INAIL - Premi sospesi per Covid-19 - DL 104/2020 (Decreto "Agosto") - Nuovi codici per il versamento rateale
L’Inail, con Circolare n. 35 del 14 settembre 2020 ha provveduto ad aggiornare le indicazioni a suo tempo fornite per il versamento dei premi sospesi a seguito dei vari provvedimenti emanati durante l’emergenza sanitaria da COVID-19
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni
in materia (vd. Notizia
n. 382 del 07/08/2020 di Linea Diretta), per informare le
imprese associate che l’Inail, con Circolare n. 35 del 14 settembre 2020
ha provveduto ad aggiornare le indicazioni a suo tempo fornite per il
versamento dei premi sospesi a seguito dei vari provvedimenti emanati durante
l’emergenza sanitaria da COVID-19, alla luce delle due ulteriori modalità di
rateizzazione dei pagamenti introdotte dall’articolo 97 del D.L. n.
In particolare, ai codici da utilizzare nel Modello F24, già comunicati con la Circolare
Inail n. 21/2020, sono stati aggiunti quelli da indicare per:
a) versamento
del 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre
2020 e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate
mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio
2021;
b) versamento
del 50% delle somme oggetto di sospensione in quattro rate mensili di pari importo,
la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il giorno
16 dei tre mesi seguenti e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un
massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata
entro il 16 gennaio 2021.
A seguito di questa integrazione, si ritiene
utile riepilogare di seguito i codici da
utilizzare per il versamento dei contributi sospesi nei periodi di marzo,
aprile e maggio 2020, in base alle varie fattispecie ed opzioni di
rateizzazione scelte dall’impresa.
Poiché la Circolare n. 35/2020 è stata
diffusa nell’immediata prossimità della scadenza del 16 settembre, e molte
imprese non hanno potuto tener conto dei nuovi codici per il versamento della
rata scadente in tale data, con la successiva Nota del 16 settembre 2020
l’Inail ha comunicato che i datori di
lavoro, che abbiano effettuato il primo versamento relativo ai premi sospesi a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 avvalendosi di una delle facoltà
di rateazione introdotta dall’articolo 97 del D.L. n.
Sarà però necessario che, non appena verrà
reso disponibile il servizio online Inail di comunicazione delle sospensioni
dei versamenti e delle modalità di pagamento, in corso di aggiornamento (vd.
paragrafi seguenti), le imprese provvedano ad effettuare tempestivamente la
comunicazione relativa alle modalità di pagamento prescelte.
Il servizio online aggiornato permetterà di
modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta anche a coloro che
hanno già presentato la comunicazione di sospensione.
Sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020
Si applica ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori
a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2,
lettera c), del D.L. n. 18/2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).
Per il versamento, i soggetti che hanno
applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di
riferimento:
-
999190
per il pagamento in unica soluzione;
-
999191
per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020;
-
999232
per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il
restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
-
999233
per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima
delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione
per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima
rata entro il 16 gennaio 2021.
Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020
Riguarda i seguenti soggetti.
a) Esercenti
attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta 2019, che hanno subito una diminuzione
dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi
1 e 2, del D.L. n. 23/2020).
Per il versamento, i soggetti che hanno
applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di
riferimento:
-
999192
per il pagamento in unica soluzione;
-
999193
per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020;
-
999234
per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il
restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
-
999235
per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima
delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione
per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima
rata entro il 16 gennaio 2021.
b) Esercenti
attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta 2019, che hanno subito una diminuzione
dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto
allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi
3 e 4, del D.L. n. 23/2020).
Per il versamento, i soggetti che hanno
applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di
riferimento:
-
999194
per il pagamento in unica soluzione;
-
999195
per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020;
-
999236
per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il
restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
-
999237
per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima
delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione
per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima
rata entro il 16 gennaio 2021.
Si rammenta che l’importo minimo di ciascuna
rata, in ogni caso non può essere
inferiore a 50,00 euro.
Per i datori di lavoro titolari di PAT con
polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) che possono
beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020, ricadono
nella sospensione stessa anche i versamenti relativi alla seconda rata
dell’autoliquidazione
COMUNICAZIONE
DELLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI
L’INAIL ricorda che gli interessati devono
comunicare all’INAIL di aver effettuato la sospensione dei versamenti,
specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di
essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per
usufruire del beneficio, fermi restando i controlli successivi sull’effettiva
sussistenza dei requisiti.
A tal fine è in corso di aggiornamento con
le disposizioni dell’articolo 97 del D.L. n.
Il servizio online aggiornato permetterà
anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di
modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta.
Gli interessati, inclusi coloro che hanno
già inviato la domanda di sospensione con la modulistica allegata alla
circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7, dovranno in ogni caso ripresentare la
domanda con il servizio online.
VERSAMENTO
DEGLI IMPORTI SOSPESI RELATIVI AI PIANI DI RATEIZZAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI
IN FASE AMMINISTRATIVA CONCESSI DALL’ISTITUTO
Nella sospensione dei versamenti dei premi
assicurativi disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica
COVID-19 sono ricompresi i pagamenti relativi ai piani di rateizzazione
concessi dall’Inail, per le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi:
per il loro versamento l’Istituto ha confermato la scadenza del 16 settembre 2020, in unica soluzione.
SOSPENSIONE
DEI TERMINI STABILITA DALL’ARTICOLO 68, COMMA 1, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO
DALLA L. N. 27/2020
A seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 99 del D.L. n.
La sospensione opera senza che sia
necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.
Tali versamenti dovranno essere effettuati,
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2020.
AI.mb