 per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

-    999236 per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

-    999237 per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Si rammenta che l’importo minimo di ciascuna rata, in ogni caso non può essere inferiore a 50,00 euro.

 

Per i datori di lavoro titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020, ricadono nella sospensione stessa anche i versamenti relativi alla seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020.

 

COMUNICAZIONE DELLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

 

L’INAIL ricorda che gli interessati devono comunicare all’INAIL di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermi restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

 

A tal fine è in corso di aggiornamento con le disposizioni dell’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 l’apposito servizio online, disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega.

 

Il servizio online aggiornato permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta.

 

Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la domanda di sospensione con la modulistica allegata alla circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7, dovranno in ogni caso ripresentare la domanda con il servizio online.

 

VERSAMENTO DEGLI IMPORTI SOSPESI RELATIVI AI PIANI DI RATEIZZAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI IN FASE AMMINISTRATIVA CONCESSI DALL’ISTITUTO

 

Nella sospensione dei versamenti dei premi assicurativi disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sono ricompresi i pagamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’Inail, per le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi: per il loro versamento l’Istituto ha confermato la scadenza del 16 settembre 2020, in unica soluzione.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI STABILITA DALL’ARTICOLO 68, COMMA 1, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020

 

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 all’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, sono sospesi - per tutti i datori di lavoro - i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per la c.d. "zona rossa" - v. nostro Suggerimento n. 627/2020) al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da Avvisi di addebito.

 

La sospensione opera senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.

 

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2020.

AI.mb